ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03581

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 172 del 12/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03581
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Mercoledì 12 febbraio 2014, seduta n. 172

   GNECCHI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dopo oltre quaranta anni dall'assegnazione provvisoria non si è ancora proceduto alla assegnazione definitiva dell'appartamento costruito in Cooperativa con contributo statale intestato alla signora Annetta Fazio, nel frattempo deceduta;
   la signora Annetta Fazio è assegnataria, fin dal lontano 1970, dell'appartamento n. 9, consegnatole con verbale 15 settembre 1970 nella consistenza di metri quadrati 153 circa, sito al V piano dell'edificio sociale «Villa delle Acacie di Catanzaro», limitrofo a quello, recante il n. 10, della consistenza di circa 80 metri quadrati, assegnato e consegnato sempre nel 1970, alla socia Rosaria Rubino. Tanto, in virtù di originario acquisto del suolo edificatorio da parte dei singoli soci (poiché la Cooperativa «Villa delle Acacie» era nata nel 1963 quale cooperativa semplice e solo nel 1969 divenne a contributo erariale) e di successiva prenotazione e pagamento dei singoli appartamenti nelle dimensioni rispettivamente di 178 metri quadrati la Fazio, il cui nucleo familiare si componeva di sette persone e 80 metri quadrati la Rubino;
   a più di dieci anni di distanza dall'assegnazione si rilevò nell'alloggio Fazio una eccedenza di superficie rispetto a quella prevista dalla legge Tupini per le cooperative a contributo statale; la medesima cooperativa cercò dapprima una soluzione fittizia al problema, facendo firmare ai soci delle tabelle millesimali errate, non rispecchianti la realtà delle cose;
   successivamente, nel 1984, a seguito della denuncia della Fazio al provveditorato OO.PP. della Calabria-Sicilia, la quale precisò che mai era avvenuta alcuna variazione nella consistenza del proprio appartamento, la cooperativa propose domanda giudiziale dinanzi al tribunale di Catanzaro per ottenere dalla Fazio il rilascio di quella porzione di immobile che superava i limiti di tolleranza. In detto giudizio intervenne la socia Rubino per chiedere, in caso di accoglimento della domanda attrice, di avere assegnata la superficie in questione;
   con sentenza n. 2481/05 del 12 novembre 2005, il tribunale di Catanzaro, dopo 21 anni di giudizio, rigettava nel merito la domanda della cooperativa, e, conseguentemente, rigettava anche quella dell'intervenuta Rosaria Rubino, qualificando il suo intervento quale adesivo dipendente. Questa sentenza entrando nel merito, ricostruiva tutta la pregressa vicenda giudiziale e amministrativa, riconoscendo pienamente i diritti della Fazio;
   nelle more del giudizio, su suggerimento del Ministero che così aveva trattato casi analoghi, con decreto provveditoriale n. 1514/89 la superficie in eccedenza rispetto alla legge Tupini riscontrata nell'alloggio Fazio è stata scorporata dal contributo erariale, con il recupero di quanto indebitamente versato, cioè con la restituzione, da parte della Fazio, di detto contributo concesso sugli interessi del mutuo;
   tale decreto, impugnato dalla Rubino, in primo grado dinanzi al TAR Calabria ed in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato, è stato definitivamente consacrato nella sua legittimità dalle sentenze che hanno dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo: la n. 1309/98 del TAR e la n. 4240/05 del Consiglio di Stato;
   con ulteriore sentenza, la n. 775/10 depositata il 30 luglio, passata in giudicato, la Corte di Appello di Catanzaro, dichiarando inammissibile l'appello proposto dalla sola Rubino avverso la su menzionata sentenza del tribunale civile di Catanzaro n. 2481/05 del 28 ottobre/12 novembre 2005, è entrata, di nuovo, nel merito della vicenda, qualificando la domanda della Rubino come adesiva dipendente e stabilendo che: «la Rubino non muove un'autonoma domanda nei confronti della Cooperativa, essendo sufficiente considerare che giammai la Rubino avrebbe potuto proporre in autonomo e separato giudizio la detta domanda nei confronti della Cooperativa poiché la detta Cooperativa sino all'esito del giudizio da essa promosso nei confronti della Fazio non aveva né avrebbe avuto la disponibilità di detto quoziente immobiliare (avendo appunto agito – e poi rinunciato all'azione – per ottenerne la restituzione dalla socia Fazio) e quindi giammai poteva venir evocata in giudizio per essere condannata a consegnare un bene sociale che non era nella sua disponibilità....[omissis]... La Rubino non muove un'autonoma domanda risarcitoria nemmeno nei confronti della Fazio, essendo evidente che potrà esservi in capo alla Rubino legittimazione a promuovere la detta azione solo ove venisse accertato un inadempimento della detentrice nella consegna, pronuncia che mai, potrà avere luogo, avendo l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione, ovvero la Cooperativa, rinunciato all'azione»;
