ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00708

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 197 del 25/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI SALVO TITTI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 25/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/03/2014
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/03/2014
MIGLIORE GENNARO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/03/2014
Stato iter:
26/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/03/2014
Resoconto DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 26/03/2014
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/03/2014
Resoconto DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/03/2014

SVOLTO IL 26/03/2014

CONCLUSO IL 26/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00708
presentato da
DI SALVO Titti
testo presentato
Martedì 25 marzo 2014
modificato
Mercoledì 26 marzo 2014, seduta n. 198

   DI SALVO, AIRAUDO, PLACIDO e MIGLIORE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri del 12 marzo 2014 ha approvato due distinti e, a parere degli interroganti, contraddittori provvedimenti: un disegno di legge delega che propugna un contratto a tutele crescenti ed un decreto-legge (il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34) che stabilisce nei fatti periodi di prova lunghissimi;
   lo strumento della legge delega è stato utilizzato dal Governo per «semplificare» e «riordinare» le diverse figure contrattuali, introducendo «eventualmente in via sperimentale» un contratto «a tutele crescenti per i lavoratori coinvolti»;
   con il decreto-legge citato è ora, invece, possibile assumere per otto volte nell'arco di tre anni un lavoratore con un contratto a tempo determinato di 4/5 mesi. Una norma di questo tipo, di fatto, introduce un periodo di prova di 3 anni in cui il datore può licenziare senza pagare un'indennità, senza dare un minimo di preavviso e senza neanche motivazione;
   il decreto-legge con la nuova prova triennale rende del tutto improponibile un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti come quello al quale si accenna nel disegno di legge delega. Un periodo di prova così lungo spiazza, infatti, qualsiasi altra tipologia contrattuale nel periodo di inserimento. E dopo un periodo di prova di 3 anni, non si può immaginare di avere un contratto di inserimento a tutele crescenti che allungherebbe la fase iniziale del contratto a 6 anni, quando l'anzianità aziendale media in Italia è attorno ai 15 anni. Inoltre, il decreto aumenta il dualismo nel mercato del lavoro e innalza le barriere che separano i contratti temporanei da quelli a tempo indeterminato;
   il contratto di lavoro a tutele crescenti ha esattamente la filosofia opposta: ridurre le barriere, unificare laddove oggi c’è segmentazione. Invece con il decreto citato si è scelto di aumentarla ulteriormente: così il mercato del lavoro italiano sarà ancora più spaccato a metà. Le disposizioni del decreto-legge citate rendono improponibile la previsione della legge delega che introduce il contratto a tutele crescenti –:
   quale sia la reale politica che il Governo intende perseguire per riformare il mercato del lavoro. (3-00708)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

inserimento professionale

contratto di lavoro

diritto del lavoro

mercato del lavoro