Legislatura: 17Seduta di annuncio: 6 del 02/04/2013
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 ZACCAGNINI ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 CASO VINCENZO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013 TACCONI ALESSIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 28/03/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016 GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
SOLLECITO IL 19/06/2013
SOLLECITO IL 26/06/2013
SOLLECITO IL 15/10/2013
SOLLECITO IL 06/11/2013
SOLLECITO IL 23/12/2013
SOLLECITO IL 27/03/2014
SOLLECITO IL 27/05/2014
SOLLECITO IL 04/11/2014
SOLLECITO IL 13/11/2014
SOLLECITO IL 22/01/2015
SOLLECITO IL 21/10/2015
RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016
CONCLUSO IL 19/07/2016
VACCA, COLLETTI, DEL GROSSO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BALDASSARRE, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, PAOLO BERNINI, MASSIMILIANO BERNINI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARINELLI, CASO, COLONNESE, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, DIENI, D'UVA, FICO, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NUTI, PARENTELA, PESCO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SCAGLIUSI, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, ZACCAGNINI e ZOLEZZI. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
il giorno 26 marzo 2013 gli onorevoli Vacca e Del Grosso si sono recati presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per esercitare il diritto da cittadino portavoce – parlamentare di accesso agli atti riguardo il progetto Ombrina 2 della società Medoilgas Italia s.p.a. circa la concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi «d30B.C – MD»;
tale iniziativa imprenditoriale è da sempre osteggiata dalla popolazione locale, dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e in generale da tutto il tessuto produttivo e le numerosissime osservazioni al progetto testimoniano quanto dichiarato;
l'istanza del progetto di coltivazione del giacimento Ombrina Mare risale al 9 dicembre 2009, mentre il permesso di ricerca degli idrocarburi risale a decreto ministeriale del 5 maggio 2005, che lo ha accordato per una durata di 6 anni;
l'8 novembre 2010 con nota protocollo n. 0026875 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Società Medoilgas Italia s.p.a., è stato comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di concessione di coltivazione in virtù degli effetti prodotti dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
con nota 22 novembre 2010 la società Medoilgas Italia s.p.a. ha presentato le proprie osservazioni in ordine al preavviso di rigetto;
il decreto di rigetto dell'istanza di concessione di coltivazione non è stato mai perfezionato;
nel frattempo, il Ministero dello sviluppo economico, con decreto, prorogava il permesso di ricerca a favore della società Medoilgas;
il Governo con decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012), ha modificato l'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
le modifiche apportate, di fatto, riaprono tutte le istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;
le numerosissime osservazioni al progetto Ombrina 2 della società Medoilgas Italia s.p.a. di parte dei cittadini, delle amministrazioni locali, delle associazioni e delle realtà produttive del territorio in cui ricade il progetto testimoniano la ferma contrarietà alla realizzazione dello stesso;
nella lettera protocollo DIVA – 2012 – 0016011 del 3 luglio 2012 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la società Medoilgas Italia s.p.a. esprime «un doveroso apprezzamento per il prezioso contributo apportato da Lei (dottor Corrado Clini – Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e dai suoi collaboratori per l'individuazione della soluzione poi adottata dal Governo al fine di porre riparo ad una situazione insostenibile oltre che ingiusta per gli operatori del settore» (petrolifero) auspicandone «un positivo completamento dell’iter alle Camere per una sua definitiva e rapida approvazione» a seguito di istanze «più volte rappresentate in passato» circa le «disposizioni introdotte con il decreto legislativo 128 del 2010...» che ha determinato «...drastiche restrizioni alle attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi nei mari italiani»;
ogni Ministro dovrebbe agire seguendo criteri di terzietà, imparzialità e indipendenza e ad avviso degli interroganti, questi principi non sono stati rispettati dal Ministro interrogato considerato che la citata società ha ritenuto di esprimere il «doveroso apprezzamento per il contributo apportato» alla vicenda, che sembra essenzialmente riferito agli interessi della stessa Medoilgas Italia s.p.a. mentre appare agli interroganti inesistente la considerazione nei confronti dei cittadini, delle amministrazioni locali, delle associazioni e delle realtà produttive del territorio in cui ricade il progetto –:
in cosa consista il prezioso contributo, citato nella missiva, apportato dal Ministro interrogato, e dai suoi collaboratori, per l'individuazione della soluzione ad una situazione «insostenibile» causata da una norma dello Stato e per quale motivo non vi sia traccia di rapporti tanto cordiali e attenti con i cittadini e le amministrazioni locali. (4-00129)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) sul progetto Ombrina Mare, a 6 chilometri dalla Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dagli altri soggetti preposti, si rappresenta quanto segue.
