ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01210

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: CORDA EMANUELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2014
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2014
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2014
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2014
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2014
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/12/2014
Stato iter:
10/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/12/2014
Resoconto CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2014
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/12/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/12/2014

SVOLTO IL 10/12/2014

CONCLUSO IL 10/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01210
presentato da
CORDA Emanuela
testo di
Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347

   CORDA, CANCELLERI, PESCO, VILLAROSA, ALBERTI, RUOCCO, BARBANTI e PISANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge;
   tra gli altri soggetti abilitati per legge, rientrano i messi notificatori di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che prevede, infatti, che il concessionario possa nominare uno o più messi notificatori;
   quanto al rapporto che lega la figura del messo notificatore al concessionario non v’è alcuna norma che lo qualifica: come detto, l'articolo 26 individua i soggetti che possono essere preposti all'attività di notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, mentre l'articolo 45 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dispone che tale «abilitazione» avvenga tramite una nomina espressa da parte del concessionario a svolgere tali funzioni. Il legislatore, dunque, pare abbia voluto limitarsi a concedere ai concessionari la possibilità di nominare soggetti esterni ai quali affidare le attività di notificazione, senza disciplinare in alcun modo la tipologia di rapporto;
   tale aspetto assume, tuttavia, particolare rilievo, soprattutto a seguito degli scandali che hanno interessato diverse società del gruppo Equitalia. Ci si riferisce, in particolare, a quanto accaduto per la società Equitalia Sardegna spa. In tale regione, infatti, Equitalia avrebbe affidato in subappalto il servizio di notifica a due società private (la società Tnt postnotifiche srl e la società Recapitalia srl), le quali avrebbero a loro volta affidato le attività di notifica a personale assunto con contratti di lavoro a progetto;
   alcuni contribuenti sardi hanno esercitato il loro diritto di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241 del 1990, con il quale hanno chiesto alla società Equitalia sia la tipologia del contratto di lavoro nel quale è inquadrato il messo, sia il relativo atto di nomina. Nonostante le difficoltà ad accedere a codesta documentazione e con l'ausilio di visure camerali, è emerso che ad oggi risultano assunti dalla società Tnt postnotifiche srl 55 lavoratori con regolare contratto (22 nella visura del 2008) per lo svolgimento dell'attività di messi notificatori sulla base dell'appalto nr. 3 aggiudicato il 29 ottobre 2009, coprendo i territori di: Frosinone, L'Aquila, Roma, Grossetto, Latina, Livorno, Siena, Perugia, Macerata, Pesaro, Urbino, Ancona, Ascoli Piceno, Terni, Pistoia, Pisa, Arezzo, Prato, Firenze, Massa Carrara e tutta la Sardegna. Appena 55 lavoratori per un territorio così ampio. Nella realtà le cose sono ben diverse poiché hanno operato per la suddetta società più di 2.000 messi, assunti con contratto di lavoro a progetto per l'esecuzione delle notifiche da parte di una società che ha come oggetto sociale la notifica di cartelle esattoriali;
   poiché vi è una perfetta coincidenza tra il progetto che ogni singolo messo è tenuto a realizzare e l'oggetto sociale del committente, dovrebbe trovare applicazione l'articolo del decreto legislativo n. 276 del 2003, che trasforma il rapporto di lavoro in lavoro subordinato. In merito esistono diverse pronunce giurisprudenziali, ma soprattutto la circolare Inps che testualmente recita: «Data la finalità antielusiva della disciplina, un progetto può riguardare anche l'attività principale dell'azienda ma non può mai esaurirsi totalmente nell'oggetto sociale: non può, cioè, coincidere totalmente con l'attività principale o accessorio dell'azienda. Per quanto osservato il singolo messo svolge il servizio con vincoli di orari e modalità operative riconducibili al lavoro subordinato»;
