ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05301

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 253 del 26/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2014
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 26/06/2014
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/09/2014

SOLLECITO IL 12/03/2015

SOLLECITO IL 21/09/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05301
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 26 giugno 2014, seduta n. 253

   CARRESCIA, FAMIGLIETTI e SENALDI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in attuazione della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e della Deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali n. 275/2001 è stata emanata la Circolare n. 3636 del 9 giugno 2014 del Ministero dell'Interno – Albo dei segretari comunali e provinciali;
   la lettura della Circolare in oggetto e le conclusioni a cui giunge hanno suscitato sconcerto nella categoria interessata per il modo in cui sono trattate le vicende dei Segretari coinvolti e per l'interpretazione data alla legge di stabilità 2014 e all'abolizione del divieto della reformatio in peius, conseguente all'abrogazione dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 3/1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato);
   con la citata delibera n. 275 del 2001, il Consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali aveva regolato il trattamento economico dei segretari comunali che, per effetto di scelte di carriera personali o di scelte politiche fatte dai nuovi sindaci e presidenti, si trovavano rispettivamente o a prestare servizio in Comuni di fascia inferiore o si trovavano privi di sede e quindi in disponibilità;
   con molto acume e buon senso la deliberazione 275 aveva stabilito che:
    a) i segretari comunali e provinciali, titolari di sedi di segreteria ovvero in posizione di disponibilità, possono essere nominati, in qualità di titolari, presso sedi di segreteria di classe immediatamente inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza;
    b) i segretari, nominati ai sensi dei punti precedenti, mantengono la qualifica funzionale posseduta al momento della nomina, l'iscrizione nella fascia di appartenenza, oltreché il trattamento economico goduto nell'ultima sede di servizio secondo le modalità di seguito specificate:
     1) ove si tratti di segretari in posizione di disponibilità, assegnati dall'Agenzia a titolo di reggenza o supplenza in sedi di classe inferiore rispetto alla propria fascia di appartenenza, gli oneri relativi al versamento della differenza retributiva – tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente – restano a carico dell'Agenzia medesima;
     2) qualora si tratti, invece, di segretari titolari di sede, gli oneri relativi alle differenze retributive tra quelle in godimento e quelle previste per la fascia professionale di appartenenza dell'ente inferiore, restano per intero a carico di quest'ultimo secondo le modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi degli articoli 4 e successivi del CCNL dei segretari comunali e provinciale del 16 maggio 2001;
   nella parte motiva della deliberazione 275/2001 non viene fatto nessun riferimento al divieto della reformatio in peius ed anzi il Consiglio di amministrazione della Agenzia nazionale aveva prodotto una puntuale ricostruzione delle ragioni giuridiche di tali scelte, legate alla normativa regolamentare di disciplina dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali contenute del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e nel CCNL del 1998/2001 di categoria, tendendo a tutelare la posizione dei segretari che, per scelta o per imposizione, si trovavano a prestare servizio in comuni di fascia inferiore rispetto a quella ove prestavano servizio in precedenza, tutelandone i diritti giuridici ed economici conseguiti;
   tutto questo viene invece ignorato dalla circolare 3636/2014 che anzi, dall'abrogazione della norma di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, che sanciva un diritto dei lavoratori, fa derivare, come illogica conseguenza, il divieto di qualsiasi tutela anche negoziale di tale posizione giuridico/economica, senza minimamente considerare la possibilità di un passaggio intermedio che lasci agli enti interessati la facoltà di valutare entrambe le opzioni (se mantenere l'indennità di posizione in godimento nell'ente d'origine o applicare quella dell'ente di destinazione), con ciò ledendo l'autonomia di comuni e province che potrebbero operare scelte diverse volendo dotarsi di un segretario appartenente ad una fascia superiore, assumendone il costo (come previsto, per esempio, per i comuni in stato di dissesto ai quali è consentito scegliere segretari di fascia superiore, ex articolo 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997);
   la circolare giunge alla incomprensibile conclusione per cui mentre il segretario che, avuta notizia che il sindaco neoeletto non voglia confermarlo, si ricolloca in un ente di fascia inferiore, perde il diritto a conservare il trattamento economico precedentemente goduto, se scegliesse invece di farsi collocare in disponibilità e poi si facesse assegnare dall'Agenzia al nuovo comune manterrebbe il diritto a conservare il trattamento precedente, così come lo manterrebbe per tutta la durata della disponibilità, se solo decidesse di rimanere in tale condizione di inattività;
   altra disparità di trattamento emerge dalla disposizione dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 ove è previsto che: «Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'agenzia di cui all'articolo 7, comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio»;
   in sostanza, se i segretari lavorano per l'Agenzia conservano il trattamento goduto nell'ente di provenienza, se vanno a lavorare in un comune di fascia inferiore lo perdono per effetto della circolare in oggetto;
   la conclusione a cui giunge la circolare appare agli interroganti illogica e contraria ai principi di buona fede. Ancor più se si pensa che la norma da cui origina tutta la vicenda, ovvero il comma 458 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 espressamente prevede che: «Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità»;
   con ciò il legislatore ha voluto chiarire che la norma si applica solo ai passaggi di carriera intervenienti dopo la sua entrata in vigore e non a quelli avvenuti prima, così come invece sancisce la circolare che attribuisce alla norma efficacia retroattiva, profilo che la legge assolutamente non ha previsto;
   secondo il dettato della circolare infatti tale norma deve applicarsi anche a chi è passato da un ente di fascia superiore ad uno di fascia inferiore ben prima dell'entrata in vigore della norma suddetta, contando, in perfetta buona fede, di poter mantenere il trattamento economico percepito nella sede di provenienza (es. di fascia A) perché altrimenti non avrebbe fatto domanda di incarico presso altra sede, ove avesse solo immaginato di venir retribuito in maniera difforme e sostanzialmente inferiore;
   l'applicazione anche alle attività ed agli incarichi in corso della norma in questione, voluta dalla circolare suddetta, finisce per ledere ogni principio di lealtà e buona fede alla base di ogni contratto, ledendo l'autonomia negoziale delle parti (compresa quella dello stesso comune) e arrecando agli interessati un danno economico rilevante;
   una simile scelta interpretativa se confermata non limiterà il proprio campo di applicazione ai soli segretari comunali ma rischia di estendersi, come precedente, all'intera categoria del pubblico impiego prevedendo la ridefinizione dei trattamenti economici di tutti i dipendenti pubblici che, nell'arco della loro attività lavorativa, cambiano Ente presso cui prestano servizio e che godono di trattamenti individuali ad personam conservati proprio in virtù del divieto della reformatio in peius; è il caso, ad esempio, del personale ex ANAS trasferito alle province, quello dei vari Ministeri passato a province e comuni o quello delle Poste e delle FFSS mobilitato presso altri enti –:
   se ritenga opportuno e necessario intervenire per chiarire l'effettiva portata delle norme di legge che hanno determinato i successivi atti del Ministero dell'interno sopra richiamati al fine di ricondurla ad un'interpretazione conforme alla volontà del legislatore in una logica di equità che lasci agli enti locali interessati la piena autonomia nella scelta dei propri dirigenti di vertice, non precludendo loro alcuna possibilità, e comunque la non applicazione ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 garantendo così la tutela dell'affidamento e della buona fede di tutte le parti che tali rapporti hanno negoziato in costanza di un diverso principio giuridico. (4-05301)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-05301
presentata da
CARRESCIA Piergiorgio

