ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04290

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 203 del 02/04/2014
Trasformazioni
Trasformato il 09/03/2015 in 5/04952
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/04/2014
Stato iter:
09/03/2015
Fasi iter:

SOLLECITO IL 25/06/2014

SOLLECITO IL 28/01/2015

TRASFORMA IL 09/03/2015

TRASFORMATO IL 09/03/2015

CONCLUSO IL 09/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04290
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Mercoledì 2 aprile 2014, seduta n. 203

   NESCI, MANNINO, COLONNESE e CARINELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   Tropea (Vibo Valentia) è un comune famoso nel mondo per le sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche, la sua spiaggia, il suo mare trasparente, la suggestività di faraglioni e scorci nonché per l'unicità della sua costa, cinematograficamente e televisivamente considerata, cui si unisce la tipicità della cipolla rossa, che ne prende il nome, coltivata nei vicini terreni;
   l'amministrazione comunale di Tropea intende realizzare un progetto di ripascimento e stabilizzazione del litorale in erosione, godendo, tra l'altro di fondi stanziati riguardanti la prima fase del Por Calabria, collegato al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli anni 2007-2013;
   il progetto, denominato «lavori di ripascimento e stabilizzazione del litorale in erosione nel Comune di Tropea, APQ difesa del suolo, erosione delle coste delibera CIPE 35/005», ha ricevuto parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, mediante decreto della regione Calabria n. 15372 del 29 ottobre 2012, a firma del direttore generale, recependo la formulazione elaborata dal nucleo regionale di VIA-VAS-IPPC;
   in data 3 febbraio 2011, l'amministrazione di Tropea, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2008 e del regolamento regionale 4 agosto 2008, e successive modificazioni, ha trasmesso agli uffici regionali, la documentazione per la procedura di valutazione di impatto ambientale;
   con nota del 28 giugno 2009 la regione Calabria ha richiesto all'amministrazione comunale integrazione di documentazione, poiché alcune attività consistevano nel prelievo delle sabbie all'interno del parco marino regionale «Fondali di Capocozzo-S. Irene-Vibo Marina-Pizzo-Capo Vaticano-Tropea» (istituito con legge regionale della Calabria n. 13 del 2008), operazione che avrebbe potuto danneggiare l'area protetta;
   l'ente gestore del suddetto parco aveva già rilasciato parere negativo;
   il proponente ha fornito sia le note integrative che uno studio d'incidenza, facendo riferimento però esclusivamente al sito SIC IT 9340091 «zona costiera fra Briatico e Nicotera»;
   nel contenuto del parere di valutazione ambientale espresso, per converso, nessun riferimento sembra essere riservato alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 6 della direttiva comunitaria, recepita nella regione Calabria dal regolamento 3 del 2008 come modificato dalla DGR 749 del 2009;
   l'immenso valore naturalistico dell'area è riconosciuto dalla stessa Unione europea che l'ha inserita nell'elenco dei siti d'interesse comunitario, sottoposti alla tutela della direttiva 43/92/CEE «Habitat – Rete Natura 2000» quelli identificati con i codici IT9340091 «Zona costiera fra Briatico e Nicotera», IT9340094 «Fondali di Capo Cozzo-S. Irene», IT9340092 «Fondali di Pizzo Calabro», IT9340093 «Fondali di Capo Vaticano»;
   dall'esame della vicenda è facile comprendere che l'intervento in argomento potrebbe compromettere seriamente i livelli di tutela della conservazione biologica, con gravissime ricadute negative sulla conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie, tutelati dalla direttiva comunitaria, presenti nei suindicati siti riconosciuti;
   non risulta agli interroganti siano state prese in considerazione dal nucleo di valutazione regionale le eventuali incidenze significative, singolarmente o congiuntamente, ad altri piani o progetti approvati o approvandi, ai fini degli effetti cumulativi, né risultano presi in considerazione quelli presumibilmente ricadenti sui SIC adiacenti, così come invece previsto ed imposto dal testo summenzionato al paragrafo 3, che dovrebbero necessariamente formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che si ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
   alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto, quindi soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità dei siti;
