ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03913

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 186 del 10/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 10/03/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/07/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/09/2014

SOLLECITO IL 23/09/2014

SOLLECITO IL 30/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03913
presentato da
MARZANA Maria
testo di
Lunedì 10 marzo 2014, seduta n. 186

   MARZANA, MANNINO, LOREFICE, GRILLO, DI BENEDETTO, CANCELLERI, DI VITA, NUTI, D'UVA, VILLAROSA, CURRÒ e RIZZO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in data 28 ottobre 2012 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della regione siciliana per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana;
   a seguito del risultato elettorale e alla assegnazione dei seggi previsti per la provincia di Siracusa, il signor Midolo Salvatore, candidato nella lista dell'MPA, il signor Di Pietro Salvatore, nella qualità di cittadino elettore, avverso il suddetto risultato elettorale, proponevano ricorso innanzi il T.A.R. Sicilia – sez. di Palermo, al fine di ottenere l'annullamento dei seguenti atti: verbale delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione del presidente della regione e dell'assemblea regionale siciliana – anno 2012 – per il collegio elettorale circoscrizionale di Siracusa con data 15 novembre 2012; verbale di proclamazione degli eletti alla carica di deputato dell'assemblea regionale siciliana per il collegio elettorale circoscrizionale di Siracusa con data 15 novembre 2012; verbali delle operazioni elettorali delle sezioni 2, 3, 7, 9 e 11 di Rosolini; delle sezioni 2, 6, 11, 13, 14, 15, 18 e 23 di Pachino; della sezione 16 di Floridia e delle sezioni 21 e 22 di Avola, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
   tale ricorso era finalizzato ad ottenere anche l'annullamento e il rinnovo delle operazioni elettorali con riferimento alle sezioni 2, 3, 7, 9 e 11 di Rosolini; alle sezioni 2, 6, 11, 13, 14, 15, 18 e 23 di Pachino; alla sezione 16 di Fioridia e alle 21 e 22 di Avola, con conseguente ripetizione delle operazioni di voto;
   con sentenze nn. 361/13 e 450/13 il Tar Sicilia, sezione di Palermo, rigettava, in quanto inammissibili i ricorsi proposti, rispettivamente dal signor Di Pietro Salvatore e dal signor Midolo Salvatore, i quali con separati atti, proponevano appello avverso dette sentenze;
   con le sentenze n. 46/14 n. 47/14 il Consiglio della giustizia amministrativa di Palermo si pronunciava sui ricorsi ritenuti ammissibili (R.G. 219/13) e (R.G. 218/13);
   quindi, con ordinanza istruttoria n. 874 del 18 ottobre 2013 Consiglio della giustizia amministrativa disponeva che il prefetto di Siracusa verificasse se «... la somma delle schede comunque votate più le schede rimaste inutilizzate dopo essere state autenticate fosse pari al numero delle schede che il seggio aveva autenticato all'inizio o nel corso delle operazioni elettorali...» e restringeva la verifica alle sezioni elettorali nn. 3, 7 e 11 del comune di Rosolini e nn. 2, 11, 13, 14, 15 e 23 del comune di Pachino;
   va precisato che il Consiglio della giustizia amministrativa disponeva tali incombenze istruttorie tenuto conto delle doglianze sollevate dagli appellanti circa l'omessa indicazione del dato relativo alle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, l'assenza di elementi idonei alla identificazione del numero di schede rimaste nel pacco e non firmate e, soprattutto, visti i dubbi sollevati circa l'uso del meccanismo della cosiddetta «scheda ballerina»;
   sì da ritenere necessario accertare se le denunziate anomalie e irregolarità avessero in concreto comportato un'alterazione del risultato elettorale;
   tuttavia la disposta verifica non veniva effettuata perché il materiale richiesto dall'organo verificatore della prefettura di Siracusa era andato «irrimediabilmente perduto» in conseguenza di un allagamento verificatosi il 20 novembre 2013 dei locali adibiti ad archivio ove le schede erano custodite (nota del 18 dicembre 2013 inviata allo stesso verificatore dal presidente del tribunale di Siracusa);
