ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02307

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/07210
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 13/06/2016
Stato iter:
14/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2016
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 14/06/2016
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2016

SVOLTO IL 14/06/2016

CONCLUSO IL 14/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02307
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo presentato
Lunedì 13 giugno 2016
modificato
Martedì 14 giugno 2016, seduta n. 637

   CIPRINI, GALLINELLA, TRIPIEDI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL'OSSO e LOMBARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca norme in materia di organismo indipendente di valutazione della performance e stabilisce che «Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un organismo indipendente di valutazione della performance», in sostituzione dei precedenti servizi di controllo interno;
   il medesimo articolo 14, al comma 3, stabilisce altresì che i membri dei vari organismi indipendenti di valutazione della performance sono nominati, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta;
   la Commissione di cui all'articolo 13, chiamata ad esprimere un parere sulla nomina dei membri degli organismi indipendenti di valutazione della performance, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, eventualmente, in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di governo sull'attività svolta;
   l'articolo 13, comma 6, lettera g), del citato decreto legislativo, conferiva in capo ad una «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche» il compito di definire i «requisiti per la nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione», assolto tramite propria delibera n. 4 del 16 febbraio 2010, integrata successivamente dalle delibere n. 107 del 2010, n. 21 del 2012, n. 23 del 2012, n. 27 del 2012 e n. 29 del 2012;
   la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit, oggi Autorità nazionale anticorruzione – Anac) è intervenuta in seguito, tramite propria delibera n. 12 del 2013, per riformare i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
   in tale delibera n. 12 del 2013 si stabilisce, al punto 9, che «Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum. L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere trasmessa dall'amministrazione alla Commissione. Si segnala l'opportunità di evitare che le amministrazioni procedano a nomine incrociate, nel senso che l'appartenente a una amministrazione sia nominato componente dell'organismo indipendente di valutazione della performance di un'altra amministrazione che ha come componente dell'organismo indipendente di valutazione della performance persona appartenente all'amministrazione del candidato»;
   le competenze della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), in materia di misurazione e valutazione della performance, dunque, sono state trasferite prima all'Autorità nazionale anticorruzione e successivamente, per effetto dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   particolare importanza riveste il punto 9 della delibera n. 12 del 2013 che espressamente sancisce il principio di esclusività, con il divieto per ciascun componente di far parte contemporaneamente di più organismi di valutazione o nuclei di valutazione, posto a garanzia dell'indipendenza e imparzialità dei membri dei medesimi organismi;
   tale norma si applica anche agli enti locali: recentemente il comune di Perugia, ad esempio, ha provveduto a nominare i membri del proprio organismo indipendente di valutazione della performance. Il predetto comune ha trasmesso al dipartimento della funzione pubblica i curricula vitae dei candidati individuati ma, successivamente, il dipartimento ha espresso parere non favorevole alla nomina di due componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, in quanto risultano componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance del comune di Assisi; pertanto, non risultano rispettati i limiti delle 500 unità di personale dipendente in servizio presso le amministrazioni secondo quanto previsto al punto 9 della delibera Anac n. 12 del 2013, come modificata dalla decisione dell'11 giugno 2014. Ciò nonostante, il comune di Perugia, nella persona del sindaco, ha comunque provveduto a nominare i predetti componenti in seno all'organismo indipendente di valutazione della performance, contravvenendo agli indirizzi e al parere non favorevole espresso dal dipartimento della funzione pubblica in materia, tanto che sulla vicenda è stata presentata anche una interrogazione al sindaco del comune di Perugia da parte del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle;
   il comune di Perugia, certamente, non è l'unico ente che contravviene agli indirizzi espressi e al parere del dipartimento della funzione pubblica in materia di requisiti ed esclusività del rapporto per la nomina a membro dell'organismo indipendente di valutazione della performance;
   eppure, i membri dell'organismo indipendente di valutazione della performance sono titolari di una serie di funzioni importanti in materia di monitoraggio del sistema di valutazione e trasparenza dell'attività amministrativa dell'ente pubblico, in particolare:
    a) monitorano il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborano una relazione annuale sullo stato dello stesso;
    b) comunicano tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'ispettorato della funzione pubblica e all'Anac;
    c) garantiscono la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
    d) propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
    e) promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
    f) verificano i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
   a giudizio degli interroganti, a fronte del mancato adeguamento degli enti locali agli indirizzi e pareri stabiliti dalla Commissione (Civit) in materia di requisiti ed esclusività del rapporto dei membri degli organismi indipendenti di valutazione della performance, non vi sono sanzioni idonee ad impedirne la violazione –:
   se il Governo sia conoscenza dei fatti descritti;
   quali siano i dati sul numero dei pareri non favorevoli espressi dal dipartimento della funzione pubblica, in materia di requisiti e di criteri di nomina dei membri degli organismi indipendenti di valutazione della performance degli enti locali e per quali motivi;
   quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda adottare il Governo per rendere più efficace e più rigoroso il rispetto delle norme in materia di criteri di nomina e di esclusività del rapporto dei membri degli organismi indipendenti di valutazione della performance, nominati dagli enti locali, norme poste a garanzia dell'imparzialità, dell'indipendenza e dell'autonomia del medesimo OIV. (3-02307)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

metrologia

competenza istituzionale CE

funzione pubblica