ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00261

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 66 del 06/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 06/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/08/2013
Stato iter:
07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/08/2013
Resoconto DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
 
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2013
Resoconto CARROZZA MARIA CHIARA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 07/08/2013
Resoconto DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/08/2013

SVOLTO IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00261
presentato da
DI LELLO Marco
testo presentato
Martedì 6 agosto 2013
modificato
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   DI LELLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'attuale sistema di formazione dei nuovi insegnanti per la scuola secondaria, conosciuto come tirocinio formativo attivo, ha abilitato in quest'anno accademico quasi 11.000 docenti, che, per accedervi, hanno dovuto superare tre dure prove di accesso, pagare una lauta tassa di iscrizione (circa 2.600 euro in media), frequentare corsi disciplinari e pedagogico-didattici, affrontare un tirocinio di 475 ore e sostenere un esame finale;
   l'accesso al tirocinio formativo attivo è stato articolato attraverso il superamento di tre prove, svoltesi fra il luglio ed il novembre del 2012, così distinte:
    a) preselettiva (composta da n. 60 test a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi;
    b) prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi;
    c) prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15/ventesimi;
   il percorso formativo ha poi contemplato la frequenza di corsi disciplinari e pedagogico-didattici e il superamento dei relativi esami, concludendosi con un esame finale di abilitazione concernente l'esposizione di un progetto didattico su un argomento disciplinare estratto a sorte da ciascun candidato e la discussione della relazione finale sul tirocinio svolto in classe;
   sulla base del decreto ministeriale n. 249 del 2010, e dei successivi regolamenti ministeriali ad esso connesso, l'abilitazione conseguita tramite la frequenza del tirocinio formativo attivo risulta declassata rispetto a quella conseguita in passato con i cicli delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ai cui abilitati era sempre spettato l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, unico canale utile per ottenere l'immissione in ruolo per scorrimento (legge n. 296 del 2006). A differenza di quanto avvenuto sempre in passato, quindi, al titolo conseguito con il tirocinio formativo attivo spetterebbe solamente l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, dalle quali è difficilmente ottenibile un incarico annuale, né si potrà mai ambire al posto di ruolo a tempo indeterminato;
   con l'emanazione in data 27 giugno del decreto ministeriale n. 572 del 2013, poi, le graduatorie ad esaurimento vengono integrate solo per chi ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero e per chi ha congelato la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'ultimo ciclo 2007-2009 e, iscrittosi con riserva all'epoca, ha completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando lo stesso corso di tirocinio formativo attivo appena concluso;
   il suddetto decreto perpetra una discriminazione tra chi si è abilitato con il tirocinio formativo attivo (ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010) e chi ha conseguito il medesimo titolo equipollente presso gli altri Paesi dell'Unione europea o chi, dopo avere interrotto la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, si è abilitato frequentando lo stesso corso di tirocinio formativo attivo durante questo anno accademico;
   il vulnus del decreto ministeriale n. 572 del 2013 opera una disparità di trattamento tra titoli di abilitazione equipollenti, violando la direttiva 2005/36/CE e sancendo il paradosso normativo per cui i docenti abilitati nei Paesi dell'Unione europea possano accedere alle graduatorie ad esaurimento e, quindi, in prospettiva, al ruolo, mentre quei docenti che hanno conseguito lo stesso titolo entro i confini nazionali vengono relegati alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, dalle quali è possibile ottenere supplenze saltuarie e temporanee, senza con ciò poter ambire ad una collocazione a tempo indeterminato;
   è facile trarre dal decreto ministeriale n. 572 del 2013, infatti, l'implicita affermazione del principio di equivalenza legale tra i corsi delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e quelli del tirocinio formativo attivo, che risiede nell'attribuzione al tirocinio formativo attivo di quel valore giuridico che consente ai «congelati» delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di ottenere l'abilitazione mediante la sua frequenza;
   il decreto ministeriale n. 249 del 2010, vieppiù, annoverava tra i suoi principi cardine la corrispondenza tra i posti messi in palio per l'accesso al tirocinio formativo attivo e il fabbisogno di personale scolastico calcolato sulla base dei futuri pensionamenti;
   nonostante la riduzione strutturale di questi ultimi, dovuto agli effetti della «riforma Fornero», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha varato con il decreto ministeriale n. 81 del 2013 l'ennesima sanatoria (percorsi abilitanti speciali), che abiliterà ope legis 80.000 docenti aventi un'anzianità di servizio pari a tre anni scolastici, senza alcuna verifica delle loro conoscenze didattico-disciplinari, derogando in tal modo al principio del fabbisogno reale di docenti sancito nel decreto ministeriale n. 249 del 2010;
   molti di coloro che si abiliteranno attraverso questo percorso speciale, infatti, potendo vantare un alto punteggio di servizio, rischiano di scavalcare gli abilitati con merito del tirocinio formativo attivo nelle graduatorie d'istituto e di ottenere incarichi di supplenza, pur non avendo dimostrato in alcun modo di possedere le conoscenze e le pratiche didattiche necessarie ad un proficuo processo di insegnamento-apprendimento;
   l'ex Ministro Profumo, nel corso degli ultimi mesi del suo mandato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha stabilito nella bozza di modifica al regolamento del decreto ministeriale n. 249 del 2010, datata al 12 giugno del 2012, che i titoli di abilitazione conseguiti al termine del tirocinio formativo attivo costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali, che, come è ben noto, danno, in caso di superamento, diritto al ruolo, mentre diversamente non viene riconosciuta l'idoneità all'insegnamento, come per i vecchi concorsi, e quindi l'accesso alle graduatorie ad esaurimento;
   si è così creata una disparità di trattamento, non conforme al dettato costituzionale –:
   quali iniziative il Governo intenda intraprendere per la riapertura e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati tramite la frequenza del tirocinio formativo attivo ordinario, con un punteggio pari a quello conferito negli anni precedenti agli abilitati delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, in virtù della direttiva 2005/36/CE, che sancisce l'uguaglianza dei titoli abilitanti professionali nel territorio dell'Unione europea, e attribuendo al medesimo titolo quel valore di prova concorsuale che consente l'assunzione in ruolo ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione tramite il doppio canale di reclutamento tuttora vigente. (3-00261)
(6 agosto 2013)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

insegnamento

formazione degli insegnanti

insegnante

insegnamento superiore

qualificazione professionale

formazione professionale

istruzione secondaria