ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05495

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 262 del 11/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2014
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2014
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2014
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 11/07/2014
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/07/2014

SOLLECITO IL 21/10/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05495
presentato da
D'INCÀ Federico
testo presentato
Venerdì 11 luglio 2014
modificato
Giovedì 17 luglio 2014, seduta n. 266

   D'INCÀ, COZZOLINO, DA VILLA, BUSINAROLO, SPESSOTTO, BRUGNEROTTO, ROSTELLATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
lo Stato italiano, in applicazione alla riforma del Titolo V della Costituzione ed in osservanza al principio di sussidiarietà ha riconosciuto in capo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano numerose competenze, tanto che il corpo di leggi e provvedimenti di riferimento dello stesso ha subito negli anni una profonda trasformazione, connotandone l'attività in modo sempre più puntuale sul versante del pubblico servizio e su quello della pubblica utilità;
l'articolo 1, comma 1 della legge del 21 marzo 2001, n. 74 «riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI); Al comma 2 è poi espressamente previsto che il CNSAS provveda «in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale»;
l'articolo 5-bis della legge 26 febbraio 2010, n. 26 prevede che il CNSAS contribuisca, «altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;
la legge del 18 febbraio 1992, n. 162 prevede che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) e del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore;
detti volontari, se lavoratori autonomi, hanno diritto a percepire un'indennità per il mancato reddito, relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, dietro presentazione di relativa istanza, già assoggettata a ritenuta di acconto del 20 per cento e dal 1994 ad un importo di euro 2,00 a titolo di imposta di bollo. Differentemente, i volontari lavoratori dipendenti beneficiano direttamente del pagamento della retribuzione spettante, senza essere assoggettati ad alcuna forma di imposizione;
le procedure per beneficiare dell'erogazione di tali indennità sono regolate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 marzo 1994, n. 379, mentre l'importo delle indennità, spettanti al volontario, sono determinati annualmente da un decreto ministeriale apposito (da ultimo, per il 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2014);
a seguito di richieste di chiarimenti, in merito all'importo dell'imposta di bollo da applicare, da parte di alcuni uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle istanze presentate dai volontari del Corpo, il Ministero ha proposto, in data 17 febbraio 2014 un interpello n. 954-83/2014 all'Agenzia delle entrate al fine di conoscere, se su dette istanze vada applicata l'imposta di bollo e se si, in quale misura;
l'Agenzia delle entrate, nella risposta al suddetto interpello, in data 13 giugno 2014, comunicava al Ministero che le predette istanze, sono assimilate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ad «atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso» nella misura di euro 16,00, specificando che l'imposta di bollo nella misura di 2,00 euro prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della citata tariffa è riservata a documenti diversi dalle istanze, quali le fatture, note, conti e simili e altri documenti recanti addebitamenti e accreditamenti;
rispondendo alle direzioni territoriali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26 giugno 2014, ha comunicato che ai fini dell'accoglimento di ciascuna istanza, non si dovrà più applicare il bollo di 2,00 euro, bensì quello di 16,00 euro per ogni foglio;
il CAI e le sue sezioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 91 del 26 gennaio 1963, sono equiparati alle amministrazioni dello Stato, e il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 all'articolo 1 prevede che gli atti amministrativi dello Stato non sono soggetti all'imposta di bollo;
i volontari del CAI e del CNSAS, in quanto appartenenti in modo del tutto organico secondo le previsioni statutarie, ed esercitando funzioni di pubblico servizio (Cass. Pen. N. 6687/97), non dovrebbero pertanto essere soggetti all'imposta di bollo così come previsto dal parere dell'Agenzia delle entrate all'interpello del Ministero –:
se e quali iniziative normative intendano intraprendere al fine di ripristinare il regime tributario e fiscale, precedente al parere dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2014, per garantire il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, al fine di eliminare una situazione di disparità tra i volontari lavoratori autonomi e i volontari lavoratori dipendenti;
se e quali azioni intendano intraprendere al fine di tutelare ed incentivare un servizio fondamentale per il territorio montano e le sue comunità, oltre che per l'utenza turistica, che ha subito già continui tagli nel corso degli ultimi anni, e che è svolto prevalentemente da volontari, ai quali, lo stesso Stato, attribuisce competenze pressoché esclusive nel terzo settore, addirittura con funzioni di coordinamento di altre organizzazioni, enti ed amministrazioni per talune fattispecie operative. (4-05495)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO DEL CAI

EUROVOC :

riforma politica

imposta di bollo

politica fiscale

protezione dell'ambiente