ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00438

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 116 del 12/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 12/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/11/2013
Stato iter:
13/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2013
Resoconto CAPELLI ROBERTO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2013
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 13/11/2013
Resoconto CAPELLI ROBERTO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/11/2013

SVOLTO IL 13/11/2013

CONCLUSO IL 13/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00438
presentato da
CAPELLI Roberto
testo presentato
Martedì 12 novembre 2013
modificato
Mercoledì 13 novembre 2013, seduta n. 117

   CAPELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999, dal titolo: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». Esso individua nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 e le modalità di erogazione;
   l'articolo 11 stabilisce che: «Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili»;
   l'aggiornamento previsto all'articolo 11 non è mai stato effettuato; di conseguenza, da oramai 14 anni prezzi, tecnologie e presidi ortopedici sono rimasti sostanzialmente gli stessi;
   la mancanza di tale aggiornamento ha provocato con il passare degli anni un danno sia per i disabili, sia per le aziende erogatrici di dispositivi ortopedici, poiché ha generato una distorsione del libero mercato, e, fatto ancora più grave, il mancato aggiornamento periodico del nomenclatore, non essendo in linea con il costante progresso tecnologico, inibisce alle migliaia di disabili italiani l'accesso a nuovi strumenti di supporto, che, da un lato, potrebbero migliorare notevolmente la qualità della vita e, dall'altro, creano una condizione di disparità sociale, dal momento che solo le famiglie con maggiori possibilità economiche sono in grado di fornire a queste persone ausili tecnologicamente più moderni, in quanto sostengono la differenza di spesa del presidio;
   il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha stabilito all'articolo 5, comma 2-bis, che: «Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332»;
   la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha sistematicamente riconosciuto le ragioni delle imprese e degli assistiti, richiamando ad un più attento rispetto della normativa vigente. In tal senso il tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 marzo 2012, ha riconosciuto il diritto del cittadino con disabilità ad ottenere un ausilio non previsto dal nomenclatore tariffario, ma dimostrato con certificazione medica necessario per il miglioramento della sua salute: «Il diritto alla salute rappresenta un valore preminente rispetto a qualunque interesse di contenimento della spesa pubblica, interesse tutelato dalla predisposizione di specifici elenchi di farmaci e di presidi che lo Stato eroga a totale suo carico. Conseguentemente, sussiste il pieno diritto alla somministrazione di un presidio che, sebbene non inserito nel nomenclatore allegato al regolamento approvato con decreto ministeriale n. 332 del 1999, costituisca l'unico mezzo per salvaguardare il bene salute del cittadino». Così anche il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con riferimento alla cosiddetta assistenza indiretta. Con la sentenza n. 144 del 2012, il tribunale amministrativo regionale della Sicilia afferma come l'assistito possa scegliere liberamente l'ausilio ritenuto più congeniale ai suoi bisogni (tra quelli riconosciuti omogenei), senza doverlo scegliere tra quelli proposti dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali, che non sono più tenute ad acquistare in blocco l'intera quantità di dispositivi, ma solo ad intervenire col saldo dell'eventuale eccedenza di prezzo rispetto a quello stabilito per quel tipo di ausilio con bando di gara. Secondo il tribunale amministrativo regionale, questa sentenza trova la propria giustificazione nella necessità che i pazienti siano meglio garantiti dalla possibilità di una vasta scelta di tipologie e di marche – sicuramente superiore a quella di cui si potrebbero giovare nell'ipotesi della concentrazione dell'offerta in uno o poche imprese – e dalla possibilità di un servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria a cifra di un'idonea rete distributiva»;
   il Ministro interrogato, nell'audizione tenutasi il 31 luglio 2013 al Senato della Repubblica presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ha sottolineato come la questione del nomenclatore tariffario sia una cosa di cui si parla poco, ma che ha un'importanza fondamentale. Ha ricordato che nell'aprile 2008 il Ministero aveva elaborato una proposta di modifica degli elenchi di dispositivi di assistenza protesica – inserita all'interno del provvedimento di revisione complessiva dei livelli essenziali di assistenza, dell'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket – ma lo schema di decreto fu oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti;
   nel marzo 2010 l'approvazione di un ulteriore provvedimento fu, invece, sospesa dalla valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze circa la maggiore spesa indotta dal provvedimento a carico del sistema sanitario nazionale;
   il Ministro si è poi soffermato ad analizzare i costi che l'aggiornamento del nomenclatore comporterebbe, sostenendo che sono stati stimati 321 milioni di euro l'anno, costi che vanno messi, soprattutto, in relazione con il continuo avanzamento della ricerca tecnologica nel campo degli ausili;
   con riferimento agli impegni futuri in tale ambito, il Ministro interrogato ha annunciato la volontà di aprire un tavolo con la conferenza Stato-regioni per ridefinire la programmazione delle spese del sistema sanitario nazionale e di volersi occupare del nomenclatore all'interno di tale programmazione. Infine, ha riferito di voler includere, all'interno del nuovo patto per la salute, cui il Ministero della salute sta lavorando, per il prossimo quinquennio l'aggiornamento del nomenclatore –:
   quali iniziative concrete il Ministro interrogato abbia posto in essere per dar corso agli impegni annunciati in sede di audizione, al fine di provvedere all'aggiornamento del nomenclatore tariffario, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 332 del 1999, anche alla luce di quanto previsto nel decreto-legge n. 158 del 2012, che aveva stabilito come termine per la revisione il 31 maggio 2013, in modo da ricomprendere nel nomenclatore anche i più moderni presidi ortopedici e dispositivi di ausilio e di permettere una giusta remunerazione. (3-00438)
(12 novembre 2013)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0158

EUROVOC :

nomenclatura

diritto alla salute

servizio sanitario nazionale

diritti umani

diritto dell'individuo

liberalizzazione del mercato

sistema sanitario

disabile