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame vengono chiesti chiarimenti in merito all'applicazione della circolare del Ministero dell'interno n. 3636 del 9 giugno 2014, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla revisione del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), in base al quale «ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità».
  Con la predetta circolare, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ha inteso chiarire come, a decorrere dal 1o gennaio 2014, con l'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, dovesse ritenersi non più attuale l'orientamento che era stato formulato dal consiglio dell'ex Agenzia autonoma con deliberazione n. 275 del 2001 a sostegno della conservazione della retribuzione di posizione in godimento per i segretari, comunali e provinciali, nominati in comuni di fascia inferiore a quella di iscrizione.
  Al riguardo va rilevato che il citato articolo 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013 – abrogando l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, nonché l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537 del 1993 – ha espunto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni che enunciavano il cosiddetto divieto di «reformatio in peius» del trattamento economico dei dipendenti pubblici.
  In tale contesto, l'abrogazione delle citate disposizioni legislative ha costituito «ius superveniens», con conseguente caducazione della richiamata deliberazione n. 275/2001 a decorrere dal 1o gennaio 2014 e perdurante vigenza delle disposizioni normative e negoziali (articolo 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e articolo 43 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001) riferite, a titolo di disciplina speciale, ai segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.
  La disciplina del trattamento economico dei segretari – stante la contrattualizzazione stabilita dall'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico dell'ordinamento degli enti locali – risiede infatti nella contrattazione collettiva e, in particolare, nel citato contratto collettivo del 16 maggio 2001 che, all'articolo 15, comma 1, stabilisce: «il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo di lavoro...».
  Da ciò discende che la determinazione di compensi particolari ed ulteriori rispetto a quelli che compongono la struttura retributiva delineata dalla contrattazione collettiva non può essere rimessa all'autonoma iniziativa della singola amministrazione e, inoltre, che il fondamento della citata deliberazione del 2001 era necessariamente da rinvenirsi nel divieto di «reformatio in peius» disciplinato dalla previgente normativa.
  Ciò posto, sotto il profilo della decorrenza degli effetti del citato articolo 1, comma 458, della legge di stabilità 2014, la citata circolare del 2014 è risultata coerente con la disposizione della stessa legge di stabilità (articolo 1, comma 459), in base alla quale «le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva dalla data di entrata in vigore della presente legge». E difatti i trattamenti economici corrisposti ai segretari fino al 31 dicembre 2013 non sono stati «incisi» dalla circolare.
  Con riguardo, invece, alla lamentata disparità di trattamento tra segretari titolari di sede e segretari in disponibilità, va evidenziato che essa non deriva dalla circolare del 2014.
  Infatti, se, da un lato, l'articolo 43 del contratto collettivo di categoria prevede per i segretari in posizione di disponibilità la conservazione della retribuzione di posizione in godimento presso l'ultima sede di servizio, dall'altro, l'articolo 41 dello stesso Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro («la retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare») e l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 («Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo») stabiliscono che, per i segretari titolari di sede, la retribuzione di posizione è attribuita in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare.
  L'impianto descritto risulta confermato dalla Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n. 52/2014/PAR) e sezione per la Lombardia (deliberazione 56/2015/PAR), oltre che da taluni rilievi formulati, in sede ispettiva, dalla ragioneria generale dello Stato, secondo cui la retribuzione di posizione è un compenso collegato all'ufficio a cui il segretario è preposto, diversamente dal trattamento economico fondamentale, corrispondente alla fascia professionale di iscrizione.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

ente locale

potere di nomina

abrogazione

parita' retributiva

diritto del lavoro

impiegato dei servizi pubblici

retribuzione del lavoro