ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01212

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: TAGLIALATELA MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 09/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/12/2014
Stato iter:
10/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/12/2014
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2014
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/12/2014
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/12/2014

SVOLTO IL 10/12/2014

CONCLUSO IL 10/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01212
presentato da
TAGLIALATELA Marcello
testo di
Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347

   TAGLIALATELA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», sono state modificate alcune disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces;
   l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014 prevede che «il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione»;
   la citata disposizione fa salva, tuttavia, la norma contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che prevede che l'individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati e che sono comunque esclusi da detti limiti i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, e con lavoratori di età superiore a 55 anni;
   nonostante il mantenimento di questi limiti, il nuovo parametro del 20 per cento sul personale impiegato sta creando seri disagi a numerose aziende, sia perché per alcune tipologie di esse impedisce la flessibilità in entrata, sia perché, sul versante opposto, rischia di obbligare alcune imprese a licenziare i lavoratori assunti a tempo determinato eccedenti il predetto limite in base alla previgente normativa;
   inoltre, l'individuazione del parametro di riferimento ai contratti a tempo indeterminato in essere al 1o gennaio dell'anno in corso e non al personale effettivamente assunto in azienda al momento dell'eventuale assunzione a tempo determinato rischia di penalizzare le aziende in fase di espansione o di elevata crescita produttiva;
   successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, in diversi settori lavorativi i sindacati, le parti sociali ed i datori di lavoro hanno siglato i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro prevedendo un aumento del contingente di lavoratori a tempo determinato che possono essere impiegati presso le aziende del settore;
   specificatamente il contratto collettivo nazionale di lavoro per il commercio ha innalzato detto limite al 28 per cento, il contratto collettivo nazionale di lavoro di edilartigianato ed edilindustria al 25 per cento, quello per le case di cura private al 30 per cento e il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore del trasporto al 35 per cento;
   con riferimento allo specifico caso dei lavoratori dell'edilizia, invece, nell'ambito della recente rinegoziazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, la deroga incrementa in determinati casi la soglia percentuale di contratti a termine per le aziende del settore addirittura al 40 per cento, rendendola, tuttavia, applicabile solo al personale iscritto alle liste di «borsa lavoro», che tuttavia non sono ancora operative in molte province d'Italia;
   la necessità di autoregolamentazione da parte dei diversi comparti di lavoro, che ha portato all'inserimento nei contratti collettivi nazionali di lavoro delle citate deroghe, dimostra la difficile sostenibilità da parte delle aziende dei contingenti previsti dal citato decreto-legge –:
   se non ritenga di intervenire nel senso di prevedere una più esaustiva disciplina dei casi di esclusione dal limite di cui in premessa, se del caso ideando, per le aziende ammesse al regime derogatorio, meccanismi di incentivazione, basati sul modello di sgravi contributivi, per l'assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato di lunga durata. (3-01212)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contrattazione collettiva

contratto di lavoro

contratto collettivo