ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01720

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 487 del 22/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUTTIGLIONE ROCCO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 22/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ADORNATO FERDINANDO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 22/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 22/09/2015
Stato iter:
23/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/09/2015
Resoconto BUTTIGLIONE ROCCO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
RISPOSTA GOVERNO 23/09/2015
Resoconto FRANCESCHINI DARIO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 23/09/2015
Resoconto BUTTIGLIONE ROCCO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/09/2015

SVOLTO IL 23/09/2015

CONCLUSO IL 23/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01720
presentato da
BUTTIGLIONE Rocco
testo presentato
Martedì 22 settembre 2015
modificato
Mercoledì 23 settembre 2015, seduta n. 488

   BUTTIGLIONE e ADORNATO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   il 1o luglio 2014 è stato emanato il decreto ministeriale «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo»;
   il decreto, sin dal momento della sua pubblicazione, ha suscitato critiche da osservatori esperti e preoccupazioni fra gli operatori dello spettacolo dal vivo a causa di alcuni meccanismi relativi al sistema di valutazione delle domande e di determinazione e attribuzione dei contributi – forse non sufficientemente valutati nei loro possibili effetti dagli estensori della nuova disciplina – che sembravano elevare eccessivamente il rischio di una valutazione basata su criteri soggettivi e discrezionali;
   infatti, la valutazione della Commissione sul parametro della «qualità artistica» del progetto fa sì che, se la stessa è inferiore alla soglia di 10 punti, la domanda possa essere comunque respinta, rendendo del tutto inutili tutti gli altri parametri fondati su dati oggettivi («qualità indicizzata» e «dimensione quantitativa») e, per di più, consentendo di non tener in alcun conto neanche la storia del soggetto proponente e della sua capacità imprenditoriale (si vedi, in particolare, l'articolo 5 del decreto ministeriale);
   ora si dà il caso, che la valutazione sulla «qualità artistica» sia totalmente discrezionale e che nessuno dei candidati eventualmente esclusi abbia alcuna possibilità concreta di prevenire il rischio di una valutazione inferiore a 10 (e quindi, per ciò stesso, causa di esclusione);
   pertanto, il decreto ministeriale configura apparentemente un complicato meccanismo di combinazione di diversi elementi volto a garantire un bilanciamento dei vari fattori che dovrebbero concorrere ad una valutazione equilibrata, ma dietro tale apparenza – sostanzialmente – vi è un unico criterio di valutazione, dirimente rispetto a tutto il resto, e tale criterio è del tutto discrezionale;
   dato questo evidente esito pratico, vi è da domandarsi a che serva un così complesso meccanismo e se – anche in un'ottica di semplificazione normativa e burocratica – non fosse stato più rispondente alle esigenze di un'amministrazione moderna, efficiente e trasparente scrivere un decreto ministeriale di un unico articolo (in luogo degli attuali 50), che assegnasse alla Commissione il potere di decidere a propria totale discrezione e in assoluta libertà – cioè in base alle inclinazioni di gusto e alla sensibilità culturale dei suoi componenti – a chi assegnare i contributi e a chi no;
   nel mese di luglio 2015 sono stati emanati i decreti del direttore generale spettacolo con cui sono stati approvati i progetti artistici del settore teatro per il triennio 2015-2017;
   dagli esiti finali di tale procedura emergono numerosi casi difficilmente spiegabili, se non come frutto dell'irrazionalità di una procedura inutilmente macchinosa e sostanzialmente arbitraria; solo per fare un esempio: accade che la stessa Commissione nel 2014 abbia valutato positivamente diversi soggetti che nel 2015, invece, sono stati valutati al di sotto della soglia qualitativa minima richiesta, nonostante sia facilmente dimostrabile come tali soggetti abbiano presentato un progetto addirittura migliorativo rispetto al 2014;
   in altri casi il nuovo calcolo dei punteggi e dei contributi ha aumentato in modo spropositato rispetto al 2014 il contributo ad alcuni soggetti e diminuito fortemente quello di altri, tra i quali alcuni di qualità universalmente riconosciuta (da Glauco Mauri a Luca De Filippo, solo per citare alcuni fra i più noti anche al grande pubblico);
   in altri casi ancora accade che vengano improvvisamente escluse, anche dopo trent'anni, imprese che hanno sempre avuto riconosciuto il contributo ministeriale e che sono, quindi, destinate al fallimento, e questo accade senza un preavviso (di almeno un anno) per permettere loro di adeguarsi al nuovo sistema o attrezzarsi per affrontare una riconversione aziendale;
   la comunicazione dell'esclusione, inoltre, arriva a fine luglio, dopo che l'attività oggetto di contributo è stata già svolta per almeno il 70 per cento e sono già state affrontate le spese che dovevano essere sostenute dal contributo, dovendosi concludere tutta le attività nel corso dell'anno solare in corso –:
   se il Ministro interrogato (tenuto conto degli effetti dirompenti e del contenzioso che tale situazione sta producendo) non ritenga di assumere iniziative, per quanto di competenza, per evitare il fallimento delle imprese che non godranno del contributo per il prossimo triennio e per aiutarle per lo meno ad affrontare la transizione al nuovo regime senza essere costrette alla chiusura immediata delle attività. (3-01720)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riconversione industriale

prevenzione dei rischi