   secondo il Consiglio della giustizia amministrativa «... le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente consegnate alla sezione ed autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell'articolo 53 cit. è preordinata a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale... la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni sopra richiamate, potendo tale anomalia essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali...».
   pertanto, lo stesso Consiglio della giustizia amministrativa rilevava: «... la violazione di tali regole imporrebbe l'obbligo di annullare le operazioni di voto indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente riesca a dare la prova che le irregolarità rilevate siano tali da incidere sul risultato elettorale (cosiddetto principio di resistenza) trattandosi di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio...»;
   il Consiglio della giustizia amministrativa, definitivamente pronunciando, ha disposto «... che i vizi denunziati dall'odierno appellante, possano assumere carattere sostanziale ed invalidante, dando comunque corpo a fondati sospetti in ordine alla attendibilità del risultato elettorale, sia alla luce di una non corretta utilizzazione di un cospicuo numero di schede elettorali in diverse sezioni, sia anche alla luce del possibile meccanismo fraudolento della cd. “scheda ballerina” (consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all'elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell'urna non già quest'ultima ma quella consegnatagli all'esterno del seggio)...»;
   il disposto rinnovo delle operazioni elettorali nelle nove sezioni «incriminate» pare frutto di due fatti: la mancata verbalizzazione del numero di schede e la successiva distrazione stesse, che possono avere chiara rilevanza penale, secondo quanto disposto dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570;
   infatti, non può lasciare sereni la circostanza che il danneggiamento e la successiva distruzione o dispersione del materiale elettorale siano avvenuti poco dopo l'emissione dell'ordinanza istruttoria del Consiglio della giustizia amministrativa con la quale la prefettura di Siracusa veniva delegata per la verifica delle schede poi non rinvenute;
   a fronte della comunicazione del presidente del tribunale si Siracusa in ordine all'impossibilità di consegnare le citate schede perché perdute in conseguenza di un allagamento verificatosi il 20 novembre 2013 nei locali dell'archivio del tribunale, non risulta compiuto alcun accertamento sulla condotta del personale che aveva la custodia delle schede stesse e che avrebbe avuto il dovere di preservarle, anche nelle condizioni eventualmente deteriorate in cui erano state ridotte dall'allagamento, non potendosi certo procedere alla distruzione di atti pubblici anche quando gli stessi, per qualsiasi ragione, risultino danneggiati, per di più allorquando proprio quegli atti siano stati richiesti da un'autorità giudiziaria;
   in ultima analisi, deve evidenziarsi come il, Consiglio della giustizia amministrativa abbia disatteso le conclusioni cui era pervenuto il TAR in merito alla inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto «... mere irregolarità formali inidonee a pregiudicare le garanzie connesse alle operazioni elettorali o a comprimere la libertà di voto, in quanto si sostanziano essenzialmente in errori di verbalizzazione non incidenti sull'accertamento della reale volontà del corpo elettorale...» –:
   quali iniziative i Ministri interrogati intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di approfondire la sussistenza di eventuali responsabilità sul piano amministrativo dei soggetti in servizio presso l'archivio del tribunale tenuti alla custodia delle schede elettorali andate perdute;
   se non ritengano opportuno, tenuto conto dell'alto rischio che un ritorno al voto nelle sezioni incriminate del comune di Rosolini e di Pachino possa essere caratterizzato da condotte illegittime, predisporre, per quanto di competenza, ogni dovuto controllo ed ogni mezzo per contrastare un'eventuale compravendita di voti ovvero presunto fenomeno della «scheda ballerina», intervenendo anche in via preventiva al fine di evitare distorsioni del risultato elettorale. (4-03913)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ROSOLINI,SIRACUSA - Prov,SICILIA

EUROVOC :

scheda elettorale

Sicilia

elezioni presidenziali

elettorato

ripartizione dei seggi

amministrazione locale