ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01131

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 04/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/11/2014
Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/11/2014
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2014
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 05/11/2014
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/11/2014

SVOLTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01131
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo presentato
Martedì 4 novembre 2014
modificato
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   SOTTANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2477 del codice civile stabilisce, al comma 1, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo;
   la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria, secondo le modifiche introdotte da ultimo dall'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nei seguenti tre casi: a) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis, concernenti il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, i dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'obbligo di nomina cessa se per due esercizi consecutivi non sono superati tali limiti;
   l'articolo 2477 del codice civile, secondo le modifiche apportate dal citato comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dispone, inoltre, che nel caso di nomina di un organo di controllo, anche se monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni;
   il medesimo articolo stabilisce, altresì, che se l'assemblea della società a responsabilità limitata che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti previsti non provvede, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, vi provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato;
   nel caso di obbligo di nomina dell'organo di controllo (che può essere collegiale o monocratico) o del revisore (che può essere una persona fisica o una società di revisione) non risulta chiaro se la scelta tra le due ipotesi alternative comporti anche due diverse tipologie di controllo;
   un primo orientamento (Consiglio notarile di Milano, Comitato Triveneto dei consigli notarili) sostiene l'equivalenza del sindaco unico o collegio sindacale e del revisore, attribuendo agli stessi equivalenti funzioni, cioè sia il controllo di gestione ex articolo 2403 e successivi del codice civile, sia la revisione legale dei conti;
   secondo altro orientamento, che risulta prevalente (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale del notariato), la situazione sarebbe invece la seguente: a) nell'ipotesi di nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) a questo spetta il controllo di gestione ex articolo 2403 e successivi del codice civile e, normalmente, salvo che lo statuto non disponga diversamente, anche la revisione legale dei conti; b) nell'ipotesi di nomina del revisore a questo spetta solo la revisione legale dei conti;
   pertanto, se così fosse, l'assemblea dei soci delle società a responsabilità limitata, al verificarsi dei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, potrebbe decidere di optare per un sistema di controllo non solo soggettivamente diverso ma anche qualitativamente diverso, considerato che il revisore non può svolgere il controllo sulla gestione;
   quindi, nell'ipotesi di nomina del revisore, essendo lo stesso un organo di controllo esterno alla società, oltre a non esercitare il controllo sulla gestione, non sarà nemmeno tenuto a partecipare alle assemblee ed ai consigli di amministrazione –:
   se, alla luce di tali orientamenti difformi, non ritenga opportuno fare chiarezza, anche attraverso iniziative esplicative di natura normativa, in merito alle diverse tipologie di controllo nelle società a responsabilità limitata a seconda della nomina del collegio sindacale o del sindaco oppure del revisore. (3-01131)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organo di controllo

potere di nomina

contabile