ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02365

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 109 del 31/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2013
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 31/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 10/02/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02365
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 31 ottobre 2013, seduta n. 109

   CIPRINI, GALLINELLA, BALDASSARRE e RIZZETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, (cosiddetto «decreto Bersani») ha previsto che «Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica secondo le modalità previste dal presente articolo» autorizzando l'apertura di nuovi esercizi commerciali diversi dalle farmacie;
   essi sono comunemente denominati «parafarmacie» e sono autorizzati alla vendita di farmaci da banco («classe C bis»);
   recentemente inoltre il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha ulteriormente ampliato le categorie di medicinali che possono essere venduti nelle parafarmacie, sicché queste ultime possono attualmente offrire al pubblico alcuni medicinali appartenenti alla classe C) per i quali non è richiesta la prescrizione medica;
   tuttavia, la normativa italiana attualmente esclude per le parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C con obbligo di ricetta;
   i farmacisti, titolari di parafarmacie, hanno intrapreso iniziative giudiziarie davanti al TAR competente per vedersi riconoscere il diritto a dispensare tutti i farmaci emessi su «ricetta bianca» e quindi a completo carico del cittadino senza alcuna spesa a carico del servizio sanitario nazionale;
   la questione avente ad oggetto il divieto normativo per le parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C soggetti a prescrizione in Italia è anche oggetto di esame da parte delle Corte di giustizia europea che è stata chiamata a valutare la compatibilità del suddetto divieto con il principio di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cause riunite C-159/12, C-160/12 e C-161/12 Venturini + altri contro ASL);
   oggi le condizioni economiche dei titolari di parafarmacie vanno progressivamente peggiorando e non si comprende il divieto posto dalla normativa nazionale che limita la vendita di medicinali «a ricetta bianca» soggetti a prescrizione medica e che appare in contrasto con il principio della libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE e con gli intendimenti del Governo che ha fatto delle cosiddette liberalizzazioni uno degli strumenti per il rilancio dell'economia –:
   se i Ministri intendano assumere iniziative — anche di tipo normativo — al fine di riconoscere il diritto dei titolari delle parafarmacie di dispensare farmaci emessi su «ricetta bianca» conformando la normativa nazionale ai principi europei e costituzionali che garantiscono libertà di concorrenza e di iniziativa economica anche al fine di rilanciare l'attività economica delle parafarmacie. (4-02365)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2006 0223

EUROVOC :

farmacista

prodotto farmaceutico

autorizzazione di vendita

limitazione della commercializzazione

parita' di trattamento

concorrenza

medicinale