ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02672

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 124 del 25/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 25/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 08/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02672
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Lunedì 25 novembre 2013, seduta n. 124

   BARBANTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la centrale del Mercure è entrata in funzione negli anni sessanta, predisposta originariamente per il funzionamento a olio combustibile denso e lignite, e si trova nel territorio del comune di Laino Borgo (CS). Era composta da due sezioni di cui la n. 1 si poneva in stato di arresto in data 1o maggio 1997 mentre la n. 2 si disattivava e dichiarava dimessa dal primo ottobre 1993;
   nel 2001 la società Enel spa aveva inoltrato la richiesta per la riattivazione della citata centrale ma il lungo ed articolato iter amministrativo, si era sostanzialmente concluso quando il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4400/12, aveva stabilito che il procedimento di autorizzazione all'esercizio della medesima centrale dovesse necessariamente ripartire da capo posto che non era possibile approvare il progetto originario per dare vita a un'iniziativa obsoleta, considerata l'evoluzione della tecnologia disponibile ed essendo mutato il quadro della normativa ambientale;
   il 19 novembre 2012 la regione Calabria — dipartimento n. 5/attività produttive — settore politiche energetiche, non tenendo conto di quanto sancito dalla citata sentenza 04400/2012 del Consiglio di Stato e, pertanto in sostanziale violazione del giudicato ha autorizzato la riattivazione della sezione 2 della centrale, senza però porre in essere alcuna delle procedure previste dalla vigente normativa e contro il parere dell'ente parco nazionale del Pollino, ente gestore del territorio su cui sorge la centrale; tale centrale dovrebbe funzionare a biomasse;
   avverso tale delibera, istituzioni locali — comuni di Viggianello (Potenza) e Rotonda (Potenza) — e Associazioni ambientaliste nazionali — Italia Nostra, Forum Ambientalista, WWF — hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) di Catanzaro — competente per territorio —, il quale, nell'udienza del 15 novembre 2013, ha deciso un rinvio della trattazione del ricorso;
   il lungo e articolato procedimento autorizzatorio è costellato di anomalie ed irregolarità: si possono ricordare, in particolare, la mancanza di un provvedimento formale che concluda la procedura di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale, il fatto che nonostante la conferenza di servizi che avrebbe dovuto autorizzare il progetto non avesse infatti raggiunto un accordo, proprio in considerazione del parere negativo dell'ente parco del Pollino, non si è attivato la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, la mancata acquisizione, prescritta dalla normativa applicabile alla fattispecie, dei pareri da parte dei competenti organi delle regioni confinanti (nella specie, la regione Basilicata) rispetto ai quali il progetto può avere impatto ed il fatto che il provvedimento del 19 novembre 2012 si basa su una valutazione di incidenza (rilasciata con DDG n. 536 l'8 febbraio 2007) valida per 5 anni e pertanto scaduta all'atto di emanazione del provvedimento del 19 novembre 2012;
   la centrale si trovava e si trova all'interno nella zona 2 del perimetro del parco nazionale del Pollino individuato dalla Comunità europea con codice IBA195 (important bird area), e ricompreso nell'Elenco ufficiale delle aree protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (codice Parco Nazionale EUP0008), nonché all'interno della Zona di protezione speciale «Pollino Orsomarso» IT9310303, e comunque limitrofo alla riserva naturale EUAP0055 «Riserva naturale Valle del Fiume Lao», al sito SIC IT9310025 «Valle del Fiume Lao», alla Zona di protezione speciale IT9310026 «Valle del Fiume Lao», all'IBA144 «Alto Ionio Cosentino»;
   la centrale ricade pertanto in un sito che può considerarsi tra i più tutelati del mondo. La fauna ivi residente – peraltro particolarmente protetta nelle sue diverse componenti – consta di ben 17 specie di uccelli in allegato I della direttiva 79/409/CEE, 3 in allegato II della medesima direttiva, 2 mammiferi in allegato B e D della direttiva 92/43/CEE (ovvero, prioritari per l'Unione europea), 3 specie di anfibi in allegato B e D (ugualmente prioritari), invertebrati; inoltre vi sono piante, e molte altre specie sia vegetali che animali da tutelare, che vanno a formare «11 unità ambientali zoologiche»;
