ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01410

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 31/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/03/2015
Stato iter:
01/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/04/2015
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2015
Resoconto PADOAN PIETRO CARLO MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/04/2015
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/04/2015

SVOLTO IL 01/04/2015

CONCLUSO IL 01/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01410
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Martedì 31 marzo 2015
modificato
Mercoledì 1 aprile 2015, seduta n. 403

   BRUNETTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   di recente, il tema dell'opacità nella gestione del debito pubblico italiano è stato più volte portato all'attenzione del Governo e del Ministro interrogato, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di sindacato ispettivo a disposizione dei parlamentari, senza ottenere risposte soddisfacenti;
   quello dei titoli derivati stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un tema cruciale di cui si discute da tempo, senza avere, però, a disposizione i dati reali del fenomeno;
   i dati reali sono fondamentali per fare chiarezza su una questione avvolta da troppe zone d'ombra: relazioni potenzialmente perverse con le controparti, automatismi non meglio specificati, conflitti di interesse, probabili connivenze, assenza di regole e totale mancanza di controllo dimostrata in tutti questi anni di gestione autoreferenziale;
   quanto emerge dalle poche informazioni disponibili (a partire da quelle offerte di recente dal direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, dottoressa Maria Cannata, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati deliberata dalla Commissione finanze della Camera dei deputati) non ha, infatti, contribuito a fare chiarezza sulle questioni, in quanto non sono stati forniti né i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere, né informazioni sulle controparti e sugli importi, né i dati in merito ai tempi e alle clausole degli stessi;
   la totale opacità di gestione e il muro di silenzio dinnanzi alle continue richieste di garanzia del principio di total disclosure, stabilito sin dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e proprio di tutta l'attività della pubblica amministrazione, non fanno altro che alimentare sospetti, così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Ministero dell'economia e delle finanze alla riservatezza delle informazioni per evitare la reazione dei mercati;
   è per questo che abbiamo già chiesto, anche attraverso lo strumento dell'interpellanza urgente, nonché con una specifica richiesta di accesso agli atti avanzata dall'interrogante e dai deputati della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del gruppo Forza Italia, innanzitutto total disclosure, ovvero la totale messa a disposizione di tutte le informazioni, con riferimento ai contratti derivati collegati ai titoli di Stato emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano, e la pubblicazione integrale degli stessi. Chiamato a rispondere all'interpellanza urgente, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta rispondeva semplicemente che «tutte le informazioni possibili sono già presenti sul sito del Ministero, con un livello di trasparenza più ampio di quello della maggior parte degli emittenti sovrani»;
   alla richiesta di accesso agli atti avanzata dai parlamentari del gruppo Forza Italia non abbiamo ottenuto ancora formale risposta;
   abbiamo, inoltre, invocato trasparenza su un altro aspetto inquietante della gestione opaca del debito sovrano italiano: il tema delle «porte girevoli». Molti direttori generali del Ministero dell'economia e delle finanze e molti Ministri, infatti, persone tutte qualificate e rispettabilissime, hanno infatti svolto attività lavorativa per quelle stesse banche con le quali avevano stipulato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, contratti miliardari;
   abbiamo, inoltre, predisposto un'ulteriore interpellanza urgente, con una trentina di domande molto puntuali, che avrebbero potuto aiutare a chiarire molti punti oscuri; il Vice Ministro Luigi Casero, chiamato a rispondere in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, non ha però saputo offrire a giudizio dell'interrogante alcuna risposta precisa ai quesiti posti;
   la stessa dottoressa Cannata, con provvedimento del 25 febbraio 2015, proprio a seguito di un'analoga richiesta di accesso agli atti inviata dai deputati delle Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati del MoVimento 5 Stelle, ha negato l'accesso alla documentazione relativa ai contratti aventi ad oggetto derivati stipulati dallo Stato italiano;
   il diniego di accesso è stato motivato su rilievi ostativi destituiti di fondamento; se, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze obietta che, ai sensi del decreto legislativo n.33 del 2013, «non appare sussistere in capo al Ministero obbligo di ostensione dei documenti richiesti», allo stesso tempo non indica le disposizioni di legge ritenute ostative all'accesso ai documenti richiesti, sicché il provvedimento di diniego ad avviso dell'interrogante risulta assolutamente illegittimo in quanto carente di motivazione;
   è, quindi, evidente che non sono state indicate le disposizioni preclusive all'accesso semplicemente perché non esistono; infatti, dalla lettura del decreto legislativo citato, da valersi ormai come l'unica fonte degli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione, non solo non si ricava alcuna previsione che impedisca l'ostensione della documentazione richiesta (non essendo ascrivibile la fattispecie considerata e nessuna di quelle contemplate all'articolo 4, rubricato «limiti alla trasparenza»), ma, al contrario, si rinvengono disposizioni positive che sanciscono il relativo obbligo;
   il combinato disposto degli articoli 1 («Principio generale di trasparenza») e 23 («Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi»), comma 1, lettera d), costituisce, infatti, la fonte dell'obbligo di pubblicare tutti i dati relativi agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e non consta alcuna esclusione (infatti non indicata), dall'ambito applicativo oggettivo di tali disposizioni, dei contratti aventi ad oggetti strumenti finanziari (come quelli in oggetto);
   ne consegue che, alla stregua della normativa citata, il Ministero dell'economia e delle finanze è obbligato a pubblicare i contratti in oggetto e, in ogni caso, a renderli conoscibili a chiunque eserciti il diritto all'accesso civico, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo suddetto;
   inoltre, i richiedenti l'accesso ai documenti sono deputati assegnati alla commissione parlamentare che si occupa di bilancio e di finanza pubblica, sicché tale richiesta non può intendersi come finalizzata ad un «controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione», e, come tale, vietato secondo il disposto di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990. La richiesta è, infatti, preordinata all'esercizio delle funzioni parlamentari e, quindi, supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione richiesta;
   a tal proposito la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che «l'esercizio del diritto di accesso non è consentito per finalità di mero controllo della legalità dell'azione amministrativa, ma la sua istanza dev'essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso» (ex multis Consiglio di Stato, sezione V, 20 gennaio 2015, n. 166). E pare davvero difficile negare i predetti caratteri (per come stabiliti da una costante giurisprudenza amministrativa) nella posizione soggettiva del deputato, che, per ragioni inerenti all'esercizio del suo mandato parlamentare (e non per mera curiosità o per finalità emulative), intenda conoscere i documenti amministrativi che gli servono per svolgere le sue prerogative nella commissione parlamentare che si occupa della materia interessata dagli atti oggetto della richiesta di accesso –:
   in quali tempi il Ministero dell'economia e delle finanze intenda garantire la piena attuazione del principio di total disclosure che deve governare tutta l'attività dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto stabilito sin dal decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblicando in versione integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito ai contenuti, alle controparti, agli importi e alle clausole degli stessi, e, in ogni caso, quando intenda assicurare accesso alla documentazione relativa ai contratti derivati, così come da richiesta formale trasmessa dai deputati del gruppo Forza Italia il 27 marzo 2015, posto che, non essendovi alcuna normativa ostativa all'accesso, deve riconoscersi tale diritto alla stregua della disciplina legislativa richiamata in premessa. (3-01410)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasparenza amministrativa

contratto

partito politico