ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01949

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 552 del 21/01/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/06700
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 21/01/2016
Stato iter:
26/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/01/2016
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 26/01/2016
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/01/2016

SVOLTO IL 26/01/2016

CONCLUSO IL 26/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01949
presentato da
LENZI Donata
testo presentato
Giovedì 21 gennaio 2016
modificato
Martedì 26 gennaio 2016, seduta n. 555

   LENZI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . – Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 178 del 2012 in applicazione della legge n. 183 del 2010 prevede la riorganizzazione della Croce rossa italiana;
   tale decreto prevede all'articolo 1 la privatizzazione della Croce rossa italiana attraverso la costituzione dell'associazione Croce rossa italiana e quindi «Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), sono trasferite alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana»;
   detta nuova associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica, non è ancora costituita e, dopo vari rinvii, dovrebbe nascere nel 2016;
   i comitati locali e provinciali esistenti, alla data del 31 dicembre 2013, «assumono, alla data del 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383»;
   la gestione della fase transitoria era demandata all'ente strumentale della Croce rossa italiana che manteneva la personalità giuridica di diritto pubblico, e che doveva essere costituito nel 2016 in contemporanea alla nascita della associazione;
   tale organico disegno, che prevedeva la contemporanea trasformazione di tutti i livelli organizzativi della precedente Croce rossa italiana, da ente pubblico ad associazione di diritto privato rientrante tra le associazioni di promozione sociale, è stato profondamente modificato da due interventi normativi in decreti di proroga che hanno permesso la trasformazione delle associazioni locali e provinciali e rinviato alla fine del 2015 la trasformazione delle associazioni regionali e nazionali. In questo momento quindi, in modo assolutamente anomalo per enti che gestiscono servizi, i livelli provinciali sono associazioni di diritto privato iscritte di diritto al registro delle associazioni di promozione sociale mentre, le associazioni regionali e nazionale sono rimaste enti pubblici;
   tale situazione inoltre implica un in pianto assai diverso da quello prefigurato del decreto legislativo n. 178 del 2012, senza che, ad avviso dell'interrogante, si sia stata una chiara decisione parlamentare in tal senso;
   l'articolo 6 del decreto suddetto regolamentava la situazione del personale dipendente prevedendo la possibilità di opzione e successivamente l'applicazione della normativa per le eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni;
   con decreto-legge n. 192 del 2014 è stata introdotta una modifica alla legge n. 190 del 2014 per estendere le disposizioni sulla mobilità del personale delle ex-province anche al personale della Croce rossa italiana, allo scopo di rendere più agevole il processo di riordino dell'ente;
   al momento della privatizzazione dei comitati provinciali solo una piccola parte del personale (l'1,7 per cento) ha scelto di rimanere come dipendente della associazione provinciale e quindi il personale è stato assegnato alle sedi regionali o al nazionale;
   nelle more della definizione delle procedure per la gestione degli esuberi sul territorio si sta procedendo ad assunzioni di personale precario presso i comitati provinciali (si veda, ad esempio, il bando per assunzione di autista soccorritore del comitato provinciale di San Donato Milanese del 10 febbraio 2015) per svolgere funzioni che potrebbero benissimo essere svolte dal personale transitato alla sede regionale e al quale il sistema pubblico ancora paga lo stipendio;
   l'attuale articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012 stabilisce che le funzioni della decreto legislativo n. 178 del 2012 sono tra le altre:
    «d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo»;
   lo stesso decreto all'articolo 1, comma 6, riconosce la possibilità per l'associazione di stipulare convenzioni con enti pubblici e la sua ancora permanente natura di ente pubblico non economico facilita le possibilità di assegnazione di servizi senza necessità di gara;
   questa facoltà è stata utilizzata per ottenere affidamento di servizi, per poi sub-appaltarli alla associazione privata provinciale con relativa assunzione di personale, come accaduto per l'affidamento diretto effettuato dalla prefettura di Milano per la gestione del centro di assistenza per richiedenti asilo all'associazione regionale e da quest'ultima girato alla Croce rossa italiana associazione privata provinciale (http://www.ilgiorno.it);
   in diverse relazioni e/o dichiarazioni (si veda, ad esempio, l'annuale relazione al Parlamento) l'attuale presidente nazionale della Croce rossa italiana, l'avvocato Rocca, ha ribadito l'auspicio che tale configurazione mista che permette di assumere la qualifica di soggetto pubblico o di soggetto privato, quando conviene, venga mantenuta –:
   se il Governo sia al corrente della situazione sopra esposta e se non ritenga opportuno chiarire le prospettive dell'ente Croce rossa italiana nonché la natura della sua organizzazione. (3-01949)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Croce Rossa

ente pubblico

associazione