ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01514

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 430 del 19/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: PINNA PAOLA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 19/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/05/2015
CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/05/2015
VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/05/2015
Stato iter:
20/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/05/2015
Resoconto PINNA PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2015
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 20/05/2015
Resoconto PINNA PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/05/2015

SVOLTO IL 20/05/2015

CONCLUSO IL 20/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01514
presentato da
PINNA Paola
testo presentato
Martedì 19 maggio 2015
modificato
Mercoledì 20 maggio 2015, seduta n. 431

   PINNA, SOTTANELLI, ANTIMO CESARO e VARGIU. Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione italiana sancisce che «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato»;
l'ideale rieducativo rappresenta l'unico riferimento esplicito alle funzioni della pena che si trovi nel testo ed è finalizzato al progressivo reinserimento armonico della persona nella società;
il combinato disposto dell'articolo 27, terzo comma, e dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione – letto quest'ultimo alla luce degli obblighi enunciati in numerose convenzioni internazionali, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959), le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (1985) e la Convenzione di New York sui diritti fondamentali del fanciullo (1989) – fa sì che la funzione rieducativa per i minorenni assuma un diverso significato rispetto a quello riferibile alla generalità delle persone;
al riguardo, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 168 del 1994, così come in successive pronunce, ha affermato che tale funzione «per i soggetti minori di età è da considerarsi se non esclusiva, certamente preminente» e, «proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità», ha «una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale»;
il sistema penale per il minore rappresenta uno strumento di educazione rafforzata, finalizzato a collegare una sanzione al comportamento illecito e a determinare un'evoluzione positiva della personalità del soggetto, incentivandolo al rispetto dei valori della società;
in Italia, gli istituti penali per i minorenni sono 19 e assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena nei confronti di minorenni autori di reato; al contempo, in tali strutture dovrebbero essere garantiti i diritti soggettivi dei minori alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla non interruzione dei processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami con figure significative;
tuttavia, la situazione della giustizia minorile presenta diverse problematiche, fra cui una costante riduzione delle risorse finanziarie ed umane e la gestione non sempre efficace ed efficiente svolta dalle stesse amministrazioni preposte alla garanzia dei servizi minimi essenziali;
l'istituto penale per i minorenni di Quartucciu (unico istituto rientrante in tale categoria in Sardegna) provvede a dare esecuzione ai provvedimenti privativi della libertà a carico di giovani di età compresa tra i 14 ed i 21 anni, emessi da un'autorità giudiziaria del tribunale per i minorenni, la cui competenza territoriale riguarda il distretto di corte d'appello di Sassari e Cagliari;
l'edificio ospitante l'istituto sardo è stato costruito nei primi anni ’80, al fine di accogliere detenuti adulti ad alta pericolosità: per questo motivo, è situato in una zona lontana dalla vita sociale, nonché blindato e separato dal resto dell'area da un alto muro di cinta e diversi cancelli di sicurezza;
tale carattere tipico delle strutture di massima sicurezza mal si adatta alla natura della giustizia minorile, attenta ad adottare accorgimenti orientati a mitigare il contesto detentivo, rivolgendo al minore una tutela particolare;
è evidente che la situazione dell'istituto di Quartucciu presenta diverse problematicità: ne è l'amara riprova la recente lettera dell'ormai ex cappellano don Ettore Cannavera che, dopo 23 anni, ha scelto di dimettersi dall'incarico, denunciando una situazione non più sostenibile: «desidero segnalare la scarsa attenzione nei confronti della rieducazione e del recupero dei ragazzi affidatici dalla magistratura da parte degli enti che hanno in carico la supervisione dello stesso carcere: il dipartimento della giustizia minorile e il centro di giustizia minorile di Cagliari. Sottolineo, inoltre, le condizioni di abbandono in cui versa l'edificio stesso del carcere, circostanza che insieme alle altre condiziona pesantemente il progetto educativo già di per sé di difficile attuazione. Dopo ventitré anni di servizio volontario e di presenza assidua nel carcere di Quartucciu, negli ultimi due ho deciso di diradare gradualmente la mia presenza per l'incapacità di riconoscervi ancora un luogo ove si svolga quell'opera di recupero educativo e di reinserimento sociale che la nostra Costituzione attribuisce alla pena (articolo 27). Nel nostro carcere minorile si pratica una pedagogia penitenziaria che non riesco più a condividere. Scrive Gabrio Forti che una giustizia penale è democratica “in quanto mai disgiunta dall'impegno a generare solide risposte educative alla trasgressione”. Questo deve essere l'impegno di quanti operano attorno alla colpa, alla pena, alla riconciliazione. Nel carcere di Quartucciu, invece, le risposte pedagogiche latitano: tutto o quasi è subordinato alle sole esigenze di custodia e di sicurezza»;
tuttavia, il problema non è unicamente sociale, ma anche economico: attualmente, l'istituto ospita meno di dieci minori, a fronte di una capienza molto maggiore, con spese enormi pari a circa 1.000/1.200 euro giornaliere per ragazzo (comprensive delle spese di utenza);
si tratta di cifre non più sostenibili per l'inadeguatezza della struttura: infatti, dell'edificio viene sfruttata solo una piccola parte (la restante area è completamente inutilizzata) ed è impossibile, a causa di problematiche strutturali, parcellizzare le utenze con un conseguente dispendio di energia (il consumo di luce e gas nei mesi invernali è pari a quello che si sosterrebbe se tutte le sezioni fossero attive e occupate, ma i detenuti ad oggi sono solo sei);
si dovrebbe valutare, eventualmente, uno spostamento in altra sede, più piccola e funzionale allo scopo, possibilmente situata all'interno della zona abitata della città di Cagliari, al fine di garantire la necessaria osmosi fra minore e contesto esterno per assicurare l'attuazione del percorso rieducativo all'interno del tessuto sociale;
in tempi di spending review tale situazione non è ammissibile: è pertanto necessario che venga fatta una scelta di tipo sociale ed economico –:
se, a fronte delle diverse segnalazioni e testimonianze riportate dagli organi di stampa (emblematica quella dell'ex cappellano don Ettore Cannavera citata in premessa), ritenga opportuno effettuare attenti controlli all'interno dell'istituto penitenziario minorile di Quartucciu, allo scopo di verificare l'adeguatezza dell'edificio, della gestione amministrativa, nonché delle attività svolte nella struttura sarda, nonché valutare l'opportunità di destinare l'edificio che attualmente ospita l'istituto penale per i minorenni al suo originale uso, ossia istituto penitenziario per adulti.
(3-01514)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Carta dei diritti dell'uomo

minore eta' civile

diritti umani