ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/03132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 826 del 04/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARFAGNA MARIA ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/07/2017
Stato iter:
05/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/07/2017
Resoconto CARFAGNA MARIA ROSARIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 05/07/2017
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 05/07/2017
Resoconto CARFAGNA MARIA ROSARIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/07/2017

SVOLTO IL 05/07/2017

CONCLUSO IL 05/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03132
presentato da
CARFAGNA Maria Rosaria
testo presentato
Martedì 4 luglio 2017
modificato
Mercoledì 5 luglio 2017, seduta n. 827

   CARFAGNA. – Al Ministro della giustizia . – Per sapere – premesso che:
   la legge di riforma al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario approvata il 14 giugno 2017 introduce nel codice penale l'articolo 162-ter;
   l'articolo citato stabilisce che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;
   la disposizione specifica, altresì, che nel momento in cui l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine stabilito, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;
   l'articolo 162-ter rappresenta un forte indebolimento delle tutele previste dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che ha introdotto in Italia il reato di stalking, poiché permette in alcuni casi l'estinzione del medesimo reato mediante il semplice pagamento di una somma di denaro;
   il decreto-legge n. 11 del 2009 ha significato un passo in avanti fondamentale, che ha potenziato il sistema dei diritti e delle tutele e ha fornito, nel contempo, uno strumento giuridico efficace contro la violenza sessuale e gli atti persecutori –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di prevedere che le disposizioni in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, introdotte dall'articolo 162-ter del codice penale, non si applichino alle fattispecie di reato di cui all'articolo 612-bis del medesimo codice riguardante atti persecutori. (3-03132)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice penale

reato

violenza sessuale