ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/03072

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 812 del 13/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 13/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/06/2017
Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/06/2017
Resoconto GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2017
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 14/06/2017
Resoconto GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2017

SVOLTO IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03072
presentato da
GALGANO Adriana
testo presentato
Martedì 13 giugno 2017
modificato
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   GALGANO. – Al Ministro della giustizia . – Per sapere – premesso che:
   con sentenza 8 novembre 2016, n. 286, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie speciale n. 52, del 28 dicembre 2016, inviata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità sollevata dalla corte di appello di Genova, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di sistema «nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», estendendo la pronuncia anche ai figli nati fuori dal matrimonio o adottati;
   la sentenza ha una portata storica perché segna il superamento dell'attribuzione automatica del cognome paterno, già definita dalla stessa Corte costituzionale come «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» (sentenza n. 61 del 2006);
   come evidenziato nella stessa sentenza «in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità»;
   nonostante le numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare avanzate sin dagli anni ’80, la condanna nel 2014 della Corte di Strasburgo e la conseguente presentazione di un disegno di legge governativo, il Parlamento non ha approvato alcuna norma al riguardo: l'atto Senato 1628, già approvato dalla Camera dei deputati, è da oltre due anni all'esame del Senato della Repubblica unitamente ad altri disegni di legge;
   a due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, le problematiche connesse alla fase di sua prima e concreta applicazione risultano in gran parte non risolte;
   oltre alle necessarie misure amministrative ed organizzative, si impone un urgente adeguamento del quadro normativo, affinché sia dato doveroso seguito alle perentorie e chiarissime conclusioni della Corte costituzionale sopra riportate –:
   se il Governo intenda adottare opportune iniziative, per quanto di competenza, allo scopo di eliminare la persistente discriminazione dell'attuale disciplina di cui in premessa e dare piena attuazione, in linea con quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale, ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, in modo da garantire il «diritto del minore all'identità personale unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità», come rilevato nella sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale. (3-03072)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

parita' di trattamento

disegno di legge