Legislatura: 17Seduta di annuncio: 107 del 29/10/2013
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 29/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 29/10/2013 GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 29/10/2013 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 29/10/2013 OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 29/10/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 29/10/2013
RITIRATO IL 30/10/2013
CONCLUSO IL 30/10/2013
SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e OTTOBRE. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
le borse di studio per la scuola primaria e secondaria e per la formazione professionale sono soggette all'imposta sul reddito;
ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 476 del 1984, «sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quelle sul reddito delle persone fisiche le borse di studio cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo»;
le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di specializzazione post laurea (master di primo e secondo livello) nel resto d'Italia vengono concesse dalle università e queste per legge, come indicato sopra, sono già escluse dalla tassazione; non sono, invece, esentate le borse di studio per la formazione post laurea concesse dalle pubbliche amministrazioni e nella provincia autonoma di Bolzano è l'amministrazione provinciale competente a erogare tutte le forme di borse di studio;
ne deriva che gli studenti della provincia di Bolzano risultano penalizzati rispetto al resto d'Italia poiché possono godere di un importo ridotto della borsa di studio a causa della tassazione ad essi applicata –:
se il Governo intenda equiparare il trattamento fiscale di tutte le borse di studio erogate dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca, in modo da renderle esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche e consentire così agli studenti di poter usufruire dell'intero importo della borsa di studio. (3-00403)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1984 0476
EUROVOC :assegno scolastico
centro di ricerca
ente pubblico
imposta locale
imposta sul reddito
persona fisica