Legislatura: 17Seduta di annuncio: 234 del 27/05/2014
Primo firmatario: SANTERINI MILENA
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 27/05/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/05/2014 Resoconto SANTERINI MILENA PER L'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 28/05/2014 Resoconto PADOAN PIETRO CARLO MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 28/05/2014 Resoconto SANTERINI MILENA PER L'ITALIA
DISCUSSIONE IL 28/05/2014
SVOLTO IL 28/05/2014
CONCLUSO IL 28/05/2014
SANTERINI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere - premesso che:
il Presidente del Consiglio dei ministri ha in più riprese rimarcato l'importanza della riforma del terzo settore, considerata uno dei punti nodali dell'azione riformatrice della XVII legislatura;
la rilevanza di questo settore, che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l'etica, tra l'impresa e la cooperazione, tra l'economia e l'ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà, si misura soprattutto nei momenti di crisi, quando maggiore è il bisogno di un sostegno per la coesione sociale e per il contrasto alle tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale;
le linee guida della riforma del terzo settore, illustrate dal Governo, sono ampiamente condivisibili ed improntate al superamento delle vecchie dicotomie tra pubblico/privato, alla valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, al sostegno dell'impresa sociale, nonché finalizzate a fornire stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore;
sino ad oggi per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) era previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (pari a 168 euro) sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento;
dal 1o gennaio 2014, con l'entrata in vigore delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», le organizzazioni non lucrative di utilità sociale pagheranno per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari e di godimento un'imposta pari al 9 per cento del valore dell'immobile;
tale norma produrrà un effetto inverso rispetto a tutto quanto si sta realizzando negli ultimi anni in termini di recupero di beni culturali, beni sottratti alla criminalità organizzata. Difatti, la pubblica amministrazione locale, per valorizzare beni pubblici non produttivi e che hanno forti costi di manutenzione o gestione, sta operando da anni nella direzione di affidare tali immobili ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (essendo impensabile affidarli a soggetti lucrativi), affinché essi siano riattati e destinati alla fruizione pubblica;
gravare con un'imposta alta soggetti no profit, che si fanno carico di un'azione di valorizzazione di questi beni immobili con risorse proprie e private, significa, di fatto, bloccare tale processo con evidenti danni anche per la pubblica amministrazione, che si troverebbe a dover continuare a sopportare alti costi di manutenzione o gestione per beni improduttivi non effettivamente utilizzati –:
se non ritenga, nell'ambito del più generale processo di riforma del terzo settore che comunque esigerà un esame approfondito e tempi non brevi per l'adozione dei decreti attuativi della delega, adottare iniziative immediate, anche di tipo normativo, volte ad eliminare la criticità citata in premessa. (3-00844)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2011 0023
EUROVOC :impresa