ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01570

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 448 del 23/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO FABRIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/06/2015
Stato iter:
24/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/06/2015
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2015
Resoconto GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 24/06/2015
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/06/2015

SVOLTO IL 24/06/2015

CONCLUSO IL 24/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01570
presentato da
DI STEFANO Fabrizio
testo presentato
Martedì 23 giugno 2015
modificato
Mercoledì 24 giugno 2015, seduta n. 449

   FABRIZIO DI STEFANO e PALESE. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la normativa universitaria, al fine di garantire un efficace ed efficiente assorbimento delle variegate funzioni riconosciute in capo ai professori universitari – anche ai fini del più proficuo perseguimento degli interessi pubblici insiti nel sistema universitario – ha da sempre statuito il principio dell'incompatibilità tra status di professore e talune cariche od incarichi extra universitari;
   in tal contesto, si è inserita pienamente la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (la cosiddetta legge Gelmini), che, al comma 9 dell'articolo 6, nel dettare i principi generali in materia ha espressamente richiamato il rigido regime delle incompatibilità e delle conseguenze ad esse connesse, sancito dagli articoli 13, 14 e 15 del precedente decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
   in particolare, l'articolo 13 detta un'ampia, ma nel contempo precisa, formulazione in merito alla portata delle attività extra universitarie (carica, mandato, ufficio) che il professore vorrebbe ulteriormente svolgere. Prevede, inoltre, specifici casi per i quali la richiamata disposizione non solamente fa sussistere una situazione di incompatibilità, ma ne fa, altresì, derivare l'obbligo per l'ateneo di collocare d'ufficio in aspettativa il professore universitario;
   l'articolo 13, significativamente rubricato «Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità», al numero 10 del comma 1 prescrive che «il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro». Al successivo comma 3 il legislatore pone l'obbligo per il professore interessato, all'atto della sua nomina, di darne comunicazione al proprio rettore, in quanto il rettore è l'organo istituzionale che è chiamato ad adottare il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio;
   alla tassatività e alla doverosità del provvedimento di collocamento in aspettativa, del resto, non si oppone la circostanza dell'assenza della corresponsione di un'indennità in favore del professore, poiché tale assenza comporta esclusivamente che gli oneri previsti dall'articolo 3, primo comma, n. 3, della legge n. 1078 del 1966 (le quote di aggiunta di famiglia) siano a carico dell'ente, istituto o società;
   il rettore dell'Università di Teramo, il professor Luciano D'Amico, il 13 agosto 2014 è stato nominato presidente della società Arpa s.p.a.;
   in base all'articolo 13, fin dall'atto della sua nomina versava e tutt'ora versa in una situazione di incompatibilità, in ordine alla quale doveva essere adottato dall'università, nei suoi confronti, quanto meno un provvedimento di collocamento d'ufficio in aspettativa. Conseguentemente, la mera autorizzazione assentita dall'ateneo al professor D'Amico non è sufficiente a sanare l'incompatibilità, anzi l'autorizzazione è contra legem. D'altro lato, il sopra esposto rigido sistema (previsto dal comma 9 dell'articolo 6 della «legge Gelmini», che richiama espressamente e, dunque, recepisce integralmente gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) non può essere superato dal successivo comma 10 dello stesso articolo 6 della «legge Gelmini»;
   il comma 10 prevede la possibilità per il professore di svolgere «compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati», ma nel contempo specifica testualmente che tali enti siano «senza scopo di lucro»;
   il legislatore, quindi, ha posto la specifica condizione dell'assenza di lucro. È di tutta evidenza che l’Arpa s.p.a. (Autolinee regionali pubbliche abruzzesi) non possa essere definita quale ente o società senza scopo di lucro. Correlativamente, manca il presupposto essenziale e condizionante (si ripete «senza scopo di lucro») per l'applicazione della disciplina derogatoria, sancita dal comma 10. Nella fattispecie, dunque, trova esclusiva applicazione il comma 9 dell'articolo 6 della «legge Gelmini»;
