ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02345

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 28/06/2016
Stato iter:
29/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/06/2016
Resoconto GIAMMANCO GABRIELLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2016
Resoconto BOSCHI MARIA ELENA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RIFORME COSTITUZIONALI E RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 29/06/2016
Resoconto GIAMMANCO GABRIELLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/06/2016

SVOLTO IL 29/06/2016

CONCLUSO IL 29/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02345
presentato da
GIAMMANCO Gabriella
testo presentato
Martedì 28 giugno 2016
modificato
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   GIAMMANCO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il Consorzio canavesano ambiente (Cca) e il commissario straordinario di Azienda servizi ambientali (Asa) hanno bandito nel dicembre del 2012 una gara a doppio oggetto, con la quale i concorrenti sono stati invitati, da una parte, a presentare un'offerta per l'acquisto del ramo rifiuti del precedente gestore (Consorzio Asa e Asa Servizi s.r.l.) e dall'altra a presentare un'offerta per l'esecuzione del servizio stesso;
   aggiudicataria provvisoria del bando risultava, alla fine della gara, la Teknoservice s.r.l. di Piossasco seguita dall'associazione temporanea di imprese composta da San Germano Derichebourg/Ederambiente s.c.;
   il Ministero dello sviluppo economico, analizzando le offerte dei due partecipanti, confermava l'esito della gara ed autorizzava la cessione del ramo d'azienda alla Teknoservice e, in subordine, all'associazione temporanea di imprese San Germano Derichebourg/Ederambiente qualora la Teknoservice non avesse ottemperato agli obblighi di gara;
   la Teknoservice firmava il contratto da aggiudicataria definitiva a fine ottobre del 2013, con la presentazione di tre fideiussioni previste dal disciplinare di gara;
   l'Istituto vigilanza sulle assicurazioni, nel dicembre 2013, bandiva la Onix asigurari, compagnia rumena che aveva prestato le garanzie proprio alla Teknoservice, dall'elenco compagnie autorizzate a rilasciare fideiussioni per enti pubblici;
   nel gennaio 2014 la Ederambiente s.c. (oggi denominata Helix ambiente s.c.) inoltrava regolare richiesta di accesso agli atti per avere contezza del regolare svolgimento della fase successiva all'aggiudicazione definitiva;
   a seguito di tale istruttoria si evinceva che per la gara a doppio oggetto (cessione di Asa e affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio del Cca, compresi gli obblighi di mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente) la Teknoservice aveva presentato delle fideiussioni definitive del consorzio Fidiroma di Torino;
   ciò configurava una palese anomalia, perché il consorzio Fidiroma di Torino non risultava essere abilitato allo svolgimento dell'attività di rilascio di fideiussioni, come confermato dallo stesso soggetto preposto per legge al rilascio di tali abilitazioni e alla relativa vigilanza, ovvero la Banca d'Italia, la quale, in data 16 novembre 2012, aveva rilasciato una nota dalla quale risultava che ”la società in oggetto non è mai stata abilitata allo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico e quindi alla prestazione della garanzia segnalata”;
   a seguito di questa evidente anomalia l'associazione temporanea di imprese San Germano Derichebourg/Ederambiente procedeva a richiedere alla stazione appaltante e al commissario straordinario di agire in autotutela con l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva a favore di Teknoservice e la conseguente aggiudicazione alle seconde classificate, così come stabilito inequivocabilmente dalla giurisprudenza e dal «codice appalti»;
   si deve evidenziare che la grave illegittimità amministrativa era stata commessa quando erano ormai decorsi i termini per eventuali ricorsi al tribunale amministrativo regionale e che a seguito di esposto la procura di Torino ha aperto un fascicolo dove sono ipotizzati i reati di abuso d'ufficio e turbativa d'asta;
   la stazione appaltante Cca non inoltrava alcuna risposta, motivo per cui la Ederambiente s.c. presentava quindi esposto all'Autorità nazionale anticorruzione per una valutazione definitiva sulla correttezza dell'operato della stazione appaltante in relazione all'intero procedimento;
   l'Autorità nazionale anticorruzione apriva specifico fascicolo nel luglio 2014 e rilevava gravi ed insanabili anomalie, concludendo che: «nessun chiarimento, integrazione, né diversa motivazione potrà andare a sanatoria dell'illegittimità amministrativa riscontrata poiché Fidiroma non poteva rilasciare fideiussioni e pertanto è da considerare tamquam non esset, come se non esistesse»;
   la mancata presentazione, o presentazione invalida, di una fideiussione definitiva nella stipula di un contratto è da considerarsi evidentemente, anche secondo la giurisprudenza, quale carenza insanabile e deve comportare l'immediata esclusione del concorrente con la relativa aggiudicazione a chi segue in graduatoria;
