ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00753

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 207 del 08/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: OLIARO ROBERTA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 08/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 08/04/2014
Stato iter:
09/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/04/2014
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2014
Resoconto GUIDI FEDERICA MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 09/04/2014
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/04/2014

SVOLTO IL 09/04/2014

CONCLUSO IL 09/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00753
presentato da
OLIARO Roberta
testo presentato
Martedì 8 aprile 2014
modificato
Mercoledì 9 aprile 2014, seduta n. 208

   OLIARO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   i controlli radiometrici sui rottami e prodotti semilavorati metallici sono disciplinati dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, e dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;
   tali decreti estendono l'obbligo di controlli radiometrici, che prima del 2009 riguardava i soli rottami, anche alle importazioni di prodotti semilavorati metallici, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente;
   tale obbligo non si applica ai soggetti che svolgono attività riguardanti esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali;
   questa attività di sorveglianza radiometrica sulle importazioni si fonda sulla presentazione in frontiera del modello IRME 90, una documentazione attestante la non radioattività dei prodotti in discorso, e l'attestazione dell'avvenuto controllo è rilasciata da esperti qualificati iscritti in appositi albi;
   nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i soggetti che esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o trasporto di tali materiali devono adottare le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e devono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Il prefetto, valutate le circostanze del caso, può adottare opportuni provvedimenti, compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore;
   il decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministri, sentiti l'Agenzia delle dogane e l'Ispra, devono essere elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza e che, nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, il controllo deve essere effettuato su tutti i semilavorati elencati in via provvisoria nell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
   risulta che l'obbligo di controllo radiometrico delle importazioni di materiali e prodotti semilavorati metallici costituisca un onere supplementare che grava sulla procedura di sdoganamento in Italia, mentre non sussiste nelle procedure di altre dogane comunitarie;
   inoltre, mentre la normativa europea prevede la sorveglianza radiometrica solo per i materiali e i prodotti semilavorati metallici destinati alla rifusione, la normativa italiana estende il controllo anche a quelli destinati all'assemblaggio, nonché ai prodotti finiti;
   anche le associazioni imprenditoriali italiane interessate hanno più volte lamentato l'aumento dei costi dovuto all'allungamento delle operazioni, a fronte di pressoché nessun caso di riscontro positivo nei controlli effettuati;
   a tutt'oggi non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministri, per definire i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza, con la conseguenza che il controllo radiometrico è attualmente esteso a molte categorie merceologiche –:
   se non sia opportuno adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte ad armonizzare, in materia di controllo radiometrico, l'ordinamento nazionale con le direttive europee e con la prassi seguita dagli altri Stati europei, in modo da non gravare le importazioni in Italia di oneri supplementari, creando uno svantaggio competitivo per la logistica nazionale rispetto a quella degli altri Stati comunitari, e se non ritenga necessario emanare al più presto il decreto ministeriale volto ad elencare i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza, limitando il più possibile le categorie merceologiche e mantenendo l'obbligo di controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici presso le dogane solo per i semilavorati destinati alla rifusione e non anche per quelli destinati all'assemblaggio, al fine di ridurre i tempi di sdoganamento ed evitare costi superflui.
(3-00753)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

prodotto semilavorato

sanita' del lavoro

prodotto metallico

sicurezza del lavoro

controllo doganale

protezione dell'ambiente

importazione comunitaria