ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01525

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 438 del 09/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/06/2015
Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/06/2015
Resoconto RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2015
Resoconto ALFANO ANGELINO MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 10/06/2015
Resoconto RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

SVOLTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01525
presentato da
RUSSO Paolo
testo presentato
Martedì 9 giugno 2015
modificato
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   RUSSO e BRUNETTA. Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni rinnovo del consiglio regionale della regione Campania;
   alla carica di presidente della regione è risultato eletto, allo stato, il candidato Vincenzo De Luca;
   il predetto candidato risulta attualmente condannato in primo grado con sentenza n. 153/15 dal tribunale di Salerno, per i reati di cui agli articolo 81, capoverso, 110 e 323 del codice penale;
   ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo n. 235 del 2012, i titolari della carica di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, che abbiano subito una condanna di primo grado per i predetti reati, sono sospesi di diritto dalla stessa carica per un periodo di diciotto mesi;
   secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza e come risulta dalla costante prassi applicativa della norma (si veda, tra gli altri, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2013 di sospensione del signor Angelo Michele Iorio), la sospensione di diritto opera con effetto dichiarativo sin dalla proclamazione dell'elezione dell'interessato;
   nella risposta in data 5 giugno 2015 all'interpellanza urgente degli onorevoli Paolo Russo e Renato Brunetta, il Governo ha precisato che «il presupposto per il tempestivo avvio del procedimento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012, finalizzato all'adozione della sospensione, di competenza del Consiglio dei ministri» è «la proclamazione degli eletti debitamente ufficializzata»;
   tale ufficializzazione, sempre in base alla prassi costantemente adottata dal Governo (si veda, tra gli altri, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto riguarda la regione Campania, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2010, relativo ad analoga fattispecie, sospensione del signor Alberico Gambino ai sensi dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 55 del 1990), consiste nell'immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, da parte dell'ufficio territoriale del governo, dell'avvenuta elezione dell'interessato e dell'avvenuta proclamazione della stessa elezione;
   la sentenza penale in questione è già nota all'amministrazione dell'interno, essendosi proceduto, in conseguenza della stessa, con provvedimento del prefetto di Salerno, a sospendere il predetto candidato dalla carica di sindaco di Salerno, ricoperta in precedenza, in applicazione dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo; per cui non è necessario attendere la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria del tribunale, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti;
   del resto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 13563 del 2012) ha già precisato che l'iniziativa dell'amministrazione concernente l'avvio e l'adozione del procedimento di sospensione, indipendente dalla comunicazione della cancelleria del tribunale, attiene alla fase cognitiva del provvedimento, senza incidere sulla ritualità procedurale dell'irrogazione della sospensione;
   nei precedenti casi in cui il presupposto della sospensione si è verificato prima della proclamazione dell'elezione alla carica (si vedano ancora i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in precedenza), le predette comunicazioni dell'ufficio territoriale del governo sono sempre avvenute prima della riunione di insediamento del consiglio regionale della quale il soggetto destinatario del provvedimento di sospensione avrebbe fatto parte; e, nel caso della comunicazione dell'elezione, in data antecedente alla proclamazione dell'eletto; così come i relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di sospensione sono stati adottati e comunicati ai consigli regionali interessati in data antecedente alla prima adunanza degli stessi;
   come confermato dalla citata risposta ad interpellanza urgente, in data 5 giugno 2015, nel caso di specie la sollecitudine degli adempimenti amministrativi da parte degli organi dell'amministrazione dell'interno interessati «verrà in ogni caso assicurata analogamente a quanto avvenuto in precedenza»;
   oltre che al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, la conferma della tempestività degli atti dell'amministrazione dell'interno in conformità alla precedente prassi risulta particolarmente rilevante nel caso di specie, nel quale la circostanza che il signor Vincenzo De Luca risulti eletto alla carica di presidente di regione comporta che, attesi il carattere dichiarativo del provvedimento di sospensione e la sua efficacia sin dal momento della proclamazione, lo stesso De Luca non potrà legittimamente compiere alcun atto afferente la carica di presidente per tutto il periodo di sospensione dalla stessa, pena l'assoluta e insanabile nullità degli atti predetti –:
   se, in ossequio alla prassi seguita in precedenti casi analoghi, nel caso di specie, la prefettura-ufficio territoriale del governo di Napoli abbia già provveduto a comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, e in quale data, l'avvenuta elezione del signor Vincenzo De Luca a presidente della regione Campania, nelle more della proclamazione, e se, una volta avvenuta quest'ultima, la suddetta prefettura-ufficio territoriale del governo provvederà a comunicare immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri la proclamazione del signor Vincenzo De Luca alla predetta carica, sì da consentire la tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di sospensione dalla carica di presidente della giunta regionale e la sua comunicazione al nuovo consiglio regionale antecedentemente alla prima adunanza dello stesso, ai fini dei conseguenti adempimenti di legge, nonché prima del compimento di qualsivoglia atto da parte dello stesso signor Vincenzo De Luca, nella qualità di presidente della regione Campania. (3-01525)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

competenza istituzionale CE

Capo di governo

organizzazione elettorale