Legislatura: 17Seduta di annuncio: 858 del 26/09/2017
Primo firmatario: PISICCHIO PINO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 26/09/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO delegato in data 26/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/09/2017 Resoconto PISICCHIO PINO MISTO RISPOSTA GOVERNO 27/09/2017 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (COESIONE TERRITORIALE) REPLICA 27/09/2017 Resoconto PISICCHIO PINO MISTO
DISCUSSIONE IL 27/09/2017
SVOLTO IL 27/09/2017
CONCLUSO IL 27/09/2017
PISICCHIO. –
Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
. – Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017, ha istituito all'articolo 4 le zone economiche speciali;
con tale denominazione si intende una zona geograficamente limitata e chiaramente identificata, comprendente almeno un'area portuale avente caratteristiche stabilite da regolamento UE 1315/2013, nella quale le aziende già operative o che si insedieranno potranno usufruire di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo;
tali vantaggi si traducono in benefici fiscali e amministrativi. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle zone economiche speciali possono utilizzare il credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali nel Mezzogiorno entro il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Per il riconoscimento dei benefici le imprese devono mantenere la loro attività nell'area zone economiche speciali per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
il citato decreto-legge prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interrogato, siano definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, modalità e criteri per l'istituzione delle zone economiche speciali;
quanto alla richiesta di istituzione delle singole zone, si prevede che siano le regioni meno sviluppate e in transizione a presentare la domanda per l'istituzione, specificando le caratteristiche dell'area individuata; la proposta deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna regione può presentare una proposta di istituzione di una zona economica speciale nel proprio territorio, o al massimo due, ove siano presenti più aree portuali. Le regioni che non posseggono aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una zona economica speciale solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale;
le zone economiche speciali si sono affermate a livello mondiale come laboratori per l'attrazione degli investimenti e incubatori di innovazione, capaci di promuovere sviluppo produttivo e occupazionale. Oggi esistono nel mondo oltre 4.500 zone economiche speciali, istituite in 135 nazioni, che occupano circa 70 milioni di posti di lavoro. Nella sola Unione europea sono operative 16 zone economiche speciali, di cui 14 in Polonia con attrazione di investimenti pari a 170 miliardi di euro;
quali iniziative intenda il Governo adottare per dare presto attuazione alla normativa propedeutica all'operatività delle zone economiche speciali che costituiscono per il Mezzogiorno uno strumento fondamentale per l'attrazione di investimenti produttivi, la creazione di occupazione e il recupero di competitività dei territori. (3-03268)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impianto portuale
regione economica
creazione di posti di lavoro