   in definitiva, è stato sancito che la Rubino non è titolare di alcun diritto autonomo e non ha, quindi, legittimazione ad agire riguardo alla superficie scorporata dal contributo erariale, pagata e prenotata dalla Fazio ed alla medesima assegnata e consegnata fin dal 15 settembre 1970;
   a tanto va aggiunto che il provveditorato OO.PP. di Catanzaro il 2 febbraio 2012 prot. 2421 ha rilasciato il nulla osta alla stipula dei contratti di mutuo edilizio individuale tra la cooperativa e le socie Fazio e Rubino, sulla base delle tabelle millesimali dalle stesse firmate rispettivamente il 20 e il 30 giugno 2011 e vistate dal responsabile del settore tecnico interprovinciale ingegner Trecroci, con l'integrazione di cui alla nota del 15 marzo 2012, prot. 6384, in cui si precisa che «le quote di riparto riportate nella tabella sottoscritta nel giugno 2011 dai soci Fazio e Rubino sono congruenti con quelle riportate nella tabella 3.10.75 redatta dalla Commissione di Collaudo che per l'appartamento n. 9 assegnato alla Fazio aveva indicato la superficie virtuale di mq. 129,59, comprendente quella di 31,18 mq., corrispondente a 23,50 millesimi, esclusa dal contributo statale e che la suddetta superficie virtuale di 31,18 mq. era stata successivamente attribuita dalla Commissione di collaudo, impropriamente, alla Rubino, come da tabella allegata alla relazione 10.3.82, ma tale assegnazione è venuta meno, tenuto conto della situazione effettiva rappresentata nella nota 15 marzo 1988 n. 110 del Capo U.T. di quest'istituto, confermata in sede giudiziale»;
   avverso questi ultimi atti amministrativi , in cui sostanzialmente si ribadisce che la superficie in contestazione è parte integrante dell'alloggio Fazio, la Rubino non ha proposto impugnazione nei modi e termini di legge;
   da ultimo, con sentenza n. 1836/12 depositata il 25 maggio 2012, il tribunale di Catanzaro, pronunciandosi su domanda della Fazio volta a ottenere il ripristino delle tabelle millesimali del 1975, riflettenti la reale superficie degli appartamenti n. 9 e n. 10 mai variata nel tempo dall'assegnazione del 1970 ad oggi (sulla base delle quali tabelle la Fazio ha pagato le spese di costruzione, le rate di ammortamento del mutuo e i relativi interessi), con conseguente declaratori di inoperatività delle fittizie tabelle del 1982, ha rigettato la domanda «perché l'attrice Fazio non ha (avrebbe ndr) provato la titolarità di un diritto di proprietà su un appartamento (dell'estensione di 153,11 mq.) né ha provato l'ipotizzata falsità del collaudo e l'irregolarità delle ripartizioni millesimali del condominio»;
   tale pronuncia, che ha omesso di valutare la copiosa documentazione versata in atti, attualmente soggetta ad impugnativa presso la corte di appello di Catanzaro, collide ad avviso dell'interrogante con le altre passate in giudicato ed è, comunque, assolutamente irrilevante nel merito della consistenza degli appartamenti n. 9 e n. 10 dell'edificio sociale e dell'appartenenza alla Fazio della superficie esclusa dal contributo;
   il dottor Roberto Colosimo, nominato commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa edilizia «Villa delle Acacie» di Catanzaro con decreto ministeriale 18 giugno 2012 e successiva proroga, nell'arco di un anno e mezzo di sua gestione, nonostante il nulla-osta, datato 2 febbraio 2012 ed integrato con provv. 15 marzo 2012, da parte del provveditorato alle OO.PP. interregionale Calabria-Sicilia, alla stipula degli ultimi due atti di assegnazione definitiva degli alloggi sociali n. 9 e n. 10 rispettivamente alle socie Annetta Fazio e Rosaria Rubino, rogiti non ancora effettuati, a distanza di oltre quaranta anni dalla assegnazione provvisoria, nonostante autorevoli pronunce giurisdizionali passate in giudicato e decisioni amministrative assunte medio tempore, tutte favorevoli alle ragioni della socia Annetta Fazio, nel frattempo deceduta, non solo non ha inteso procedere a detta stipula, ma, alla vigilia della scadenza del suo mandato e precisamente in data 30 dicembre 2013, ha adottato una delibera, ad avviso degli eredi, palesemente contra legem;
