ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05468

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 261 del 10/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 10/07/2014
Stato iter:
28/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2015
GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/09/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/07/2015

CONCLUSO IL 28/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05468
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 10 luglio 2014, seduta n. 261

   CARRESCIA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, all'articolo 1 prevede che «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento»;
   l'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;
    si assiste alla ennesima ripresa di una massiccia campagna condotta dalla Rai nei confronti delle imprese, iniziata successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 17, con cui la concessionaria pubblica esige il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti, ivi compresi gli impianti di videosorveglianza;
   con nota del 22 febbraio 2012 il dipartimento delle comunicazioni ha precisato che cosa debba intendersi per «apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni» ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente; 
   la cifra da versare, a seconda della tipologia dell'impresa, può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro all'anno;
   la martellante campagna di richieste indiscriminate e reiterate più volte nei confronti delle imprese – non riferite alla circostanza oggettiva del possesso di un apparecchio per cui è dovuto il pagamento del canone speciale, ma basate su una mera presunzione – assume ad avviso dell'interrogante quasi caratteristiche persecutorie –:
   se il Governo ritenga opportuno intervenire, anche attraverso la promozione di una specifica modifica normativa, per stabilire definitivamente ed in modo inequivocabile che non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare che siano utilizzati per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento, ovvero che non rientra nell'obbligo del pagamento del canone l'occasionale fruizione di trasmissioni radiotelevisive attraverso detti apparecchi. (4-05468)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2015
nell'allegato B della seduta n. 470
4-05468
presentata da
CARRESCIA Piergiorgio

  Risposta. — Come è noto, il Ministero con nota del 2012, peraltro richiamata nell'interrogazione in esame, ha individuato le apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938, la cui detenzione, a prescindere dall'uso che se ne fa, comporta l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI.
  Nella medesima nota è stato, infatti, evidenziato che sono da ritenersi tali, quindi soggetti a canone, le apparecchiature effettivamente dotate di sintonizzatori radio. Ne deriva, quindi, che solo gli apparecchi privi di sintonizzatori radio, operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione (ad esempio: PC senza sintonizzatore, i monitor per computer, e quanto altro) sono da ritenersi né atti, né adattabili alla ricezione, non sono, pertanto, assoggettati.
  Ciò posto, sulla base della normativa vigente, le società e le imprese, come individuate dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che utilizzano apparecchi dotati di sintonizzatori, pur se non utilizzati per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sono pertanto, in base alla formulazione della norma, assoggettate al pagamento del canone, il cui importo viene determinato con decreto, distinguendo fra cinque diverse tipologie di utenti cui corrispondono differenti importi.
  In merito alle comunicazioni che la RAI ha inviato alle imprese corredate di bollettini precompilati, devo riferire che l'azienda ha comunicato che il contenuto si sostanzia, non in una indebita pressione, ma nella mera informativa circa gli obblighi che per legge conseguono all'eventuale detenzione di apparecchi televisivi. Più nel dettaglio, ha precisato la RAI, in nessun passaggio della lettera tale detenzione è presunta, al contrario, in essa testualmente si invita il destinatario ad effettuare il pagamento solo nel caso in cui detenga l'apparecchio. Più chiaramente ancora della lettera inviata, nel sito istituzionale della RAI si rintraccia la norma con una spiegazione più chiara.
  Si sottolinea infine che nel disegno di legge ora in discussione al Senato, è prevista la delega al Governo a riformare il canone RAI. Nell'ambito di questa riforma si intendono, tra gli altri, superare i problemi relativi l'attuale definizione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi TV.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoAntonello Giacomelli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

parafiscalita'

radiotrasmissioni