ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 585 del 08/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/03/2016
Stato iter:
09/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/03/2016
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2016
Resoconto PADOAN PIETRO CARLO MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/03/2016
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 09/03/2016

DISCUSSIONE IL 09/03/2016

SVOLTO IL 09/03/2016

CONCLUSO IL 09/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02094
presentato da
CRIPPA Davide
testo presentato
Martedì 8 marzo 2016
modificato
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   CRIPPA, PESCO, ALBERTI, FICO, PISANO, RUOCCO, VILLAROSA, . — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   dal supplemento del bollettino statistico n. 69 di Banca d'Italia del 16 dicembre 2015, si apprende che nel periodo dal 1995 al 2013 la valutazione patrimoniale delle abitazioni possedute dalle famiglie italiane è passata dai 2.200,6 ai 4.952,1 miliardi di euro, con un aumento percentuale assoluto del 125 per cento. A fronte di questi dati, i mutui ipotecari sono passati dai 51 miliardi di euro del 1995 ai 378,4 miliardi del 2013, con un aumento percentuale assoluto pari al 641,96 per cento;
   secondo i dati Istat, nel 2014 ben 240 mila famiglie si sono trovate in arretrato con il pagamento del mutuo. E almeno altre 321 mila, per evitare di saltare la rata, hanno rinunciato al pagamento di altri oneri;
   gli studi condotti da Adusbef e Federconsumatori attestano che solo nell'anno 2014 ci sono stati 52.606 pignoramenti di immobili in 35 tribunali italiani (il Ministero della giustizia non ha dati ufficiali), con un aumento di quasi il 12 per cento rispetto al 2013. Prosegue dunque il trend che si è avuto negli anni della crisi che ha visto triplicare il numero dei pignoramenti: dal 2006 al 2014 ben 110 mila famiglie si sono viste sottrarre la casa (+162 per cento);
   in un tal contesto, è chiaro che occorrono interventi di sostegno ai consumatori al fine di favorire il rientro dall'esposizione debitoria nei confronti delle banche, scongiurando il rischio di espropriazione forzate dell'immobile (che semmai costituisce nella maggioranza dei casi l'unica abitazione di proprietà), o che mirino quantomeno a limitare il danno patrimoniale che conseguirebbe dalle vendite forzate, sempre più indirizzate ad ottimizzare il recupero del debito attraverso la svalutazione dell'immobile (venduto a prezzi ben al di sotto al valore di mercato);
   in tale ottica, sarebbe auspicabile l'introduzione di specifiche procedure concordate di composizione della crisi debitoria ovvero di potenziamento di quelle già esistenti: si pensi alla normativa di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. che ha introdotto la possibilità per il consumatore di proporre un accordo con i creditori (avallato dall'omologazione del tribunale) per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Viceversa, nel caso di comprovata impossibilità di recupero del debito, sarebbero opportune misure che tutelino il debitore sottoposto a procedure esecutive, introducendo ad esempio limiti di valore alla possibilità di esproprio (rapportati semmai al valore del debito residuo), nonché limiti alla vendita quando essa avviene ad un prezzo ben al di sotto del valore effettivo dell'immobile, generando pertanto un danno patrimoniale al debitore non più recuperabile (oltre alla privazione dell'abitazione familiare);
   all'esatto contrario, sono da contrastare e limitare tutte quelle pratiche, frutto della prassi contrattuale del settore creditizio, volte a favorire la vendita dell'immobile o il trasferimento immediato della proprietà del bene in favore degli istituti di credito (si pensi al cosiddetto patto marciano). Tali procedure, oltre ad essere in evidente contrasto con il divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 codice civile, comprimono le garanzie e le tutele per il debitore. Anche se frutto della volontà contrattuale delle parti, l'inserimento di tali clausole nel contratto è quasi sempre posto dalla banca posta come condizione per l'erogazione del credito, sfruttando pertanto la posizione debole del consumatore. La vendita o il trasferimento sulla base del valore di mercato dell'immobile nemmeno rappresenta una concreta tutela per il debitore, considerato che la stima è spesso eseguita da un perito nominato dall'istituto di credito e che le oscillazioni del mercato potrebbero addirittura portare ad un deprezzamento del bene (sicché il debitore, oltre a vedersi privato della proprietà del bene, resterebbe ancora esposto verso la banca per il pagamento del debito residuo);
   ma ciò che più preoccupa è la privazione della tutela giudiziaria che non consentirebbe al debitore di far valere eventuali illegittimità del contratto e, conseguentemente, della pretesa creditoria. Non va dimenticato, infatti, che proprio le tutele giudiziarie hanno condotto negli ultimi anni a storiche pronunce in favore dei consumatori in materia di accesso al credito. Si pensi all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo «alla francese»: tale espediente è stato giudicato illecito da numerose sentenze dei tribunali di merito, secondo i quali il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Si pensi ancora alle note pronunce in materia di anatocismo bancario e quelle in materia di violazione degli obblighi informativi;
   appare chiaro quindi che privare il consumatore della tutela giudiziaria, in favore di procedure volte ad accelerare il recupero del credito, significherebbe limitare la possibilità di far valere numerosi casi di illegittimità e abusi contrattuali e, soprattutto, di ottenere una tutela fondamentale per il proprietario sottoposto ad esecuzione, ovvero la sospensione della procedura esecutiva. Sul punto, si rammenta la storica pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-34/13 del 10 settembre 2014) che ha sancito il principio di diritto secondo il quale «il giudice può bloccare provvisoriamente la banca o la finanziaria che mette all'asta la casa se nel contratto sono presenti delle clausole abusive», ovvero tutte quelle clausole vietate dalle direttive dell'Unione europea e che la banca o la finanziaria hanno fatto comunque firmare al cliente –:
   se confermi i dati esposti in premessa in merito all'esposizione debitoria in relazione a contratti di mutuo e di finanziamento, evidenziando nel dettaglio quale sia l'attuale situazione e quali misure intenda assumere per favorire la soddisfazione del credito senza compromettere, al contempo, la disponibilità e la proprietà dell'immobile in capo al debitore.
(3-02094)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

debito

clausola contrattuale