ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 590 del 15/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: PIEPOLI GAETANO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 15/03/2016
Stato iter:
16/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/03/2016
Resoconto PIEPOLI GAETANO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 16/03/2016
Resoconto GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 16/03/2016
Resoconto PIEPOLI GAETANO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/03/2016

SVOLTO IL 16/03/2016

CONCLUSO IL 16/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02110
presentato da
PIEPOLI Gaetano
testo presentato
Martedì 15 marzo 2016
modificato
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   PIEPOLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   chi ha partecipato alla procedura di «abilitazione scientifica nazionale» per il conseguimento dell'idoneità alla funzione di professore universitario di prima e seconda fascia (per i settori concorsuali di rispettivo interesse) nelle tornate 2012 e 2013, pur avendo riportato 3 giudizi favorevoli su 5, è stato dichiarato non idoneo in applicazione di una norma (articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011) che così disponeva: «la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti»;
   con la recente sentenza n. 470 del 5 febbraio 2016, il Consiglio di Stato, sezione VI, ha confermato la sentenza del Tar Lazio, sezione III-bis, n. 13121 del 20 novembre 2015 con cui era stato dichiarato «illegittimo l'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti», con la conseguenza che «il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell'abilitazione a professore di prima fascia da parte dell'interessato»;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come è noto, pur convenendo sul fatto che l'annullamento della norma regolamentare in questione da parte del Consiglio di Stato non possa essere limitato alle sole fattispecie particolari ma abbia efficacia per tutti, ritiene che tale efficacia non riguardi i provvedimenti antecedenti all'annullamento, in particolare per quel che riguarda quei candidati che non abbiano presentato ricorso in tempo utile;
   appare opportuno che il Ministero proceda in urgente autotutela disponendo il riconoscimento del regime derivante dal suddetto annullamento giurisdizionale nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati non idonei (nonostante 3 giudizi positivi su 5) alla luce di una norma dichiarata illegittima e per questo annullata;
   l'applicazione della maggioranza semplice conseguente all'annullamento della norma regolamentare illegittimamente restrittiva amplierebbe ragionevolmente lo spettro degli idonei e in tal senso garantirebbe una migliore scelta, in linea con l'interesse pubblico sotteso alla procedura in questione;
   il sopra citato riconoscimento in via di autotutela, dunque, nel porsi in linea con il suddetto interesse pubblico, non pregiudicherebbe alcuna posizione di terzi, trattandosi di una procedura non concorsuale ma di mera abilitazione;
   oltre a garantire parità di trattamento a tutti coloro che si sono già sottoposti alla procedura e che, se non si vedessero estesi gli effetti dell'annullamento della norma in questione, dovrebbero sottoporvisi nuovamente nelle tornate future – con la conseguente alea del giudizio di un'ulteriore commissione – l'amministrazione scongiurerebbe altresì il rischio di vedersi esposta a sicure iniziative giudiziali e azioni risarcitorie degli interessati esclusi dall'applicazione degli effetti dell'annullamento ex tunc ed erga omnes della regola della maggioranza dei quattro quinti dei componenti –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per risolvere in tempi rapidi una questione che riguarda molti studiosi dichiarati non idonei solo per un cavillo formale e per mera mancanza di ricorso, restituendo, invece, uguaglianza e giustizia al mondo della ricerca già positivamente valutato ed evitando, inoltre, all'amministrazione cause e condanne a risarcimenti altrimenti inevitabili. (3-02110)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interesse