ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00707

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 197 del 25/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: MATARRESE SALVATORE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 25/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSIN ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 25/03/2014
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 25/03/2014
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 25/03/2014
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 25/03/2014
RABINO MARIANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 25/03/2014
CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 25/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/03/2014
Stato iter:
26/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/03/2014
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 26/03/2014
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/03/2014
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/03/2014

SVOLTO IL 26/03/2014

CONCLUSO IL 26/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00707
presentato da
MATARRESE Salvatore
testo presentato
Martedì 25 marzo 2014
modificato
Mercoledì 26 marzo 2014, seduta n. 198

   MATARRESE, CAUSIN, MONCHIERO, D'AGOSTINO, SOTTANELLI, RABINO e ANTIMO CESARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dall'articolo 44, comma 9-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 190, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che «per gli anni 2004-2017 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
   tale disposizione, nello stabilire una speciale indennità di mobilità per i lavoratori dipendenti da enti non commerciali operanti in aree disagiate, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata, ha previsto, altresì, che gli stessi possano accedere al pensionamento con il possesso dei soli requisiti di cui «all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
   i predetti requisiti sembrerebbero più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelli stabiliti, successivamente, dalla legge n. 243 del 2004 e dal decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a ragione della particolare situazione economica del settore suddetto. Infatti, la legge n. 289 del 2002, dispone l'accesso al trattamento pensionistico con soli 57 anni di anzianità anagrafica e con 35 di anzianità contributiva mentre il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, aumenterebbe questi requisiti a oltre 66 anni di anzianità anagrafica con 20 anni di anzianità contributiva;
   sembrerebbe trattarsi di una norma di carattere speciale, con la conseguenza che la stessa non potrebbe ritenersi abrogata dalle successive disposizioni in materia di ordinamento pensionistico (ultima tra tutte, l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011);
   la disposizione, infatti, è stata prorogata di anno in anno (da ultimo, dall'articolo 1, comma 190, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), senza che sia stato modificato il riferimento «all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
   inoltre, al momento dell'emanazione della legge n. 289 del 2002, era all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge A.C. 2145 (poi divenuto legge 23 agosto 2004, n. 243) e, quindi, ad avviso degli interroganti, il riferimento alla legge n. 724 del 1994 e alla legge n. 449 del 1997 non può che interpretarsi come una espressa volontà legislativa di stabilizzare tale disciplina pensionistica;
   la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza (Opera Don Uva), ente che rientra nell'ambito di applicazione della suddetta disposizione, ha avviato, con lettera del 23 ottobre 2014, una procedura di licenziamento collettivo ex articolo 24 della legge, 23 luglio 1991, n. 223, avente ad oggetto 587 lavoratori del settore sanitario;
   tale procedura si è conclusa con accordo del 22 febbraio 2013, stipulato presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la previsione, in particolare, del criterio di scelta costituito dalla possibilità di accedere ad un trattamento pensionistico entro la durata dell'indennità di mobilità in questione;
   l'accoglimento della suddetta interpretazione consentirebbe di ridurre notevolmente l'impatto sociale della procedura di licenziamento in questione –:
   se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e, in particolare, se la suddetta interpretazione sia corretta e se, quindi, i lavoratori di cui all'articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002, possano accedere ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, se possano beneficiare dei ridotti requisiti pensionistici solamente i lavoratori percettori dell'indennità di cui trattasi o tutti i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002 che siano licenziati per motivi di carattere oggettivo e se l'organico minimo di 1.800 dipendenti debba intendersi riferito al momento di entrata in vigore dell'articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002, ovvero debba sussistere in occasione dell'attivazione delle procedure di licenziamento collettivo ex articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o di licenziamento individuale ex articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. (3-00707)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1991 0223, L 2002 0289

EUROVOC :

pensionato

licenziamento collettivo

salariato

impresa in difficolta'