ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02492

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 676 del 20/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 20/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/09/2016
Stato iter:
21/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/09/2016
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 21/09/2016
Resoconto PADOAN PIETRO CARLO MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/09/2016
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/09/2016

SVOLTO IL 21/09/2016

CONCLUSO IL 21/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02492
presentato da
GALGANO Adriana
testo presentato
Martedì 20 settembre 2016
modificato
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   GALGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, poi confluito nell'articolo 1, commi 842-854 della legge 28 dicembre 2015, n. 4 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta una procedura per tutelare i possessori di obbligazioni subordinate, che hanno subito una svalutazione dei loro titoli, nell'ambito del percorso attuato dal Governo per la risoluzione della crisi di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti spa e Cassa di risparmio di Ferrara spa;
   nella legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 855-861) si prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di rimborsi in favore dei detentori di obbligazioni subordinate emesse da una delle quattro banche in liquidazione;
   con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono state introdotte agli articoli 8-10 ulteriori misure di tutela in favore di coloro che hanno investito nelle quattro banche sottoposte a procedure di risoluzione, consentendo a tali soggetti la possibilità di scelta se ricorrere all'arbitrato o chiedere il rimborso automatico;
   in particolare, l'articolo 9 del decreto-legge prevede che, a specifiche condizioni e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto degli oneri e delle spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Tale indennizzo è a carico del fondo di solidarietà;
   ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la procedura di rimborso forfettario è riservata agli investitori che:
     a) abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea della direttiva «BRRD») e li detenevano al 22 novembre 2015 (data di risoluzione delle banche in liquidazione);
    b) abbiano un rapporto negoziale diretto con una delle quattro banche in liquidazione che li ha emessi;
    c) abbiano patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 mila euro alla data del 22 novembre 2015;
    d) abbiano reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35 mila euro;
   viene inoltre precisato che la presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale (articolo 1, commi da 857 a 860 della legge stabilità per il 2016). Parimenti l'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di rimborso automatico e, laddove la predetta procedura sia stata già attivata, la relativa istanza è improcedibile. Inoltre, limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014, gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale, anche laddove abbiamo fatto istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 giugno 2014;
   la limitazione dell'accesso agli indennizzi automatici solo agli investitori che hanno acquistato le obbligazioni subordinate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi esclude migliaia di risparmiatori a cui intermediari hanno venduto obbligazioni subordinate, anche senza le necessarie informazioni sui rischi e sulla natura dei titoli –:
   se il Governo non ritenga opportuno modificare la normativa in materia di accesso agli indennizzi automatici, evitando che siano esclusi i soggetti che hanno investito in titoli obbligazionari attraverso altri operatori e che siano penalizzati rispetto a coloro che hanno acquistato le medesime obbligazioni direttamente dalla banca emittente in liquidazione e possono invece esigere il rimborso. (3-02492)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

risoluzione

banca