ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00824

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 227 del 13/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/05/2014
BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 13/05/2014
Stato iter:
14/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/05/2014
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 14/05/2014
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 14/05/2014
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/05/2014

SVOLTO IL 14/05/2014

CONCLUSO IL 14/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00824
presentato da
ABRIGNANI Ignazio
testo presentato
Martedì 13 maggio 2014
modificato
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228

   ABRIGNANI, PALESE e BALDELLI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   è notevole il numero degli italiani che si rivolgono agli osteopati e ai chiropratici per varie sindromi dolorose del sistema osteo-muscolare, richiedendo, a fronte di manipolazioni vertebrali complesse, competenze specifiche, che non è possibile accertare in queste figure che, pur muovendosi nell'area sanitaria, sono prive di una professionalità riconosciuta;
   si deve tener conto dell'assoluta diversità dei percorsi formativi seguiti dai chiropratici e dagli osteopati che frequentano corsi brevi (al massimo due anni) e non formalizzati nel sistema professionale poiché manca una normativa di settore; i corsi, oltretutto, possono essere rivolti a personale privo di diplomi che garantiscano conoscenze di natura sanitaria;
   la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 355 dell'articolo 2 ha istituito la professione sanitaria di chiropratico, affidando al Ministero della salute il compito di emanare un regolamento di attuazione. La citata norma non è stata, tuttavia, di facile attuazione poiché presentava alcune criticità, anche in relazione alla sua compatibilità con il sistema generale delle professioni sanitarie, dal momento che non ha delineato il profilo professionale del chiropratico e non ha indicato quali attività egli può porre in essere, domandando la questione ad un regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge suddetta;
   la stessa normativa ha previsto l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei chiropratici, la cui iscrizione è riservata ai possessori del diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente, previsione che attualmente risulta inapplicabile, in quanto allo stato attuale detto corso di laurea non risulta attivo presso nessuna università, né è stato elaborato il relativo ordinamento didattico in cui stabilire quale laurea straniera sia da considerarsi equipollente, perché non si dispone del parametro di riferimento nazionale, costituito appunto dall'ordinamento didattico;
   la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi», dava, invece, l'opportunità all'osteopatia di entrare a pieno titolo nelle professioni riconosciute secondo un modello di autoregolamentazione basata sul rispetto della norma UNI, assicurando, di fatto, una forma di garanzia per gli utenti per la scelta di operatori «accreditati» del settore;
   la suddetta legge prevedeva la possibilità di costituire delle associazioni a carattere professionale su base volontaria, volte, da un lato, a valorizzare le competenze degli associati, dall'altro a garantire il rispetto delle regole deontologiche e, dunque, la tutela degli utenti;
   recentemente, invece, il Sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo ha risposto ad un'interrogazione proposta dall'onorevole Binetti in merito al profilo professionale degli osteopati che «le attività svolte dall'osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie»;
   tale interpretazione avrebbe l'effetto di portare ad un arretramento rispetto alla legge in materia di professioni non organizzate del 2013 e comporterebbe due gravi conseguenze: da un punto di vista più strettamente giuridico tutti gli osteopati operanti sul territorio italiano si renderebbero responsabili del delitto di cui all'articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione medica), mentre da un punto di vista economico-sociale si determinerebbe l'espulsione di circa 10 mila professionisti dal mercato, con conseguente perdita di lavoro di un indotto di circa 45.000 lavoratori –:
   se il Governo intenda attivarsi per un pieno riconoscimento della professionalità della categoria degli osteopati, anche alla luce del fatto che, oltre ad essere già stata approvata una legge che comprendeva gli osteopati nella categoria delle professioni riconosciute, sia la Commissione europea che il Parlamento europeo stanno chiedendo a gran voce la limitazione delle attività riservate secondo il principio della libera circolazione. (3-00824)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

professione sanitaria

professioni mediche parallele

deontologia professionale

protezione del consumatore

malattia