   la Tnt postnotifiche srl che ha eseguito le notifiche per conto dell'agente della riscossione in Sardegna per anni (la prima convenzione risale al 2004) avrebbe sfruttato il lavoro dei messi notificatori, lucrando di fatto a danno delle casse dell'Inps e dell'erario, ai quali non verrebbero versati contributi e ritenute fiscali in modo corretto, né regolare;
   quanto emerso relativamente ad Equitalia Sardegna ha interessato anche altre società del gruppo operative in altre regioni italiane. È il caso della regione Lazio. Dalla stampa locale, infatti, si apprende di una denuncia nei confronti del gruppo Equitalia proposta dai Comitati riuniti agricoli e dal movimento civico «Dignità sociale» di Latina (si veda http://www.buonenotizie.it), a proposito del cosiddetto caso Latina: «Tecnicamente, la società di riscossione dei tributi affida l'attività di notifica in appalto alla Tnt, che - nel Lazio – la subappalta alla Crc, con dipendenti assunti con contratti a progetto e pagati, per ogni notifica, da 30 centesimi a 1 euro». «Basta una visura alla camera di commercio» ha detto Saieva. «La prima società conta 55 dipendenti, la seconda 88. Troppo pochi per coprire un territorio vasto come il Lazio. Il resto è costituito da lavoratori a progetto. E il progetto, in questo caso, coincide con la ragione sociale. Ne consegue che i messi notificatori inviati da Equitalia per portare, casa per casa, le cartelle esattoriali ai contribuenti non sono abilitati. E il modus operandi è lo stesso in tutta Italia». «Le procedure di Equitalia», ha proseguito l'avvocato, «non rispettano il diritto comunitario. Sono infatti impugnabili, poiché nulle, le cartelle notificate dai messi non abilitati»;
   inoltre, è stato già manifestato al Ministro interrogato, a titolo informativo, che numerose posizioni dirigenziali, quasi 800 su 1.200 circa, siano attualmente ricoperte indebitamente da personale non avente la relativa qualifica dirigenziale, essendo stati promossi sul campo e senza un regolare concorso, attraverso l'uso indebito dell'istituto della reggenza. Per tale motivo, tutte le cartelle tributarie firmate negli ultimi dieci anni possono essere dichiarate nulle perché prive del potere di firma del presunto dirigente: anche questo conferma l'illegittimità della situazione creatasi in seno all'amministrazione finanziaria anche a monte della riscossione;
   in proposito, pare necessario, per comprendere la situazione d'illegittimità lamentata, rifarsi alla sentenza n. 06884/2011 reg.prov.coll. del tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo la quale «configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   il Governo Monti, ha cercato di porre rimedio a questo grosso problema; così l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha convalidato gli incarichi affidati senza concorso e, in attesa di espletare le nuove procedure concorsuali, ha autorizzato anche l'attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse agenzie;
   una sentenza del Consiglio di Stato (n. 5451/2013 del 18 novembre 2013) ha rimesso la questione di legittimità costituzionale della sanatoria alla Corte costituzionale, che dovrà pronunciarsi su tale situazione;
   da quanto si apprende, dunque, al gruppo Equitalia e alle società appaltanti del servizio di notificazione sarebbero imputabili anomalie sia nella conduzione del rapporto lavorativo con i dipendenti (omesso versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali), sia relativamente alla stessa gestione del servizio di notificazione, attraverso l'affidamento dell'attività di notifica a personale non qualificato né abilitato ai sensi di legge –:
   se sia a conoscenza delle descritte condotte, ad avviso degli interroganti, di dubbia regolarità commesse dal gruppo Equitalia e dalle società appaltanti del servizio di notificazione e, in particolar modo, dei contratti di lavoro a progetto utilizzati per lo svolgimento di attività di notificazione, dell'omesso versamento di contributi previdenziali e delle ritenute fiscali a favore dei lavoratori, nonché del ricorso a messi notificatori privi della qualifica richiesta dalla legge e del rischio di grave contenzioso dei contribuenti contro lo Stato italiano, e quali iniziative intenda eventualmente assumere per porvi rimedio. (3-01210)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

trattenuta alla fonte

potere di nomina