   nonostante tutte le spese di acquisto pro quota dell'edificando terreno, quelle del costo di costruzione dell'alloggio n. 9, nella consistenza attuale ed invariata nel tempo di circa 153 metri quadrati quelle di tutte le rate di ammortamento del mutuo e dei relativi interessi siano state pagate dalla socia Fazio, la quale ha, altresì provveduto, in ossequio al D.P. n. 1514/89, alla restituzione dell'indebito contributo erariale per la superficie in eccedenza, il commissario governativo dottor Colosimo, ha voluto con la sua delibera scorporare dall'alloggio sociale una parte di esso, che da oltre quaranta anni nel possesso e nella proprietà esclusiva della socia Fazio e dei suoi eredi e abbia incaricato all'uopo un tecnico per le conseguenti variazioni catastali;
   il dottor Colosimo in veste di funzionario del provveditorato, è stato estensore di atti amministrativi favorevoli alle ragioni della Fazio (tra i quali, paradossalmente, proprio il nulla-osta alla stipula dell'assegnazione definitiva degli alloggi e la nota 17/5/12 prot. 0011942  che riassume tutto l’iter della vicenda), divenuto Commissario governativo della Cooperativa, ha ritenuto indebitamente, ad avviso degli eredi, di avanzare ulteriore richiesta di un parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, per conto dell'appena insediato dottor Linetti, provveditore alle OO.PP. Calabria-Sicilia, allo scopo di sapere, in buona sostanza, se il nulla - osta emesso dopo quarant'anni e non impugnato dalla socia Rubino potesse essere eventualmente revocato dall'amministrazione medesima. Con l'adozione della delibera commissariale del 30 dicembre 2013, apparentemente fondata su codesto parere, delibera che ha cancellato in un solo colpo tanti anni di storia amministrativa e giudiziaria, i timori e le preoccupazioni espresse dagli eredi Fazio si sono dimostrati pienamente fondati. Eppure, il professor Antonio Capilupi, novantenne vedovo della socia Annetta Fazio, residente nell'appartamento in questione, aveva chiesto espressamente, con missiva 10 gennaio 2013 al Dirigente del competente Ministero di avocare a sé la vicenda e di risolverla in via definitiva;
   sono intercorsi contatti tra gli eredi Fazio, il dipartimento per le infrastrutture e la direzione generale per le politiche abitative divisione 2o presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti per ottenere chiarimenti e ragguagli in merito alla questione, ma senza che si sia venuti a capo del problema;
   non risulta che si sia tenuto cogito in alcun modo della nota 7994 datata 5 aprile 2013 del provveditore vicario della sede di Catanzaro nonché capo dell'ufficio tecnico, ingegner Livio Persano, precedente alla richiesta di parere e redatta nel periodo di cambio al vertice del provveditorato, nella quale il funzionario, ricostruendo precisamente tutta l'annosa vicenda, sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione, riconosceva le ragioni, della Fazio e dei suoi eredi concludendo che il provvedimento di nulla-osta così come rilasciato non doveva essere modificato;
   dopo almeno vent'anni di sofferenti peregrinazioni della signora Fazio negli uffici del Ministero e trenta in quelli del Provveditorato territoriale, come dimostrano copiose corrispondenze intercorse e presentazione di abbondante documentazione, l'amministrazione, tra cambi di regimi e di funzionari, pur avendo dato un indirizzo di risoluzione della controversia, attraverso la delibera di scorporo dell'eccedenza di superficie, non si è poi impegnata a seguirne la congruente conclusione. Molti sono i danni morali e materiali subìti dagli eredi della Fazio, e si auspica che nessuna ulteriore autorità giudiziaria dovrà ancora essere adite dai medesimi prima di veder riconosciuto il sacrosanto diritto di ricevere il frutto degli immensi sacrifici dei genitori, cittadini integerrimi, fiduciosi nelle istituzioni e umili servitori dello Stato –:
   se non ritenga il Ministro interrogato verificare la delibera del 30 dicembre 2013 adottata dal dottor Colosimo e se da parte dei funzionari competenti del Ministero siano state messe in atto le idonee procedure, per la definitiva risoluzione di una controversia che si trascina da oltre 40 anni, nonché quali azioni intenda porre in essere al fine di poter procedere alla assegnazione definitiva dell'alloggio agli eredi della signora Fazio. (4-03581)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

casa popolare

assegnazione di alloggio

organo di conciliazione

infrastruttura dei trasporti

cooperativa

eredita'