ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01617

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 07/08/2013
Stato iter:
28/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/12/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/07/2017

CONCLUSO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01617
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, BENEDETTI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO e PARENTELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari europei, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il 2 luglio 2013, la direzione generale ambiente della Commissione europea ha scritto alla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla procedura di infrazione 2004/4926 riguardante la caccia in deroga nella regione Veneto, evidenziando che se l'Italia non smette di autorizzare, in deroga alle leggi comunitarie, l'uccisione di milioni di piccoli uccelli protetti «la Commissione europea non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia UE proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana»;
   nella stessa lettera, la Commissione europea offriva al Ministro Moavero tutte le indicazioni per superare i punti problematici al fine di risolvere la procedura d'infrazione ed evitare pesanti conseguenze all'Italia;
   il 31 luglio 2013 la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la legge europea 2013 che, pur modificando la legge n. 157 del 1992 proprio in relazione alla caccia in deroga, non ha tuttavia ed evidentemente recepito tutte le puntuali indicazioni comunitarie;
   la Commissione ha ribadito, infatti, che «qualunque provvedimento di deroga, per essere compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della cosiddetta direttiva Uccelli, deve contenere una motivazione adeguata e dimostrare l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti», le deroghe adottate dal Veneto fino al 2011 hanno, al contrario, consentito la deroga al divieto di caccia esclusivamente con la necessità di mantenere una tradizione culturale fortemente radicata sul territorio;
   allo stesso tempo, sempre nella lettera della Commissione, si evince l'obbligo di registrazione dei capi immediatamente dopo l'abbattimento, unico modo per verificare che il cacciatore esercitante la deroga non superi il massimale di capi giornalieri previsti dalla deroga stessa;
   l'Europa ribadisce inoltre che l'esercizio della deroga di cui alla lettera c) possa avvenire in un periodo di tempo brevissimo, per un numero limitato di cacciatori e in un numero altrettanto limitato di luoghi e, allo stesso tempo, ribadisce la fondamentale importanza del parere dell'istituto superiore per la sicurezza e la protezione ambientale, nel rilascio delle deroghe;
   diverse associazioni ambientaliste – CABS, ENPA, LAV, LEGAMBIENTE, LIPU e WWF – hanno segnalato il mancato recepimento delle indicazioni della Commissione europea da parte del nostro Paese e «il risultato è che oggi ci ritroviamo una riforma della legge sulla caccia in deroga che non soddisfa se non una piccola parte delle precise richieste comunitarie e, soprattutto, lascia pericolosamente aperta una serie di finestre perché le infrazioni possano continuare, con il rischio più che concreto che si giunga alla seconda e definitiva condanna per l'Italia»;
   gli ambientalisti denunciano, inoltre, una mancanza di chiarezza da parte del Governo circa il non aver comunicato chiaramente ciò che l'Europa stava chiedendo al Paese in merito alla questione della caccia in deroga;
   il Veneto non è l'unica regione a trovarsi in queste condizioni e il sopraggiungere di un secondo discorso della Commissione europea di fronte alla Corte dell'Unione europea non è affatto da escludere, per la palese e ripetuta violazione della sentenza dell'11 novembre 2010, causa C-164/09 –:
   quali siano le ragioni della mancata comunicazione al Parlamento relativamente alle richieste della Commissione europea sull'annosa questione della caccia in deroga nel nostro Paese, posto che nella legge europea 2013, appena approvata in via definitiva dal Parlamento italiano, avrebbero potuto essere inserite norme per chiudere definitivamente la questione della caccia in deroga in Italia e non solamente;
   se il Governo intenda realmente promuovere una revisione della normativa in materia di attività venatoria, anche attraverso la modifica della legge n. 157 del 1992. (4-01617)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 luglio 2017
nell'allegato B della seduta n. 844
4-01617
presentata da
BERNINI Massimiliano

