ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00803

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 223 del 06/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO ANDREA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 06/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 06/05/2014
Stato iter:
07/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/05/2014
Resoconto ROMANO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 07/05/2014
Resoconto FRANCESCHINI DARIO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 07/05/2014
Resoconto ROMANO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/05/2014

SVOLTO IL 07/05/2014

CONCLUSO IL 07/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00803
presentato da
ROMANO Andrea
testo presentato
Martedì 6 maggio 2014
modificato
Mercoledì 7 maggio 2014, seduta n. 224

   ANDREA ROMANO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   secondo la «direttiva Barnier» del 2012 sulla gestione collettiva del diritto d'autore, approvata nel mese di febbraio 2014, alle collecting society sarà consentito operare su tutto il territorio europeo e gli autori potranno scegliere di farsi rappresentare liberamente da una qualsiasi di queste, senza essere obbligati (come succede in Italia) a iscriversi a quella che nel loro Paese detiene l'esclusiva. Inoltre, queste società saranno soggette ad osservare obblighi molto più stringenti, in un'ottica di maggiore trasparenza ed efficienza;
   in essa viene sottolineata l'opportunità che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione europea possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri;
   l'avvento del digitale e la rapida evoluzione della natura dei modelli di business legati all'odierna tecnologia hanno evidenziato la necessità di rivedere profondamente la normativa in vigore in materia dei diritti d'autore;
   tale necessità di modernizzazione ha investito anche la gestione dei diritti svolta da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti, ove si è progressivamente creato uno scollamento tra gli interessi dei titolari, degli utilizzatori e, più in generale, dei consumatori e la gestione dei proventi raccolti;
   poiché le società concedono licenze su diritti per conto di titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto fondamentale sullo sfruttamento degli stessi in tutto il mercato interno;
   a livello europeo si nota una sensibile articolazione dei diversi modelli adottati in materia di copyright collecting society;
   la Siae è espressione di un monopolio di diritto, che tende a limitare, per mezzo di rapporti di esclusiva, la facoltà di autori o altri titolari dei diritti di svolgere autonome negoziazioni e di selezionare quale società di intermediazione e raccolta offra le condizioni più vantaggiose;
   i possibili vantaggi di una posizione monopolistica (e, di conseguenza, la presenza sul mercato di un unico operatore) sono ormai superati, ma a ciò deve poi aggiungersi il fatto che le collecting society agiscono per la realizzazione non di un proprio interesse, ma degli interessi dei propri iscritti e che, come sottolineato anche dalla Corte di giustizia europea, nell'analizzare il mercato in questione occorre considerare attentamente tutti i possibili interessi in gioco;
   non vi è alcuna sostanziale differenza tra le dinamiche del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori e quelle del mercato dei diritti degli autori: appare evidente che, stante l'omogeneità delle dinamiche di mercato, nel settore dei diritti connessi ed in quello dei diritti d'autore, non si può «liberalizzare» un mercato e mantenere il monopolio su quello attiguo senza violare l'articolo 3 della Costituzione;
   maggiori, poi, sono le incompatibilità con il diritto comunitario sotto vari aspetti. Ad esempio, la violazione del diritto di stabilimento: la proposta di direttiva sulle collecting society e, ancor prima, la decisione Cisac della Commissione europea consentono alle società di gestione collettiva di operare anche al di fuori dei confini nazionali. Quindi, il divieto per una società di stabilirsi in Italia sarebbe in contrasto con il principio di libertà di stabilimento stabilita dal Trattato;
   allo stesso modo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, deve ritenersi che le collecting society non siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e, quindi, non siano riconducibili al novero delle società per cui è giustificato un regime di monopolio secondo l'articolo 106 del Trattato;
   anche nella relazione del Parlamento europeo su «Un quadro comunitario per le società di gestione collettiva dei diritti d'autore», si afferma, a chiare lettere, l'urgenza di «rivedere le strutture monopolistiche esistenti e limitarle eventualmente a quei settori in cui sia stato dimostrato che non esiste alcuna alternativa per assicurare la necessaria tutela degli interessi degli autori»;
   infine, il settore delle collecting society spinge naturalmente verso la creazione di monopoli di fatto e non vi sarebbe ragione alcuna per assicurare questa situazione monopolistica ex lege. Una simile restrizione alla libertà di stabilimento risulterebbe una misura sproporzionata agli obiettivi che lo Stato intende perseguire –:
   se non intenda, alla luce dell'approvazione della citata direttiva, ferme restando le valide competenze all'interno della Siae e l'importante know how maturato nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore, adottare iniziative normative tese all'abolizione dell'esclusiva sul diritto d'autore a favore della Siae, alla predisposizione di controlli effettivi sulla governance delle future società di gestione collettiva, alla fissazione dei requisiti minimi finalizzati alla costituzione di una collecting society. (3-00803)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

monopolio

proprieta' letteraria e artistica

diritto d'autore

tecnologia digitale

diritto di stabilimento