ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00510

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 134 del 09/12/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/01570
Abbinamenti
Atto 3/00256 abbinato in data 10/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/12/2013
Stato iter:
10/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2013
Resoconto BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 10/12/2013
Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/12/2013

DISCUSSIONE IL 10/12/2013

SVOLTO IL 10/12/2013

CONCLUSO IL 10/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00510
presentato da
VACCA Gianluca
testo presentato
Lunedì 9 dicembre 2013
modificato
Martedì 10 dicembre 2013, seduta n. 135

   VACCA, COLLETTI e DEL GROSSO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   il 14 dicembre 2013 scade il mandato del presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi e dell'intero consiglio regionale abruzzese;
   l'articolo 5 della legge 2 luglio del 2004, n. 165, prescrive che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni e che il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni;
   come stabilito dall'articolo 86 dello statuto della regione Abruzzo, le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e il presidente della giunta sono indette entro tre mesi dalla scadenza della legislatura secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale;
   come stabilito dalla legge elettorale regionale, le elezioni devono svolgersi non oltre tre mesi dalla scadenza della legislatura;
   il presidente del consiglio regionale e della giunta regionale dell'Abruzzo hanno posto ai vertici del Ministero dell'interno un quesito sull'accorpamento delle elezioni regionali abruzzesi con quelle europee;
   il Ministero dell'interno ha posto il quesito sull'abbinamento delle elezioni regionali in Abruzzo con quelle europee all'Avvocatura dello Stato;
   l'Avvocatura considera che «qualora venisse impugnato il provvedimento che indice lo svolgimento delle elezioni regionali nella stessa data in cui si terranno le elezioni europee, la questione di costituzionalità dell'articolo 6 della legge regionale abruzzese, nella parte in cui non fa salva l'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011, potrebbe essere sollevata in via incidentale dal giudice adito. Allo stesso modo, in quello stesso giudizio di impugnazione, potrebbe anche essere sollevato, per le opposte ragioni sopra illustrate, anche la questione di incostituzionalità dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui non fa salva la compatibilità con i rispettivi ordinamenti»;
   la stessa Avvocatura dello Stato nel proprio parere, ritenendo prevalente l'interpretazione secondo la quale le elezioni regionali dovrebbero essere celebrate negli stessi giorni in cui si terranno le elezioni europee, consiglia alla regione Abruzzo come soluzione idonea a fugare ogni residuo dubbio sull'abbinamento delle elezioni di modificare il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2013 –:
   in base a quale principio o norma giuridica, pur modificando la legge elettorale della regione Abruzzo, come da suggerimento dell'Avvocatura dello Stato, possano essere svolte le elezioni regionali contemporaneamente alle elezioni europee nelle date comprese tra il 22 e il 25 maggio 2014, considerando che lo statuto della regione Abruzzo fissa entro tre mesi dalla scadenza del mandato l'indizione delle elezioni per il rinnovo del presidente della giunta e del consiglio regionale, e se, dunque, una legge ordinaria dallo Stato, per giunta attuata attraverso un decreto-legge convertito, possa derogare una norma statutaria regionale, tenendo presente il principio costituzionale dell'autonomia statutaria delle regioni, nonché gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ravvisandovi una palese incostituzionalità dell'eventuale decreto di spostamento delle elezioni. (3-00510)

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