ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/03185

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 841 del 25/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: PIEPOLI GAETANO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 25/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/07/2017
Stato iter:
26/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/07/2017
Resoconto PIEPOLI GAETANO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2017
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/07/2017
Resoconto PIEPOLI GAETANO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/07/2017

SVOLTO IL 26/07/2017

CONCLUSO IL 26/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03185
presentato da
PIEPOLI Gaetano
testo presentato
Martedì 25 luglio 2017
modificato
Mercoledì 26 luglio 2017, seduta n. 842

   PIEPOLI. – Al Ministro della salute . – Per sapere – premesso che:
   il regolamento europeo 178/2002 impone di immettere in commercio alimenti sicuri;
   il regolamento europeo 1169/2011 definisce quali siano le sostanze o i prodotti che provocano allergie e che devono essere inseriti in etichetta in modo visibile ed evidenziati rispetto agli altri ingredienti, definendo la necessità della permanenza dell'ingrediente/sostanza allergenica nel prodotto finito ai fini dell'obbligo della sua dichiarazione in etichetta, mentre non contempla l'obbligo di indicare in etichetta sostanze non volontariamente aggiunte al prodotto;
   la soia può essere un contaminante accidentale del frumento e quindi delle semole, tecnicamente non eliminabile, nonostante l'adozione delle migliori e più moderne tecnologie e di tutte le possibili ed idonee misure di controllo da parte dell'industria molitoria;
   molti Paesi hanno fissato una soglia, al di sotto della quale, non va riportato in etichetta la presenza della soia;
   l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha osservato che, in relazione alla presenza non intenzionale di sostanze allergeniche, per quanto riguarda la soia nel 2014 si è avuta incidenza pari a zero sia nei bambini sia negli adulti e che l'attività allergenica di un estratto è data per la soia a 1 milligrammo di dose di proteine e ciò classifica la soia come livello medio-basso fra le sostanze che scatenano allergie;
   la task force sull'etichettatura precauzionale da allergeni ha evidenziato la volontà comune di definire i metodi di valutazione e gestione e comunicazione della presenza non intenzionale di allergeni e ha interpellato il Centro comune di ricerca (Jrc) di Ispra, per la metodica analitica e il campionamento e per verificare l'ipotesi di un'armonizzazione delle modalità a livello europeo;
   nei singoli Stati dell'Unione europea per la determinazione e la quantificazione degli allergeni vengono usati metodi diversi con conseguenti possibili risultati non univoci;
   lo stesso accade nel documento «Allergie alimentari e sicurezza del consumatore» del Ministero della salute;
   mancando un indirizzo univoco, molte aziende sono orientate all'utilizzo di metodi di rilevazione assai differenti che possono non tutelare il consumatore –:
   quale sia il metodo standard, utilizzato nei sistemi di controllo ufficiali per la rilevazione della soia nella pasta e di conseguenza utilizzabile dalle aziende per la rilevazione della soia nella pasta, nei sistemi di controllo interni, chiarendo al contempo se, in caso di «probabile» presenza di soia dovuta a contaminazione accidentale, debba essere riportato in etichetta e con quale dicitura. (3-03185)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore