ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00869

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 242 del 10/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 10/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BINETTI PAOLA PER L'ITALIA 10/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/06/2014
Stato iter:
11/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/06/2014
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2014
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 11/06/2014
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/06/2014

SVOLTO IL 11/06/2014

CONCLUSO IL 11/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00869
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 10 giugno 2014
modificato
Mercoledì 11 giugno 2014, seduta n. 243

   GIGLI e BINETTI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la lotta contro la corruzione, la cattiva gestione e la dequalificazione del servizio sanitario nazionale sono un dovere per quanti credono in un sistema sanitario capace di promuovere la salute e di garantire un accesso universalistico alle prestazioni e vogliono continuare ad assicurarne la sostenibilità;
   negli anni passati i direttori generali delle aziende sanitarie hanno potuto godere di ampia discrezionalità nella scelta dei direttori di struttura operativa complessa (soc), con il solo limite di dover scegliere all'interno di una rosa di idonei;
   da tale potere assoluto di scelta è a parere degli interroganti derivata, da un lato, la precedenza accordata a criteri di «fedeltà» rispetto a quelli di competenza clinica e scientifica e, dall'altro, la totale dipendenza dei direttori di struttura operativa complessa dalle decisioni del direttore generale dell'azienda, con subordinazione della professionalità a quella che appare un'acquiescenza supina e cortigiana e con pesanti limitazioni della loro possibilità di esprimere giudizi critici utili alla governance dell'azienda e ancor più di esercitare una funzione attiva di controllo sulla correttezza gestionale dell'azienda;
   il sistema di selezione delle figure apicali è anche fattore che contribuisce alla penetrazione indebita della politica nelle aziende sanitarie, consentendo la nomina di sanitari obbedienti alla politica regionale, la stessa che nomina i direttori generali cui compete la scelta dei direttori di struttura operativa complessa;
   in data 8 novembre 2012, è stata approvata la legge di conversione, n. 189, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» («decreto Balduzzi»);
   l'articolo 4 del «decreto Balduzzi», facendosi carico delle preoccupazioni largamente diffuse e sopra richiamate sulle modalità di selezione dei direttori di struttura complessa, ha provveduto a modificare le procedure di selezione fino ad allora previste, attraverso l'aggiunta di un nuovo comma 7-bis all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
   con tale novella è stato previsto che le regioni disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sulla base dei seguenti principi:
    a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;
    b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta;
   appare evidente al riguardo la volontà del legislatore di ridurre la possibilità di condizionamento da parte del potere politico e il margine di discrezionalità della scelta da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria, richiedendo il sorteggio dei commissari su base nazionale, prevedendo l'eleggibilità del presidente della commissione all'interno dei membri sorteggiati (incarico riservato in precedenza ex officio al direttore sanitario), imponendo una graduatoria di merito dei candidati e la scelta del vincitore secondo l'ordine di graduatoria o comunque, in caso difforme, all'interno della terna dei primi tre classificati, motivando obbligatoriamente le ragioni del mancato rispetto della graduatoria –:
   quante e quali siano le regioni che hanno provveduto a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende del servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni contenute nel nuovo comma 7-bis all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, se risulti che siano state espletate selezioni con la precedente normativa anche dopo l'entrata in vigore del «decreto Balduzzi» e, nel caso, quali siano i provvedimenti che il Ministero della salute ha adottato o intende adottare al riguardo.
(3-00869)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0502

EUROVOC :

servizio sanitario

professione sanitaria

qualificazione professionale

diritto alla salute

moralita' della vita economica

nomina del personale