   si aggiunga l'incomprensibile motivo per cui la Teknoservice sia stata obbligata, dal consorzio Canavesano e dal commissario stesso, a sostituire la polizza del consorzio Fidiroma con altra conforme a quella richiesta nel capitolato speciale d'appalto se gli stessi attori erano certi della regolarità della polizza del consorzio Fidiroma;
   a conferma di ciò, il 31 marzo 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione ha chiuso l'istruttoria riconoscendo di fatto la grave anomalia segnalata dall'Ederambiente s.c. (oggi Helix Ambiente s.c.), rigettando, una ad una, tutte le giustificazioni fornite dalla stazione appaltante, dal commissario straordinario e da Teknoservice stessa, mettendo altresì in discussione la serietà e la buona fede della Teknoservice;
   l'Autorità nazionale anticorruzione ha altresì intimato al commissario e al Cca di comunicare entro 30 giorni le iniziative assunte a seguito della delibera (la n. 373 depositata il 31 marzo 2016), indirizzate a riparare le criticità riscontrate nel procedimento in questione e ad informare l'Autorità sull'andamento del servizio;
   il Consorzio canavesano con lettera protocollo n. 91 del 29 aprile 2016 ha inviato all'Autorità nazionale anticorruzione un riepilogo della situazione generale, ma nello stesso non tratta minimamente, od evita strumentalmente, l'argomento relativo agli obbiettivi di raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata previsti da legge (65 per cento);
   i dati del territorio riferiscono infatti un risultato, dopo tre anni di appalto, ben inferiore a quanto disposto dalla legge nazionale;
   a ciò si deve aggiungere che il capitolato d'appalto della gara a doppio oggetto prevedeva che, in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata, i maggiori oneri di smaltimento sarebbero stati addebitati all'appaltatore;
   anche questo punto nella relazione non viene discusso e non risulta quindi che siano mai state applicate all'aggiudicatario le penali previste dal capitolato con il possibile conseguente danno erariale, senza contare la moltitudine di altre minori anomalie segnalate, come, ad esempio, il sistema di rilevazione vuotature per l'applicazione della tariffa puntuale;
   nella relazione la stazione appaltante si appella anche alla recente ”legge Madia” ritenendo che sia ormai intervenuta la prescrizione di 18 mesi per un'azione in autotutela, dimenticando però che il contenzioso di fronte all'Autorità nazionale anticorruzione è stato aperto a luglio 2014, e cioè molto prima che intervenisse la possibile prescrizione;
   la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dell'adunanza plenaria assevera il diritto/dovere della pubblica amministrazione di avvalersi del proprio potere di annullamento in autotutela, se questo è finalizzato al ripristino della legalità amministrativa violata in occasione della stipula di un contratto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica;
   a questo si deve aggiungere che un contratto stipulato mediante presentazione di inidonea o non valida garanzia fideiussoria deve essere ritenuto nullo, neanche annullabile ma semplicemente come se non fosse mai esistito, senza che esso abbia mai prodotto effetti perché gli stessi non sarebbero dovuti esistere;
   risulta altrettanto anomalo che sia la stazione appaltante ad appellarsi alla «legge Madia» quando la decisione finale spetta in realtà al Ministero dello sviluppo economico;
   la gara a doppio oggetto prevedeva infatti, come evidenziato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione, che l'affidamento del servizio fosse subordinato alla cessione del ramo d'azienda;
   ne deriva che se questo è nullo anche il contestuale affidamento deve perdere la sua validità;
   spetta quindi al Ministero dello sviluppo economico intervenire in autotutela a conclusione di un contenzioso che finalmente si è concluso dopo più di 600 giorni;
   tale azione in autotutela di annullamento e di aggiudicazione ad altro partecipante della procedura di gara non comporterà in alcun modo problemi di igiene pubblica, né interruzione di pubblico servizio, in quanto resterà in capo alla Teknoservice l'obbligo di garantire la raccolta sino al nuovo subentro, così come sarebbe in caso di nuovo aggiudicatario a seguito di regolare procedura di gara espletata al termine del periodo contrattuale di sette anni;
   è dovere, nonché volontà, da parte delle pubbliche amministrazioni il rispetto delle regole, anche nei confronti dei propri contribuenti, delle leggi e delle autorità competenti (Autorità nazionale anticorruzione) che vigilano sugli appalti di servizi –:
   se il Ministro interrogato abbia intenzione nell'immediato di procedere con tutti gli strumenti in suo possesso affinché sia rispettata la legge, per ripristinare la legittimità amministrativa della gara in questione e sanare la palese anomalia riscontrata sia da Ederambiente s.c., sia dall'Autorità nazionale anticorruzione, anche attivando tutte le iniziative di sua competenza ai fini dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione fatta a favore di Teknoservice e alla conseguente aggiudicazione alla seconda in graduatoria. (3-02345)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

societa' consortili

gestione dei rifiuti