ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01420

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 404 del 08/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 08/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 08/04/2015
Stato iter:
09/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/04/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2015
Resoconto GUIDI FEDERICA MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 09/04/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

SVOLTO IL 09/04/2015

CONCLUSO IL 09/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01420
presentato da
SBERNA Mario
testo presentato
Mercoledì 8 aprile 2015
modificato
Giovedì 9 aprile 2015, seduta n. 405

   SBERNA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il fondo, istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato a indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie a seguito di investimenti sul mercato finanziario, si alimenta con gli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario;
   la legge 27 ottobre 2008, n. 166, all'articolo 3, comma 345-quater, ha disposto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al suddetto fondo e ha stabilito il termine di due anni per la prescrizione e la conseguente devoluzione al fondo;
   il termine di due anni si è, però, rivelato insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario. Inoltre, si è verificato che molti intermediari non abbiano rivolto, così come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, al verificarsi delle condizioni di dormienza del conto, ai relativi titolari l'invito a impartire disposizioni e l'avviso che, decorso il termine previsto dalla legge, il rapporto sarebbe stato estinto e le somme devolute al sopra menzionato fondo. Tutto questo ha fatto sì che molte persone si sono viste devolvere al fondo i propri risparmi dopo la prescrizione di 2 anni, senza essere stati avvertiti dall'intermediario;
   proprio per questo il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha riportato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita «dormienti»;
   tuttavia, si è così verificata una disparità di trattamento per tutti i risparmiatori la cui prescrizione è avvenuta tra l'entrata in vigore della legge n. 166 del 2008 e quella del decreto legislativo n. 179 del 2012, non avendo quest'ultimo carattere retroattivo;
   per ovviare alla disparità di trattamento il Ministero dello sviluppo economico ha indetto, tramite la Consap s.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), due bandi di rimborso volti ad indennizzare i consumatori danneggiati per le modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita e per la scarsa disponibilità e tempestività dell'informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche;
   i due bandi hanno rimborsato i risparmiatori le cui polizze erano scadute entro il 31 dicembre 2009. Il secondo bando ha corrisposto un rimborso proporzionalmente ridotto a causa dell'accoglimento di domande per un importo superiore allo stanziamento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico;
   rimane una disparità di trattamento tra i risparmiatori in quanto sono del tutto esclusi dal rimborso coloro la cui prescrizione è avvenuta tra il 1o gennaio 2010 e il 20 ottobre 2012, data dell'entrata in vigore della legge n. 179 del 2012 –:
   se non intenda finanziare un terzo e ultimo bando che, eliminando le disparità di trattamento verificatesi, permetta a tutti i risparmiatori di rientrare in possesso del proprio denaro. (3-01420)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione privata

rimborso

assicurazione sulla vita