   nelle zone limitrofe alla centrale esistono, poi, colture a marchio DOP: nei comuni di Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore, infatti, si coltivano due prodotti pregiati che hanno ottenuto con decreto del 2 aprile del 2008 la protezione transitoria grazie alla quale i produttori possono utilizzare in ambito nazionale la denominazione DOP e precisamente: la melanzana rossa e i fagioli bianchi;
   altra criticità è rappresentata dalla mancanza o dall'estrema limitatezza di informazioni in merito al reperimento della biomasse necessarie al funzionamento della centrale e sulle conseguenze che comporterebbe approvvigionare una centrale di tale portata;
   con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto occorre rappresentare che l'acquisizione di combustibile derivato da biomasse da legname, raccolto localmente, porterebbe – infatti – ad un forte depauperamento degli ambienti boschivi. L'utilizzo di «legname da cippare» è stimato prudenzialmente (da parte Enel) in 380.000 tonnellate/anno e non è dato capire come e per quanto si intenda prelevare «legname da cippare», come questo riguardi l'IBA dentro la quale si troverebbe ad operare la centrale e quanto e come questo incida su tutte le specie animali, vegetali e sugli habitat protetti (oltre 15 solo nello ZPS Pollino Orsomarso);
   una quantità di legname così rilevante non può provenire dal solo Parco del Pollino e questo porrebbe ulteriori problemi di carattere ambientale in quanto andrebbero stimati gli impatti generati da un reperimento che vada anche oltre i confini della Calabria e della Basilicata e, quindi, gli effetti che si determinerebbero a causa del necessario traffico di rumorosi mezzi pesanti adibiti al trasporto della materia prima in un sistema viario precario oltre al rischio che nel parco del Pollino possano essere introdotte specie non autoctone, nell'ipotesi che il legname venga importato da Paesi lontani in cui esiste una differente fauna residente nei tronchi degli alberi;
   quanto detto basta peraltro ad evidenziare la natura antieconomica di una centrale di tali dimensioni alimentata a biomassa e a comprendere come inserire una centrale nel Parco del Pollino rappresenta, ad avviso dell'interrogante, una scelta scellerata il cui unico motivo di giustificazione, anche economica, è rappresentato dall'ottenimento, da parte dell'Enel, degli incentivi statali (cosiddetto CIP6) e dei certificati verdi, vantaggi senza i quali una centrale di tale portata non avrebbe senso in quanto il recupero della biomassa sarebbe talmente dispendioso che sarebbe stata l'Enel stessa a bocciare il progetto;
   alla luce dell'articolo 6, ultimo comma, della direttiva 92/43/CEE «Habitat» (e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 di attuazione), che stabilisce:
    1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti;
    2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva;
    3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica;
    4. (...) Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» si può dire – con assoluta certezza – che nell'autorizzazione alla riattivazione della centrale del Mercure non sussiste nessuna delle suddette ragioni né risulta richiesto il previo parere della Commissione europea e, pertanto sussiste il concreto rischio che l'Italia si esponga all'ennesima procedura di infrazione nel settore ambientale –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
   quali iniziative intendano adottare per evitare che gli elementi di contrasto con il quadro normativo comunitario possano determinare l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, con il rischio di dover sostenere i costi delle relative sanzioni pecuniarie;
   quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'ambiente al fine di proteggere il prezioso e delicatissimo ambiente del parco nazionale del Pollino, il cui straordinario ecosistema rischierebbe di essere gravemente compromesso dalla riattivazione della centrale;
   se non ritengano necessario ed urgente promuovere, per quanto di competenza, l'avvio delle iniziative necessarie per tutelare il diritto alla salute e la tranquillità delle popolazioni della valle del Mercure, attraverso interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area interessata dalla centrale del Mercure, in cui è stata segnalata la presenza di un materiale molto pericoloso come l'amianto.
(4-02672)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

LAINO,COMO - Prov,LOMBARDIA

EUROVOC :

riserva naturale

protezione dell'ambiente

impatto ambientale

energia rinnovabile

politica energetica

rischio sanitario