Legislatura: 17Seduta di annuncio: 376 del 17/02/2015
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 17/02/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 18/02/2015 Resoconto DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) RISPOSTA GOVERNO 18/02/2015 Resoconto GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 18/02/2015 Resoconto DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
DISCUSSIONE IL 18/02/2015
SVOLTO IL 18/02/2015
CONCLUSO IL 18/02/2015
DI LELLO. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
diversi docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso sulla scuola, indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel 2012 (decreto del direttore generale n. 82 del 2012), che in parte risultano collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito della regione di propria appartenenza, auspicano di rientrare nel piano straordinario di immissioni in ruolo del 2015;
essi vengono qualificati con il termine «riservisti per anno di laurea» e «riservisti sotto soglia 35», in quanto o hanno conseguito la laurea dopo il 2002 o al test preselettivo del concorso a cattedra hanno ottenuto, alle prove preselettive, una votazione tra i 30 e i 34,5 cinquantesimi. A seguito di ricorso da questi presentato, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha consentito loro di partecipare, in via cautelare, alle restanti prove del concorso stesso, quelle utili alla formazione del punteggio finale, entrando così di diritto nella graduatoria di merito da cui attingere successivamente alle assunzioni;
discorso analogo vale anche per i dirigenti scolastici, per cui, al fine di tutelare gli interessi pubblici cui è diretta l'attività concreta della pubblica amministrazione e alla luce del principio di buon andamento della stessa, si dovrebbero sanare le numerose situazioni inerenti il concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici bandito con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011;
anche qui si tratta di coloro che, a diverso titolo, hanno superato le prove scritte ed orali del concorso sopra citato, i quali sono stati ammessi con riserva non avendo superato la prova preselettiva;
sui «riservisti» e su coloro che hanno conseguito la laurea dopo il 2002, però, pesa una riserva, date anche le varie pronunzie di diversi tribunali amministrativi regionali: tribunale amministrativo regionale di Trento, sentenza n. 336 del 2013; tribunale amministrativo regionale del Lazio, sentenze nn. 914 del 13, 124 del 2013, 1000 del 2013, 272 del 2014, 287 del 2014 e 5711 del 2014 e la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III bis, n. 5711 del 2014, ormai definitiva a tutti gli effetti, in base alla quale sono stati emessi i sotto seguenti decreti: decreto dell'ufficio scolastico regionale della Puglia, protocollo n. 8345 del 19 agosto 2014; decreto dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia, protocollo n. 14560 del 21 agosto 2014; decreto dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia protocollo n. 13484/USC del 21 luglio 2014);
a seguito dell'espletamento del concorso sopra citato si sono venute a creare delle disparità di trattamento tra i docenti della scuola;
l'articolo 4 del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005 («decreto legge omnibus»), al comma 2-bis stabilisce: «conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;
il predetto decreto-legge n. 115 del 2005 sancisce che i candidati che hanno ottenuto l'iscrizione con riserva all'albo possono rivolgersi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato per far dichiarare la cessazione della materia del contendere;
si ricorda che la materia descritta in premessa è stata oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» –:
quali iniziative urgenti il Governo, anche dando attuazione al richiamato ordine del giorno, intenda porre in essere, al fine di prevedere lo scioglimento della riserva per superare, in tempi certi, le situazioni di incertezza che molti docenti, con riferimento alla loro immissione in ruolo, e dirigenti scolastici stanno vivendo.
(3-01304)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):bilancio dello Stato
assunzione
insegnante