ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01074

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 304 del 07/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 07/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/10/2014
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/10/2014
QUARANTA STEFANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 07/10/2014
Stato iter:
08/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/10/2014
Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2014
Resoconto LANZETTA MARIA CARMELA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
 
REPLICA 08/10/2014
Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/10/2014

SVOLTO IL 08/10/2014

CONCLUSO IL 08/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01074
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo presentato
Martedì 7 ottobre 2014
modificato
Mercoledì 8 ottobre 2014, seduta n. 305

   FRATOIANNI, SCOTTO, PELLEGRINO e QUARANTA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   sul Bollettino ufficiale della regione Liguria, parte I, n. 12 del 24 settembre 2014, è stata pubblicata la legge regionale 18 settembre 2014, n. 24, recante «Modifiche alla legge regionale 1o luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», approvata dall'assemblea legislativa il 16 settembre 2014;
   l'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2014 introduce il nuovo comma 4-ter nell'articolo 34 della legge regionale n. 29 del 1994, che recita: «Nell'arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 157 del 1992 e dalle altre normative vigenti in materia»;
   la normativa regionale dispone che, in caso di provvedimento sospensivo del calendario venatorio (o di sue parti) disposto dalla magistratura amministrativa, l'attività venatoria continui comunque a svolgersi sulla base di alcuni parziali principi generali fissati dalla normativa venatoria statale e regionale (rispettivamente, la legge n. 157 del 1992 e la legge regionale n. 29 del 1994);
   ciò risulta in contrasto, in particolare, con l'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che la regione emani annualmente un provvedimento amministrativo recante il calendario venatorio e il relativo regolamento, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi confluito nell'Ispra), indicando espressamente il numero delle specie cacciabili, il numero dei capi abbattibili, nonché le tre giornate di caccia settimanali fisse o a scelta;
   la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 105 del 2012) ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'approvazione del calendario venatorio quando varato con legge, anziché con atto amministrativo, in quanto ciò ne indebolisce «il “regime di flessibilità” (sentenza n. 20 del 2012), che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto»;
   quanto previsto dalla regione Liguria implica, pertanto, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle prescrizioni contenute nell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplinano i poteri regolamentari delle regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria –:
   se il Governo intenda procedere all'impugnazione della legge regionale ligure n. 24 del 2014 presso la Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma primo, della Costituzione italiana. (3-01074)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione della fauna

diritto regionale

caccia