ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06696

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 322 del 31/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 31/10/2014
Stato iter:
16/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/12/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/06/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/12/2015

CONCLUSO IL 16/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06696
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo di
Venerdì 31 ottobre 2014, seduta n. 322

   MASSIMILIANO BERNINI, TOFALO e PARENTELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, contiene, fra, l'altro, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, in materia di rifiuti, contemplando le varie ipotesi di abbandono di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti, traffico illecito di rifiuti, eccetera;
   l'articolo 185 del medesimo Codice dell'ambiente, enumera una serie di esclusioni dal ridetto sistema sanzionatorio e particolarmente al secondo comma, la lettera d), esclude i rifiuti risultanti dalla «prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117»;
   lo sversamento incontrollato di rifiuti derivanti dall'attività estrattiva e la gestione di discariche abusive dei medesimi rifiuti non è quindi penalmente perseguibile ai sensi dell'articolo 256 del Codice dell'ambiente, quale contenuto nella Parte quarta del medesimo decreto legislativo di talché potrà configurarsi illecito penale solo allorquando possa sussistere l'ipotesi ulteriore ed eventuale del danneggiamento aggravato di cui all'articolo 635, secondo comma, lettera 5), del codice penale, che punisce il danneggiamento ambientale su piantate, boschi, selve e foreste;
   l'esclusione dei rifiuti derivanti dall'attività estrattiva dal regime sanzionatorio del codice dell'ambiente appare del tutto irragionevole a fronte del danno ambientale che i medesimi rifiuti possono arrecare, per cui ne consegue la sussistenza di un'area di impunità del codice dell'ambiente nel caso di sversamento incontrollato e discariche abusive dei medesimi rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle cave –:
   se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra riportato;
   se e quali iniziative normative intenda assumere al fine di assicurare la perseguibilità penale dello sversamento incontrollato di rifiuti derivanti dall'attività estrattiva e la gestione di discariche abusive dei medesimi rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle cave. (4-06696)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 537
4-06696
presentata da
BERNINI Massimiliano

  Risposta. — La gestione dei rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave è normata dal decreto legislativo n. 117 del 2008, recante «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE».
  In particolare, l'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto legislativo prevede quanto segue: «Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera
d), all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r)». Inoltre l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto vieta espressamente l'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee.
  Pertanto, qualora la gestione dei rifiuti di estrazione avvenga fuori dal sito e/o dalle strutture di deposito rientrerà automaticamente nell'ambito di applicazione della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 con gli obblighi che ne conseguono.
  Il produttore sarà quindi soggetto ai relativi adempimenti, a partire dall'obbligo di classificazione, attribuendo al rifiuto il pertinente codice fra quelli disponibili al capitolo 01 del catalogo europeo dei rifugiati, alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari, al ricorso ad operatori autorizzati per le operazioni di trasporto, intermediazione smaltimento o recupero. Di conseguenza, in caso di attività illecita, si applicherà il sistema sanzionatorio penale e amministrativo in materia di rifiuti contenuto nella menzionata parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

discarica abusiva

incenerimento dei rifiuti