Relativamente al progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi Ombrina Mare, nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD, si precisa che con decreto n. 172 del 7 agosto 2015 è stato concluso con esito positivo il procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) ed autorizzazione integrata ambientale (Aia). Successivamente, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 239 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo cui «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente nonché le operazioni finali di ripristino ambientale», il Ministero dello sviluppo economico ha rigettato l'istanza di autorizzazione della Società.
In ogni caso, si ripercorre l’iter procedimentale seguito nello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto Ombrina Mare.
L'istanza di Via afferente a tale progetto è stata presentata alla Società in data 3 dicembre 2009.
Nelle more della conclusione dell'istruttoria tecnica svolta dalla Commissione di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 128 del 2010, dal titolo «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno, n. 69» che ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungendo il comma 17 il quale prevedeva il divieto di svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, all'interno delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette ed entro una fascia di 12 miglia dal perimetro delle stesse.
Con parere n. 541 del 7 ottobre 2010 la Commissione Via e Vas ha pertanto espresso, in merito al progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi Ombrina Mare, un giudizio negativo di compatibilità ambientale che trovava il suo fondamento, come si evince chiaramente dal dispositivo finale, nelle limitazioni areali all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi introdotte da decreto legislativo n. 128 del 2010.
In relazione a quanto sopra, la competente direzione di questo Ministero ha provveduto a dare comunicazione al proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, della prossima emanazione di un provvedimento sfavorevole di compatibilità ambientale.
Con nota del 22 novembre 2011 la Società Medoil Italia spa ha inviato le proprie osservazioni al preavviso di rigetto.
Successivamente a tale data è entrato in vigore il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ed in particolare l'articolo 35 comma 1 dello stesso, che modificava e sostituiva l'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo n. 128 del 2010. Con tale articolo venivano fatti salvi «i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6, 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzativi e concessori conseguenti e connessi».
Alla luce delle nuove disposizioni normative, e stante il fatto che per il caso di cui trattasi il procedimento concessorio era già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, la competente direzione di questo dicastero, non avendo ancora concluso la procedura di Via, ha provveduto a dare comunicazione del riavvio del procedimento.
A seguito del riavvio del procedimento, acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas n. 1154 del 25 gennaio 2013, è stato predisposto il relativo provvedimento di Via inoltrato per la firma ai ministri concertanti lo stesso, ossia Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali.
Nelle more dell'acquisizione della firma del Ministro per i beni e le attività culturali è intervenuto un parere della regione Abruzzo. Seppure in termini di legge la mancanza del parere regionale non risulti preclusivo all'emanazione del provvedimento di compatibilità ambientale, ciò non di meno, si è ritenuto di disporre un supplemento istruttorio per consentire le opportune considerazioni della predetta commissione riguardo a tale parere regionale. La Commissione tecnica Via e Vas ha quindi emanato, in data 3 aprile 2013, il parere n. 1192 con cui veniva confermato il precedente parere n. 1154 del 25 gennaio 2013 anche alla luce del successivo parere della regione Abruzzo, è si impartivano ulteriori prescrizioni ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Per quanto concerne gli aspetti ambientali, connessi con la presenza di Siti di interesse comunitario (Sic), si rappresenta che i pareri della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas comprendono una specifica esaustiva valutazione degli impatti derivanti dal progetto con riguardo a tutte le componenti ambientali interferite. In particolare, per quanto riguarda l'interferenza con aree protette e le aree Sic costiere, si evidenzia che sono state prese in considerazione tutte le aree allo stato istituite, ed è stata condotta, con riferimento alle aree Sic costiere, una specifica «valutazione di incidenza».
Per quanto concerne, invece, la partecipazione in tali procedimenti di conferimento sia dei cittadini che delle amministrazioni locali, essa è stata soddisfatta dal Legislatore proprio e soprattutto per mezzo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, laddove prevede che «Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività...».
Inoltre, come già evidenziato, seppur il parere della regione Abruzzo sia pervenuto ben oltre i termini previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si è ritenuto di disporre un supplemento istruttorio per consentire le opportune considerazioni della Commissione Via-Vas riguardo a tale parere regionale, al termine del quale si è provveduto ad integrare lo schema di decreto di compatibilità ambientale con le risultanze di tale supplemento istruttorio.
Ad ogni modo, come premesso, per effetto della citata disposizione di cui all'articolo 1, comma 239 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il Ministero dello sviluppo economico ha rigettato l'istanza di autorizzazione della società.
Alla, luce delle informazioni esposte, questo dicastero continuerà a svolgere le valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.
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