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, con riferimento alla possibilità di applicare il regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per attuare l'esercizio venatorio nei confronti di specie di uccelli non cacciabili in Italia, quali lo storno, il fringuello e la peppola, l'Ispra, considerato che esistono soluzioni alternative, ritiene non soddisfatta la condizione necessaria per l'attuazione di tale regime di deroga. Il fatto che le tre specie per cui si chiede la deroga verrebbero cacciate con modalità differenti e in luoghi e orari diversi rispetto agli altri passeriformi cacciabili in Italia non rappresenta, secondo l'Ispra, motivazione sufficiente per giustificare l'attuazione di detta deroga. L'Istituto ha precisato, infatti, che il regime di deroga, nel caso specifico, avrebbe di fatto come principale conseguenza l'aumento del numero di specie cacciabili sul territorio nazionale, includendone due non cacciabili in Europa, ossia il fringuello e la peppola, tenuto conto che lo storno è specie cacciabile in alcuni Paesi europei ed un suo eventuale inserimento nell'elenco delle specie cacciabili in Italia è stato già in passato valutato tecnicamente accettabile dall'Ispra.
  L'Istituto sottolinea che anche la Commissione europea ha evidenziato in più occasioni come la necessità di mantenere attività legate alla tradizione culturale di uno Stato membro, o di regioni ad esso appartenenti, non costituisca condizione sufficiente per giustificare il regime di deroga. È necessario considerare inoltre che in Italia la caccia a specie passeriformi è, comunque, già consentita, anche attraverso l'uso di richiami vivi e da appostamento.
  Per quanto concerne, inoltre, la definizione di «piccola quantità», si fa presente che l'Ispra ha più volte evidenziato che tale concetto, così come inteso nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici», non risulti applicabile alla gran parte delle specie appartenenti all'ordine dei passeriformi, e in particolare a quelle migratrici. A conferma dell'interpretazione tecnica di Ispra, anche la Commissione europea si è espressa in diverse occasioni su questi temi, come ad esempio nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2131, archiviata nel dicembre 2013, nel corso della quale la Commissione precisava, circa la possibilità da parte dello Stato Italiano di riattivare il regime di «caccia in deroga», che «nel caso di un'eventuale adozione di una deroga che non rispettasse tutte le condizioni imposte dall'articolo 9 della Direttiva, ciò costituirebbe una nuova violazione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2010 nella causa C-164/2009, se venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo italiano non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione europea non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte EU proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica Italiana».
  Si segnala, inoltre, che il Ministero dell'ambiente ha predisposto un «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici», attualmente all'esame della Conferenza Stato regioni, e che la prima seduta tecnica per la valutazione del Piano si è tenuta il 7 febbraio 2017 con un generale apprezzamento del documento.
  Punto centrale del Piano è la problematica connessa al nuovo assetto organizzativo derivante dall'abolizione delle province e dalla creazione del Comando unità tutela forestale dello Stato, nonché dalla carenza delle risorse da dedicare alle attività di prevenzione e repressione del bracconaggio.
  Si fa presente altresì che, in relazione a segnalazioni specifiche, vengono regolarmente inviate richieste di intervento al nuovo ufficio per la biodiversità-riserve naturali dello Stato, Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (Oaio) che ha sostituito il Nucleo operativo antibracconaggio del Corpo forestale dello Stato. Tale ufficio continuerà ad occuparsi anche dei reati contro il patrimonio faunistico tutelato da direttive comunitarie e convenzioni internazionali. Analogamente a quanto in precedenza svolto dal Corpo forestale dello Stato, è previsto che, in caso di illeciti contro la fauna selvatica, vengano posti sotto sequestro gli attrezzi per la caccia vietati, i richiami vivi detenuti illegalmente, armi e munizioni e la fauna abbattuta illegalmente, comminando sanzioni penali ed amministrative ai trasgressori. È, in ogni caso, da ricordare il ruolo determinante svolto dalle regioni sulle materie in questione e, in particolare, le azioni da intraprendere per arginare il fenomeno sopra descritto.
  Ad ogni modo, si fa presente che questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
  L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti. Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
  Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0157

EUROVOC :

revisione della legge

procedura CE d'infrazione

protezione dell'ambiente

Veneto

caccia

protezione degli animali

regolamentazione della caccia