ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03182

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 840 del 24/07/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/11447
Firmatari
Primo firmatario: ROMANINI GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017
ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 24/07/2017
Stato iter:
25/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2017
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 25/07/2017
Resoconto ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2017

SVOLTO IL 25/07/2017

CONCLUSO IL 25/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03182
presentato da
ROMANINI Giuseppe
testo presentato
Lunedì 24 luglio 2017
modificato
Martedì 25 luglio 2017, seduta n. 841

   ROMANINI, BARUFFI, GHIZZONI, GANDOLFI, IORI, MARCHI, PATRIZIA MAESTRI, ARLOTTI, MONTRONI, DE MARIA, PAGANI, FABBRI e ZAMPA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   è in fase di prossima emanazione il decreto ministeriale contenente la XVII revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
   tale elenco, aggiornato annualmente, viene pubblicato sulla base delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, di alcune circolari ministeriali, nonché, da pochi mesi, dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
   le denominazioni inserite in elenco riguardano produzioni le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate sul territorio regionale in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni;
   si ritiene altresì che le denominazioni inserite nell'elenco debbano essere compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, in particolare quelle che regolano l'uso delle denominazioni e la produzione ed etichettatura di determinati generi alimentari;
   tale XVII revisione dell'elenco conterrebbe, in seguito all'istruttoria eseguita per propria competenza dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la denominazione «aceto balsamico trentino»;
   attualmente sono registrate, ai sensi della normativa comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le seguenti dop e igp, elaborate nel territorio emiliano: aceto balsamico tradizionale di Modena dop, aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia dop, aceto balsamico di Modena igp;
   è noto inoltre che sono in corso varie vertenze con giudizio civile pendente sul corretto uso dei termini «aceto balsamico» e «balsamico» per prodotti comparabili alla igp aceto balsamico di Modena. Tali vertenze incidono anche sulla protezione e sulla tutela delle denominazioni di origine protette aceto balsamico tradizionale di Modena e aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;
   sulla legittimità dell'uso dei singoli elementi di una denominazione composta, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è chiamato a decidere il giudice nazionale che applica la normativa comunitaria e, in ultima istanza, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea;
   inoltre, la legge 12 dicembre 2016, n. 238, all'articolo 49, stabilisce che la denominazione «aceto» sia seguita all'indicazione della materia prima da cui deriva. Ciò fa presumere che il prodotto che utilizza la parola «aceto» debba avere le caratteristiche indicate dal suddetto articolo di legge e in quel caso debba essere seguito dall'indicazione della materia prima;
   considerazioni, in tal senso, sono state espresse dal Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena, chiamato a esprimere eventuali osservazioni nel corso dell'istruttoria ministeriale;
   sulla base di evenienze storiche e documentali, il Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena sostiene infatti che non sussistano elementi tali da comprovare che le metodiche di produzione del cosiddetto aceto trentino siano state praticate, ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 1999, «in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni» –:
   se il Ministro interrogato, in attesa di decisioni in merito al corretto uso dei termini «aceto balsamico» e «balsamico» e nel dubbio sul possesso delle caratteristiche di «aceto» e sul corretto uso anche di tale termine in relazione al prodotto contraddistinto dalla denominazione «aceto balsamico trentino», non ritenga opportuno evitare che tale denominazione sia inserita nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, nelle more di una pronuncia definitiva dei giudici nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(3-03182)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

denominazione di origine

applicazione del diritto comunitario

diritto comunitario