ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01667

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 04/08/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/08/2015
Stato iter:
13/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/09/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 13/09/2016
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/06/2016

DISCUSSIONE IL 13/09/2016

SVOLTO IL 13/09/2016

CONCLUSO IL 13/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01667
presentato da
GALGANO Adriana
testo presentato
Martedì 4 agosto 2015
modificato
Martedì 13 settembre 2016, seduta n. 671

   GALGANO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   da giorni sono in corso manifestazioni e proteste (anche sui social network) contro le motivazioni dell'assoluzione in secondo grado di sei ragazzi (tra i 20 e 25 anni) accusati di aver stuprato il 26 luglio 2008 una ragazza di Firenze: si tratta del caso che viene citato dai giornali come «stupro della Fortezza da Basso», con riferimento al luogo dove avvenne la presunta violenza;
   dopo la denuncia per stupro (presentata quattro giorni dopo i fatti), gli accertamenti medici e le indagini, gli imputati vennero arrestati, rimanendo un mese in carcere e circa due mesi ai domiciliari; il processo (nel quale il comune di Firenze si era costituito parte civile) terminò nel gennaio 2013 con una sentenza di condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione;
   secondo il pubblico ministero, benché non l'avessero fatta bere per abusare di lei, quando però si erano accorti che la ragazza non era più in sé a causa dell'abbondante quantità di alcol assunto, ne avevano approfittato per fare sesso a turno in un'auto: un comportamento che, anche senza costrizione o minaccia fisica, configurava lo stesso per il codice penale il reato di violenza sessuale di gruppo;
   i sei furono condannati per violenza sessuale di gruppo aggravata dal fatto che la vittima era ubriaca, cioè dal fatto che i violentatori avevano approfittato delle sue «condizioni di inferiorità fisiche e psichiche» a causa dell'alcol;
   la pronuncia della corte di appello è arrivata nel marzo 2015 e ha completamente rovesciato la condanna in primo grado: i sei imputati sono stati tutti assolti con formula piena perché «il fatto non sussiste»;
   la procura generale di Firenze non ha presentato ricorso in Corte di cassazione e i termini sono scaduti il 18 luglio 2015: la sentenza è diventata quindi definitiva;
   le proteste si devono al fatto che il giudizio sulla vita privata e sessuale della ragazza sembrerebbero le motivazioni principali che hanno indotto i giudici a mettere in dubbio la sua versione e la condanna di primo grado;
   i giudici di appello hanno infatti dubitato della credibilità della giovane donna (e dato credito alla versione dei sei ragazzi), basandosi su diverse contraddizioni che ci sarebbero state nella testimonianza di lei e sulla ricostruzione della sua vita privata e delle sue abitudini sessuali, sia in generale, sia con riferimento a quella sera stessa: la ragazza «maggiorenne e acculturata» non sarebbe stata in uno stato di inferiorità psichica, essendo «un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso disinibito, creativo, in grado gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta»;
   la corte di appello, nelle quattro pagine della sentenza, ha rilevato che il caso in questione deve essere scremato «innanzitutto dal deviante contorno inquinato dall'impatto emozionale e mediatico che evidentemente ha connotato i fatti nell'immediatezza, perché nel caso che qui occupa, al di là di giudizi moralistici o pregiudizi etici, l'unica attenzione da porre, seguendo il rigore dell'impugnata sentenza, è quella al reato contestato ed alla sussistenza dei suoi connotati essenziali, soggettivi ed oggettivi», aggiungendo poi che la vicenda è stata «incresciosa», «non encomiabile per nessuno», ma «penalmente non censurabile»;
   in sostanza, secondo i giudici, la ragazza voleva con la sua denuncia «rimuovere» quello che considerava un suo «discutibile momento di debolezza e fragilità», ma «l'iniziativa di gruppo» non venne da lei «ostacolata»;
   dopo le motivazioni della sentenza, la ragazza (che a sette anni di distanza è ancora vittima di una forte depressione) ha scritto una lettera in cui sostiene di essere stata messa lei stessa sotto processo per le sue scelte di libertà;
   sentenze come questa, che a parere dell'interrogante presenta profili di abnormità, riportano il nostro Paese culturalmente indietro di decenni: non si comprende perché la magistratura dell'accusa, dopo la condanna di primo grado, non abbia ritenuto che ci fossero i presupposti per il ricorso in Corte di cassazione avverso l'assoluzione in appello –:
   se non ritenga doveroso per quanto di competenza fare chiarezza sull'accaduto, valutando anche l'opportunità di un'ispezione al riguardo. (3-01667)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

donna

automobile