ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/03226

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 12/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
CASTIELLO GIUSEPPINA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
PAGANO ALESSANDRO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
PICCHI GUGLIELMO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 12/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/09/2017
Stato iter:
13/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/09/2017
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 13/09/2017
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 13/09/2017
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/09/2017

SVOLTO IL 13/09/2017

CONCLUSO IL 13/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03226
presentato da
RONDINI Marco
testo presentato
Martedì 12 settembre 2017
modificato
Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro della giustizia . – Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto nell'ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa, applicabile a tutti quei reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva fino a cinque anni, sia che le due tipologie siano congiunte sia qualora previste in modo distinto, secondo taluni criteri di valutazione: la modalità della condotta, l'esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell'offensore;
   è evidente che si tratta di una depenalizzazione dei reati, che genera una sfiducia diffusa nell'opinione pubblica in tema di sicurezza e di certezza della pena;
   è il caso, ad esempio, della sentenza della Corte di cassazione di assoluzione per tenuità del fatto di un clochard che ha trovato riparo in abitazione altrui: «non merita di essere condannato chi, in condizioni di emarginazione e miseria, vive per la strada (...) se per ripararsi dal freddo si introduce nelle abitazioni altrui, o nelle pertinenze di appartamenti e villette, per non passare la notte all'addiaccio»;
   con tale orientamento, che appare agli interroganti assolutamente discutibile, la Corte di cassazione ha annullato la condanna a tre mesi e dieci giorni di reclusione inflitta dalla corte di appello di Brescia nel giugno 2015 ad uno straniero dell'Est Europa, Ion T. 36 anni, dopo che l'uomo era finito sotto processo – e neanche per la prima volta – per essersi introdotto nell'abitazione di Luca G., a Desenzano del Garda (Brescia), la sera del 24 novembre 2014;
   è stata dunque accolta, contro ogni ragionevolezza, la tesi difensiva dell’homeless, nonostante la procura avesse chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
   secondo gli ermellini, «(...) le particolari circostanze di miseria e di emarginazione e la considerazione dei motivi a delinquere attinenti al reperimento di un alloggio notturno, escludenti una spiccata capacità a delinquere (...) giustificano ampiamente la valutazione di particolare tenuità del fatto»;
   invero, andrebbe considerato anche che si tratta di un caso – come sottolineato da vari organi di stampa – di reiterazione del reato di violazione di domicilio –:
   se e quali iniziative, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali, intenda adottare alla luce degli eventi sopra richiamati, affinché sia garantito il diritto costituzionalmente sancito dell'inviolabilità del domicilio e della tutela e sicurezza delle abitazioni private, nonché la punibilità del reato di violazione di domicilio indipendentemente dalla condizione soggettiva di chi delinque. (3-03226)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reato

senzatetto

delitto contro la persona