   è da sottolineare, inoltre, che anche lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, all'articolo 58, disciplina la questione dell'incompatibilità, stabilendo che la nomina ad una carica incompatibile ai sensi della normativa vigente comporta l'obbligo di opzione per una delle cariche, entro cinque giorni dall'avvenuta nomina. Ma, ancor più, sancisce che, nell'ipotesi in cui manchi la richiesta opzione, l'interessato non possa assumere la nuova carica. Il professor D'Amico, pertanto, stante la sua incompatibilità in base al comma 9 dell'articolo 6 della «legge Gelmini» (quindi «ai sensi della normativa vigente»), avrebbe dovuto esercitare, in ossequio allo statuto del proprio ateneo, la facoltà di opzione, nel termine perentorio di cinque giorni. Ciò non è avvenuto;
   ne deriva che il professor D'Amico non avrebbe potuto assumere la carica in Arpa s.p.a. Pertanto, le conseguenze dell'assunzione di tale carica incompatibile sono più gravi, poiché rilevano sotto un ulteriore aspetto: la decadenza dalla carica da rettore;
   lo statuto dell'ateneo di Teramo (articolo 60, primo comma, lettera b), infatti, sancisce che i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione «decadono dall'incarico» nell'ambito dei suddetti organi dell'università, «se accettano di ricoprire una carica incompatibile»;
   attestato che il professor D'Amico, quale rettore, è componente di diritto sia del senato accademico sia del consiglio di amministrazione (li presiede di diritto), ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'articolo 25, comma 1, lettera a), dello statuto, avendo egli accettato una carica incompatibile, deve ritenersi decaduto sia come componente del senato accademico che del consiglio di amministrazione. Di fatto, il professor D'Amico si trova, sotto un profilo giuridico, nelle condizioni di non poter svolgere tutte le funzioni specificatamente attribuite al rettore, così da non poter legittimamente ottemperare a tutti i doveri imposti ad un rettore, che qualificano e, nel contempo, giustificano la presenza della figura del rettore nel sistema universitario (articoli 16 e 17 dello statuto dell'Università degli studi di Teramo, nonché articolo 2 della «legge Gelmini»). Ne deriva, quale logico corollario, la decadenza da rettore del professor D'Amico;
   il professor D'Amico, assunta la carica in Arpa s.p.a., dall'agosto 2014, in totale inosservanza del vigente regime giuridico sulle incompatibilità, più volte richiamato, soggiace alla disposizione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integralmente recepito dal comma 9 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010. In virtù di tale disposizione, il professore che abbia assunto un incarico incompatibile, come il professor D'Amico, cessa di diritto dall'ufficio di professore;
   è pur vero che lo stesso articolo 15 prevede che il professore che violi le norme sulle incompatibilità viene diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità, ma nella specie il professore che ha violato le norme coincide con il soggetto che vanta la carica da rettore e che dovrebbe agire. Invero, la coincidenza delle due posizioni imponeva ed impone al professor D'Amico un più rigoroso rispetto delle vigente normativa;
   il professor Nicola Mattoscio viene nominato in data 25 gennaio 2015 presidente della Saga, società abruzzese per la gestione dell'aeroporto d'Abruzzo;
   dalla data della sua nomina a tuttora il professor Mattoscio svolge la sua attività da docente presso l'Università «G. D'Annunzio» di Pescara, con l'incarico di presidente del corso di laurea del dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative;
   per quanto esposto nel caso del professor D'Amico, si trova in uno stato di incompatibilità con quanto previsto dalla norma –:
   di quali elementi disponga sulla situazione esposta in premessa, se condivida il quadro interpretativo sopra illustrato, per quali motivi non abbia adottato ogni iniziativa di competenza per il rispetto della normativa vigente, che prevede, in caso di nomine in enti e società a partecipazione pubblica, il collocamento in aspettativa e comunque l'incompatibilità di incarichi, quali quello di rettore o di presidente di corso di laurea, attualmente ricoperti rispettivamente dai professori D'Amico e Mattoscio, e se intenda, pertanto, in futuro adottare gli opportuni provvedimenti di competenza per riportare gli atenei abruzzesi in una situazione di piena legittimità. (3-01570)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

universita'

ferie non retribuite