   dall’iter seguito dal comune proponente, nonché dalla regione valutante si evince chiaramente, ad avviso degli interroganti, come sia stata disattesa l'obbligatoria valutazione d'incidenza ambientale, secondo i criteri dettati dall'articolo 6 della direttiva «Habitat»;
   come ben chiarito nelle linee guida «La gestione dei siti della rete Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat», elaborate dalla Commissione ambiente della Unione europea, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 della «direttiva Habitat» impongono ai valutatori di esporre la motivazione nel rilascio del proprio parere sulla base dell'assunzione di informazioni relative all'ambiente;
   se dalla valutazione di merito non risulta la base motivata per la conseguente decisione, questa non soddisfa lo scopo della direttiva e non può essere considerata opportuna;
   si profila nel caso di specie, ad avviso degli interroganti, una palese violazione, laddove nel parere di valutazione autorizzativo non viene fatto alcun riferimento al rilascio del parere motivato di valutazione d'incidenza, benché lo stesso debba essere rilasciato prodromicamente rispetto a qualsivoglia valutazione, autorizzazione, nullaosta e parere;
   emerge, per quanto dianzi rappresentato, un pericolo imminente dettato dalla realizzazione del progetto de quo, individuato nel probabile mancato raggiungimento dello scopo della direttiva «Habitat» come individuato nell'articolo 2 e consistente nel «salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato»;
   per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti;
   non risulta, per converso, che il SIC interessato direttamente e quelli contigui abbiano ottenuto la necessaria tutela attraverso l'approvazione dei piani di gestione, né che siano state istituite zone di conservazione speciale entro i sei anni dall'istituzione dei SIC;
   a questo ultimo riguardo, si evidenzia quella di cui agli interroganti appare una grave violazione dell'obbligo comunitario;
   nel paragrafo 2 del medesimo articolo, stabilisce la direttiva che «gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva»;
   nonostante quanto sopra esposto, a seguito del rilascio del parere di VIA il progetto esecutivo è stato riformulato sulla scorta delle prescrizioni imposte dagli enti interessati, seguito da un verbale di validazione redatto dai tecnici incaricati, dal responsabile unico e dal funzionario responsabile dell'area amministrativa di competenza del comune di Tropea, sì che il 31 gennaio 2013 la giunta comunale di Tropea (Vibo Valentia) ha deliberato di riapprovare il progetto esecutivo relativo ai lavori più sopra indicati, già avviati;
   la mancata applicazione della procedura di valutazione di incidenza può comportare l'apertura di procedure di infrazione a carico degli Stati membri e, per il principio di sussidiarietà, delle singole amministrazioni regionali che violino o disapplichino le norme di diritto comunitario, così come il mancato rispetto delle norme comunitarie fa venire meno il diritto di percepire fondi strutturali –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere affinché vengano tempestivamente adottate tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della normativa comunitaria in tema di valutazione d'incidenza in ordine alla conservazione dei siti d'interesse comunitario individuati dalla direttiva 43/92/CEE «Habitat – Rete Natura 2000» e identificati come IT9340091 «Zona costiera fra Briatico e Nicotera», IT9340094 «Fondali di Capo Cozzo-S. Irene», IT9340092 «Fondali di Pizzo Calabro», IT9340093 «Fondali di Capo Vaticano», minacciati dalla realizzazione del progetto proposto dal comune di Tropea, a quanto consta agli interroganti privo di valutazione d'incidenza in palese contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, anche al fine di scongiurare un evidente pericolo di apertura di un'ulteriore procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia;
   quali iniziative di competenza intenda altresì intraprendere al fine di garantire uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturale e di specie presenti nei suindicati siti e scongiurare, così, il rischio che siano colpiti da degrado dell'habitat e perturbazione delle specie, nonché per assicurare il riconoscimento delle zone di conservazione speciale in quell'area. (4-04290)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

TROPEA,VIBO VALENTIA - Prov,CALABRIA

EUROVOC :

zona protetta

riserva naturale

protezione dell'ambiente

protezione della fauna

interpretazione del diritto

impatto ambientale