ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03629

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 176 del 19/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/02/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/02/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
21/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2016
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/03/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/03/2016

CONCLUSO IL 21/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03629
presentato da
GIORDANO Silvia
testo di
Mercoledì 19 febbraio 2014, seduta n. 176

   SILVIA GIORDANO, MANTERO, LOREFICE, GRILLO, BARONI, CECCONI, DI VITA e COLONNESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in data 31 ottobre 2012, con deliberazione nr. 223/12, il dottor Antonio Squillante, direttore generale dell'ASL Salerno, deliberava la nomina di direttore amministrativo l'avvocato Annamaria Farano per la durata di tre anni;
   la nomina avveniva in relazione ai requisiti previsti dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1992, nr. 502 e ss.mm.ii. che recita testualmente: «il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione»;
   la delibera nr. 223/12 nominava il nuovo direttore amministrativa in accertamento dei requisiti richiesti dal succitato articolo di legge;
   all'Unione sindacale di base non risulta allo stato dei fatti che l'avvocato Annamaria Farano sia in possesso dei requisiti sopra citati ed in particolare rileva che «la predetta nominata è sì dirigente dell'ASL Salerno ma, sin dalla sua collocazione nell'Area dirigenziale, possedeva e possiede il profilo professionale di avvocato e quindi da sempre incardinata nei ruoli professionali dell'Azienda»; risulta inoltre che «l'Avv. Annamaria Farano ha diretto, con un incarico attribuito ai sensi dell’ex articolo 18 del CCNL dell'Area S.P.T.A. 8 giugno 2000, una struttura professionale, cosa diversa da quanto previsto dalla succitata normativa»;
   un ulteriore elemento di presunta irregolarità rispetto al ruolo ricoperto dall'avvocato Annamaria Farano, è rappresentato dalla sentenza emessa dalla corte di appello di Salerno in data 29 novembre 2013 con cui dichiara Farano Anna «colpevole del delitto al capo B) dell'imputazione e, concesse le attenuanti generiche, condanna Farano Anna alla pena di mesi quattro di reclusione e la dichiara interdetta dai pubblici uffici per anni cinque» –:
   di quali elementi disponga il Governo, anche per il tramite del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari regionali, in merito alla vicenda descritta in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare al riguardo, in considerazione del fatto che le scelte relative al l'affidamento di importanti incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche sono destinate a produrre effetti anche sul piano dell'efficienza complessiva della gestione del servizio sanitario regionale e, quindi, della razionalizzazione della spesa;
   se si intendano assumere iniziative normative, nel rispetto dell'autonomia delle regioni, al fine di meglio disciplinare le procedure di selezione per l'affidamento di incarichi come quello di cui in premessa.
(4-03629)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 21 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 594
4-03629
presentata da
GIORDANO Silvia

  Risposta. — In merito alla vicenda delineata nell'atto di sindacato ispettivo in esame, la prefettura ufficio territoriale del Governo di Salerno aveva interpellato il direttore generale «pro tempore» dell'azienda sanitaria locale di Salerno prima della scadenza del suo incarico, intervenuta in data 31 luglio 2015.
  In tale occasione, il direttore generale aveva comunicato che il direttore amministrativo dell'azienda sanitaria locale di Salerno, nominato con deliberazione n. 223 del 31 ottobre 2012, risultava in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore ai fini dell'assunzione dell'incarico in questione, in quanto laureato in giurisprudenza ed in servizio presso la stessa azienda sanitaria locale di Salerno da oltre trenta anni, in cui ha svolto una «qualificata attività di direzione tecnica e amministrativa» in quanto «titolare, ex articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro, dell'area della dirigenza della struttura complessa servizi affari legali presso l'azienda sanitaria locale Salerno 1, struttura incardinata nel dipartimento amministrativo di cui all'articolo 11 dell'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale della disciolta azienda sanitaria locale Salerno 1 n. 810 del 21 giugno 2001».
  Inoltre, al momento del conferimento dell'incarico, l'interessata risultava assolta nel giudizio di primo grado, con sentenza resa in data 14 novembre 2011 «perché i fatti non sussistono».
  Per lo stesso motivo, in data 3 gennaio 2012, veniva archiviato anche il procedimento disciplinare avviato per i medesimi fatti dall'azienda sanitaria locale di Salerno, a seguito del rinvio a giudizio dell'interessata.
  La sentenza di condanna emessa in esito al giudizio di appello, richiamata nell'interrogazione parlamentare in esame, è in effetti intervenuta ad oltre un anno dalla nomina a direttore amministrativo.
  Tanto premesso, occorre precisare che, allo stato attuale, l'interessata non riveste più l'incarico di direttore amministrativo.
  Infatti, come già ricordato, il 31 luglio 2015 è giunto a scadenza l'incarico del direttore generale «pro-tempore» dell'azienda sanitaria locale di Salerno.
  Nelle more dei tempi occorrenti per l'espletamento delle procedure di selezione per il conferimento dell'incarico del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria locale Salerno, la giunta regionale della Campania, al fine di assicurare il pieno conseguimento degli adempimenti contemplati nel piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria, e nel contempo, per garantire la continuità dell'azione amministrativa aziendale, con delibera n. 376 del 7 agosto 2015 ha disposto la gestione commissariale straordinaria dell'azienda sanitaria locale di Salerno per 60 giorni, e comunque fino alla designazione del nuovo direttore generale, nominando contestualmente il commissario.
  La nomina dell'organo di vertice con funzioni di commissario ha determinato la cessazione della gestione ordinaria aziendale, e quindi anche il termine degli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

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