ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04241

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 199 del 27/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: MOSCATT ANTONINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/03/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/04/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 03/04/2014

SOLLECITO IL 09/04/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04241
presentato da
MOSCATT Antonino
testo di
Giovedì 27 marzo 2014, seduta n. 199

   MOSCATT. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 («Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ha esteso il regime di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
   tale disposizione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2013 n. 264, è entrata in vigore il 12 novembre 2013;
   nel contempo, la Camera dei deputati, nella seduta del 31 ottobre 2013, in sede di conversione del suindicato decreto-legge, ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno che impegnava il Governo a garantire la retroattività della novella legislativa;
   in data 14 novembre 2014, il Segretariato generale della giustizia amministrativa, ha invitato le segreterie dei tribunali amministrativi a sospendere le procedure di recupero del contributo unificato relativo ai ricorsi in materia di insegnanti di sostegno, depositati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
   tale sospensione veniva disposta in vista di un approfondimento riguardante la possibilità di applicare retroattivamente la norma summenzionata;
   nell'ambito di tale approfondimento, il segretariato generale della giustizia amministrativa aveva posto apposito quesito al dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   tale Dipartimento, con nota del 6 febbraio 2014, ha ritenuto che «l'impegno del governo a garantire la retroattività della novella legislativa (in materia di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili) non si è tradotto in una previsione normativa»;
   a seguito del parere del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Segretariato generale della giustizia amministrativa in data 21 marzo 2014, invitava le Segreterie dei tribunali amministrativi a riattivare tutte le procedure di recupero del contributo unificato relativi ai ricorsi in materia di insegnanti di sostegno, depositati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
   conseguentemente, a numerosissime famiglie con minori disabili sono nuovamente arrivate le richieste di pagamento del contributo unificato (650 euro), pagamenti che dovrebbero essere effettuati entro il 26 aprile 2014 per non incorrere in pesanti sanzioni (fino al 200 per cento);
   a rendere paradossale tale situazione si aggiunge il fatto che le somme richieste si riferiscono a giudizi conclusisi con sentenze passate in giudicate che hanno visto la soccombenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il riconoscimento del diritto dei minori disabili al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento del danno;
   si evidenzia sul punto che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato «è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente»;
   in altri termini lo Stato (segreterie dei tribunali amministrativi) pretende dai genitori i quali hanno fatto e vinto un ricorso per il riconoscimento di un diritto fondamentale dei loro figli disabili il pagamento entro 30 giorni di somme ingenti nonostante sia lo stesso Stato (Ministero dell'istruzione) soccombente ad essere, per la sopra citata previsione di legge, obbligato al pagamento del contributo unificato;
   dunque, i genitori dovrebbero pagare subito delle somme nonostante il reale debitore sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per poi richiedere a quest'ultimo il rimborso delle predette somme, rimborso che, con ogni probabilità, arriverebbe a distanza di svariati mesi (se non anni) se solo si considera che, ad oggi, i medesimi genitori sono ancora in attesa del pagamento da parte del Ministero delle somme dovute a titolo di spese di giudizio e risarcimento del danno;
   si tratta chiaramente di una situazione paradossale giacché si chiede a dei soggetti che hanno già subito una lesione dei propri diritti ed hanno dovuto ricorrere al giudice, per il riconoscimento di essi, di pagare delle somme, salvo poi poterne ottenere a distanza di mesi il rimborso; e ciò nonostante lo Stato stesso sia loro debitore da mesi per il pagamento di somme liquidate dal giudice per la lesione dei loro diritti (spese di giudizio e risarcimento del danno) –:
   quali iniziative la Presidenza del Consiglio dei ministri intenda prendere per garantire la retroattività dell'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 in materia di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili;
   quali iniziative la Presidenza del Consiglio dei ministri intenda assumere per evitare che i genitori di soggetti disabili i quali hanno fatto e vinto ricorsi per il riconoscimento di un diritto fondamentale dei loro figli disabili siano costretti a pagare ingenti somme a titolo di contributo unificato (nonostante tale contributo dal novembre 2013 non è più dovuto per tale tipologia di ricorsi) per poi dovere attendere svariati mesi (e in alcuni casi anni) per il rimborso di tali somme da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (4-04241)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

disabile

esenzione dall'autorizzazione d'intesa

insegnante