ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00391

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 102 del 22/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZACCAGNINI ADRIANO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 22/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 22/10/2013
Stato iter:
23/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/10/2013
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 23/10/2013
Resoconto DE GIROLAMO NUNZIA MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 23/10/2013
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/10/2013

SVOLTO IL 23/10/2013

CONCLUSO IL 23/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00391
presentato da
ZACCAGNINI Adriano
testo presentato
Martedì 22 ottobre 2013
modificato
Mercoledì 23 ottobre 2013, seduta n. 103

   ZACCAGNINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il sistema agroalimentare italiano è una delle più importanti risorse da salvaguardare e potenziare, non solo perché è il settore destinato alla produzione di alimenti, ma anche perché rappresenta un patrimonio unico di valori e tradizioni, di cultura e qualità;
   a partire da questa considerazione appare necessario, a fronte di una globalizzazione alimentare che impone standard di competitività molto alti, che il nostro Paese sappia far leva sulle peculiarità originali delle sue produzioni agroalimentari, esaltando i tratti della tipicità, della genuinità, del legame inscindibile col territorio;
   la produzione agroalimentare necessita, in tal senso, di una maggiore tutela che può avvenire solo puntando sulla qualità, sulla tracciabilità degli alimenti e sull'ampliamento delle informazioni ai consumatori, anche al fine di contrastare il dilagare delle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti;
   a tal proposito appare doverosa l'attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, che prevede una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati;
   in tale disposizione si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare anche il luogo d'origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia una presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare;
   i decreti attuativi interministeriali previsti dal citato articolo 4 non sono stati ancora emanati, rendendo, di fatto, inutile quanto previsto dalla legge sopra indicata in materia di etichettatura;
   tutto ciò rischia di creare, se mai saranno emanati tali decreti attuativi, una situazione paradossale con norme sulla etichettatura che non tengono conto delle maggiore e più articolare richieste, in tal senso, che arrivano sia da molte aziende del settore che dai consumatori;
   ad esempio, appare non più rinviabile la definizione di prodotti con caratteristiche «ogm free», così come accade nei Paesi europei più attenti ai diritti dei consumatori;
   gli alimenti e i mangimi «ogm free» dovrebbero avere alcuni vincoli che certifichino la completa assenza di organismi geneticamente modificati, ad esempio:
    a) non essere costituiti da organismi geneticamente modificati e non contenere organismi geneticamente modificati;
    b) non essere stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
    c) non contenere ingredienti o additivi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l'obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;
    d) essere stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica;
    e) non derivare da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci tra organismi geneticamente modificati con organismi non modificati;
    f) prevedere che gli appezzamenti di terreno dove si coltiva senza l'uso di organismi geneticamente modificati siano ad una distanza di almeno 3 chilometri da campi dove invece si produce utilizzando organismi geneticamente modificati, questo al fine di evitare la contaminazione –:
   se non si ritenga necessario ed urgente, stante l'assurdo ritardo accumulato, emanare i decreti attuativi previsti dall'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e se non ritenga, nel contempo, a tutela dei produttori più responsabili e dei consumatori prevedere l'applicazione delle sopra indicate norme in materia di «ogm free». (3-00391)
(22 ottobre 2013)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2011 0004

EUROVOC :

organismo geneticamente modificato

prodotto alimentare