ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03289

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 158 del 23/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 23/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 20/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03289
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Giovedì 23 gennaio 2014, seduta n. 158

   FERRARESI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nel comune di Finale Emilia (MO) è in esercizio un impianto di recupero mediante compostaggio di rifiuti organici, dal 27 dicembre 2011 tale impianto di trattamento dei rifiuti è in gestione alla ditta AIMAG S.p.A., con sede legale a Mirandola (MO), via Maestri del lavoro 38;
   l'impianto di trattamento dei rifiuti si trova all'interno di una Zona di protezione speciale (ZPS), denominata: «Le Meleghine» (codice sito: IT4040018), all'interno del sito ricade l'Oasi per la protezione della fauna «Le Meleghine», nelle immediate vicinanze vi sono le zone umide della ZPS IT4040014 «Biotopi e ripristini ambientali di Mirandola»;
   l'impianto è considerato al punto 7 e 8, lettera t) dell'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006: «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e «modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente»; il trattamento di rifiuti con annessa messa in riserva attualmente autorizzato riguarda un quantitativo massimo annuo di rifiuti pari a 30.000 tonnellate;
   il 30 giugno 2011 è stato depositata, da AIMAG S.p.A., presso la sede della regione Emilia Romagna, la documentazione relativa ad un progetto di variante che prevede di aumentare il quantitativo di rifiuti trattati, portandolo da 30.000 a 40.000 t/anno, la realizzazione di due nuovi edifici e di una nuova tettoia;
   la regione, con la delibera di giunta del 19 marzo 2012, decide di escludere il progetto di variante dalla procedura di valutazione di impatto ambientale «in considerazione dei limitati impatti attesi»;
   la direttiva CEE 92/43 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, prevede l'obbligo della valutazione di incidenza sui Siti Comunitari della Rete Natura 2000; l'articolo 6, paragrafo 3 stabilisce: «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito»;
   tale direttiva è stata recepita in Italia in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, che all'articolo 6, sulla Valutazione di incidenza, introduce il concetto di «proposto sito», zona nella quale si applica, agli interventi, la valutazione di incidenza: «Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione»;
   la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 dicembre 2011, ha sancito il principio generale, vincolante per tutti gli Stati membri, della necessità di limitare e controllare, sin dalla fase della presentazione e della redazione, i possibili impatti ambientali che taluni progetti possono provocare sull'ambiente, attraverso lo strumento della VIA;
   tale direttiva in materia di valutazione di impatto ambientale prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA i progetti indicati all'allegato III il quale prevede espressamente che tra i criteri per selezionare i progetti da sottoporre a valutazione vi sia la loro collocazione geografica, in particolare in zone di protezione speciale, in base alla direttiva CEE 92/43; in tal senso si è espressa, con sentenza del 22 maggio 2013, n. 93, la Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la legge numero 3 del 26 marzo 2012, della regione Marche;
   l'esclusione di un progetto da valutazione di impatto ambientale o di incidenza prevede comunque una apposita informativa in sede europea: sempre la Direttiva 2011/92/UE, tra i considerati, (23): «Peraltro, può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a condizione di informarne adeguatamente la Commissione e il pubblico interessato»;
   la disciplina della VIA, come già più volte affermato dalla Corte Costituzionale, deve essere ricondotta, in via prevalente, alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, in quanto riguarda «procedure che valutano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale» (sentenza n. 225 del 2009); pertanto, le regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli omogenei di tutela dell'ambiente posti dallo Stato, per altro verso, devono «mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA» (sentenza n. 186 del 2010, sentenza n. 227 del 2011);
   non vi è alcun dubbio, ad avviso dell'interrogante che un impianto di trattamento di rifiuti comporti un impatto rilevante sull'ambiente, tanto più all'interno di una Zona di protezione speciale, e che le modifiche sostanziali richieste, come l'aumento di 10.000 tonnellate/anno di rifiuti, non possano essere considerate «...dai limitati impatti attesi», come deliberato dalla regione Emilia Romagna;
   la mancata sottoposizione di tale progetto, sia in termini di rifiuti trattati che di aree edificate, ad apposita valutazione di impatto ambientale, può essere lesiva dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che gravano allo stesso modo sul legislatore regionale e su quello statale;
   tale situazione può comportare, da parte della Commissione delle Comunità europee, causa contro la Repubblica Italiana presso la Corte di giustizia europea, con il presupposto di condanna per inadempienza, per essere venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con conseguente pagamento di spese –:
   se e quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo al fine di evitare il rischio dell'apertura di una procedura di infrazione in sede europea in relazione a quanto rappresentato in premessa e quali eventuali interventi intenda assumere per garantire la piena tutela della Zona di protezione speciale (ZPS), denominata «Le Meleghine» (codice sito: IT4040018). (4-03289)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

FINALE EMILIA,MODENA - Prov,EMILIA ROMAGNA

EUROVOC :

gestione dei rifiuti

zona protetta

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

rifiuti

protezione della fauna